CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36708/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale, in data 22 ottobre 2019, di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41-bis Ord. Pen 2. Ricorre per cassazione il Focoso, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo annullarsi l'ordinanza per due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo la difesa ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord, Pen., in relazione all'art. 35-bis.Ord. pen., per violazione degli artt. 3, 13, 24, 25, 27 comma 3, 111 e 113 Cost. sia laddove, al comma 2-sexies, prevede un termine, a carattere ordinatorio, di dieci giorni, tra la proposizione del reclamo e la decisione del Tribunale di Sorveglianza sia laddove, al comma 2- quinquies, attribuisce al Tribunale di sorveglianza di Roma la competenza funzionale in ordine a tutti i reclami avverso i provvedimenti di sospensione delle regole di trattamento ordinarie. Secondo la difesa ricorrente, il termine entro cui il Tribunale deve decidere il reclamo e, più in generale, l'intera disciplina del rimedio giurisdizionale previsto dal combinato disposto degli articoli 35-bis e 41-bis, commi 2-quinquies e 2- sexies, Ord. pen. sarebbe nella sua attuazione concreta completamente inidonea a consentire la tutela giurisdizionale effettiva avverso il provvedimento amministrativo che dispone o proroga la sospensione delle ordinarie regole di trattamento, considerata decisiva dalla Corte costituzionale, nelle sentenze. n. 349/1993 e n. 351/1996, per evitare il contrasto dell'istituto con i principi che impongono la funzione rieducativa della pena e che vietano trattamenti dei detenuti contrari al senso di umanità Nonostante le norme prevedano un procedimento giurisdizionale a contraddittorio pieno, che dovrebbe consentire altresì l'esperimento di un ricorso innanzi alla Corte di Cassazione in caso di ordinanza sfavorevole del Tribunale di Sorveglianza entro tempi evidentemente contenuti ("il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio"), così da garantire una tutela effettiva avverso provvedimenti per natura temporanei - essendo il particolare regime detentivo di cui si discute prorogabile, ai sensi dell'art. 41-bis, comma-2-bis, Ord. pen. solo per periodi pari a due anni, e dunque evidentemente incompatibile con i tempi ordinari della giustizia - nei fatti, il giudizio dinanzi al Tribunale di Sorveglianza si traduce in uno strumento completamente inadeguato a garantire una tutela giurisdizionale effettiva. Escluso dal diritto vivente che il termine di dieci giorni per la decisione del reclamo sia perentorio - così da consentire la conclusione del relativo giudizio in un tempo che permetta al reclamante di mantenere una opportunità concreta di soddisfazione della propria pretesa tenuto conto della mancanza di una disposizione che consenta la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento - la disciplina del rimedio giurisdizionale finisce per non garantire la effettività della tutela dei diritti dei detenuti violando i parametri costituzionali della "dignità della persona" (art. 3, primo comma, Costituzione) e del diritto di difesa protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sentenza n. 18 del 1982). 2 v( Riguardo alla norma attributiva della competenza funzionale al Tribunale di sorveglianza di Roma, essa viola il diritto al giudice naturale in assenza di reali esigenze di sicurezza e di ordine pubblico. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. peri. in relazione all'art. 125 . cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che l'apparato argomentativo a sostegno della decisione non abbia preso in esame la sua effettiva posizione, esprimendo soltanto considerazioni generiche ed assertive che rendono il provvedimento solo apparentemente motivato. Nonostante la difesa, tanto nel reclamo quanto nella memoria difensiva depositata in corso di causa, avesse indicato e documentato diversi e concreti elementi idonei a rappresentare la mancanza di un'attuale e concreto rischio di ripresa dei contatti del Focoso con la realtà criminosa di riferimento, già, peraltro, escluso dalla lontananza temporale dei delitti e dalla lunga carcerazione, il Tribunale, discostandosi dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, si è limitato a riproporre pedissequamente le argomentazioni del decreto reclamato, svilendo gli argomenti difensivi o fraintendendoli e, comunque, attribuendo rilevanza decisiva a fatti di segno contrario, ormai datati nel tempo. In particolare, pur motivando il rinnovo del regime speciale principalmente sulla fibrillazione .del clan di riferimento del Focoso, la famiglia di Siculiana, non ha valutato adeguatamente i rilievi difensi sull'assenza di operatività di detto sodalizio. Al riguardo, il ricorrente ha sottolineato che non solo il sodalizio da oltre dieci anni non è più interessato da operazioni di polizia, ma che i suoi capi, pur condannati per la posizione di vertice nello stesso procedimento conclusosi con la condanna del Focoso quale semplice partecipe, non si trovano più sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. In definitiva, in esito al percorso argomentativo, ispirato ad un vero e proprio automatismo con il sistematico ricorso a presunzioni assolute, il provvedimento impugnato non ha formulato un giudizio attuale: né sulla capacità del Focoso di mantenere il legame associativo in modo ininterrotto dall'inizio del periodo di detenzione, né sulla perdurante operatività dell'associazione di cui è stato ritenuto partecipe, né sull'esistenza di canali di comunicazione dai quali possa desumersi, nel caso di revoca del regime differenziato, la possibilità di ripristinare i contatti con l'organizzazione di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere rigettato. 1. La questione di costituzionalità proposta con il primo motivo è manifestamente infondata. Secondo la stessa prospettazione difensiva, la mancanza di effettività della tutela giurisdizionale del reclamo a cagione, soprattutto, della costante e sistematica inosservanza dei termini non perentori previsti per la decisione, costituisce una conseguenza non della disciplina processuale, già valutata astrattamente idonea allo scopo dalle citate sentenze della Corte costituzionale, ma della sua applicazione concreta. In ogni caso l'effettività della tutela giurisdizionale è garantita dall'ormai definitivo consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale che riconosce la sussistenza dell'interesse del detenuto ad una decisione sul ricorso anche quando sia scaduto il termine di efficacia del decreto ministeriale che ha disposto la proroga del regime differenziato oggetto di impugnazione e sia subentrato un nuovo decreto di proroga sul presupposto che quest'uomo provvedimento deve comunque adeguarsi alla decisione giurisdizionale (Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, Rv. 228049 e ivi citata Corte EDU, 28/09/2000, Messina c/Italia nonché Sez. 1, Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256187 e, nella affine materia della sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo ai sensi dell'art. 18-ter, Ord. pen., Sez. 1, n. 23467 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279415). Con specifico riferimento a situazione analoga a quella in esame (in cui la decisione del Tribunale di sorveglianza è intervenuta oltre il termine ordinatorio ma prima che venisse a scadere il termine il periodo di proroga) è sufficiente, quindi ed in aggiunta, richiamare Sez. 1, n. 47950 del 22/11/2012, [OSCURATO:PERSONA] 253859 e Sez. 1, n. 36304 del 13/11/2020, Longo, Rv. 280061 che hanno puntualmente osservato come - a mente di Corte EDU n. 60915 del 2000, Bifulco c/Italia - neppure può evocarsi violazione alcuna dell'art. 6 CEDU quando la decisione comunque intervenga prima della scadenza del periodo di validità del decreto che impone il regime differenziato. Quanto all'attribuzione della competenza, la Corte Costituzionale, nell'esaminare analoga questione con riferimento alle norme attributive al Tribunale di sorveglianza di Roma della competenza territoriale nei confronti di soggetti collaboratori di giustizia,' titolari di speciale programma di protezione, ha escluso il contrasto con il principio del giudice naturale osservando nella sentenza n. 277 del 1999, con argomentazione assorbente valida anche in questa sede, che "sotto il profilo dell'organizzazione giurisdizionale la previsione d'una speciale competenza territoriale non ha mai portato questa Corte ad affermare la violazione del principio del divieto d'istituzione di giudici straordinari o speciali a proposito di organi giurisdizionali "centralizzati" che assorbivano una speciale competenza in ordine a particolari affari (v. le sentenze nn. 336 del 1995, 231 del 1994, 369 del 1993, 189 del 1992, 477 del 1991, 117 del 1990, 217 del 1984, 12 del 1974, 4 del 1969)". 2 Il secondo motivo, relativo all'assenza di motivazione sui presupposti applicativi del regime differenziato, è infondato. 2.1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli . detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in seno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013). 2.2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione 2.3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari 5/ì disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra. 2.4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte Costituzionale. Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudice delle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter Ord pen., sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto di incidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure così dette extramurali, quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena (sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta è pervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione al comma 2-bis dell'art. 41-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 3Q/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenza n. 417 del 2004). Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2-quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010). Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei preupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ). 4.4. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (da ultimo Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361). Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge da intendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre Che l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 2.5. Tanto posto, l'assunto del Tribunale di sorveglianza per il quale "il reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento applicativo del trattamento differenziato è assimilabile ... ad un giudizio di legittimità relativo alla congruità della sua motivazione in relazione agli elementi informativi posseduti e vagliati dal Ministro della giustizia " ... è erroneo e non può essere condiviso in linea di principio. Ciononostante l'ordinanza in verifica risulta corredata da motivazione effettiva e chiaramente esplicativa delle ragioni della decisione che ha investigato i profili fattuali necessari per ravvisare la legittima proroga della sottoposizione del ricorrente al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41- 1975. In particolare, essa ha argomentato la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato, apprezzando correttamente gli elementi risultanti dagli atti e soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto, quali il ruolo svolto dal condannato all'interno del sodalizio (uomo di spicco di Cosa nostra organicamente inserito nella famiglia mafiosa di Siculiana, operante nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA], affermatosi nel corso delle guerre di mafia nell'agrigentino come killer tanto da avere personalmente partecipato agli omicidii strategici del maresciallo Guazzelli e del piccolo [OSCURATO:PERSONA] ), gli appoggi goduti durante il lungo periodo di latitanza grazie al mantenimento del vincolo sociale (sei anni di latitanza iniziati subito dopo la diffusione delle notizie sull'inizio della collaborazione di un suo stretto sodale, con rifugio all'eterno ma senza interrompere i contatti con lambente di provenienza, specie con il fratello Filippo e [OSCURATO:PERSONA] della famiglia di santa Elisabetta), i legami intrattenuti nel tempo con affiliati interessati anche ad investigazioni recenti nonché la perdurante attività del gruppo criminale (i Fragapane sono stati interessati da recenti operazioni di polizia). A quest'ultimo proposito, il Tribunale ha valorizzato non tanto la attuale operatività del gruppo in cui aveva in passato militato il Focoso (la famiglia di Siculiana) quanto dell'intera organizzazione Cosa nostra nella provincia di Agrigento (operazioni del gennaio 2018 e giugno 2019) ed altrove, opportunamente osservando che l'odierno ricorrente aveva in passato commesso "omicidi eccellenti" nell'ambito della strategia di contrapposizione allo Stato e alle politiche in materia di benefici ai .collaboratori di giustizia, perseguita non da una singola famiglia ma, per l'appunto, dall'intera organizzazione. D'altra parte, il positivo accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza non è richiesto ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, essendo sufficiente "la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario" (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019 Belforte, Rv. 276483). 2.6. Il Tribunale non si è sottratto al confronto con gli elementi dedotti dalla difesa, ritenendo la prospettata assenza di recente operatività della famiglia di Siculiana, l'assoluzione del fratello del ricorrente e di altro affiliato e la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giustificatamente ininfluenti e, comunque, implicitamente recessivi, come già osservato in un provvedimento di rigetto di reclamo avverso precedente proroga, rispetto agli elementi di segno contrario accuratamente valorizzati. Né in senso favorevole al condannato deponeva il comportamento inframurario, improntato alla costante violazione delle regole di convivenza anche negli anni 2018 e 2019.5. Il