CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 luglio 2007
Cassazione n. 45901/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 settembre 1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 settembre 1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 settembre 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 novembre 1956 avverso la sentenza resa il 5 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi, e degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; avv.[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA];avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza resa il 23 maggio 2018 dal Tribunale di Lecce, per quel che qui rileva: ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per avere partecipato ad un'organizzazione dedita al traffico di sostanza stupefacente ed, escluse le ritenute aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. e 74 quarto comma d.p.r.309/90, ha rideterminato la pena inflitta; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per avere partecipato alla medesima organizzazione e, eliminando le ritenute aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. e 74 quarto comma d.p.r.309/90, ha rideterminato la pena inflitta per il reato associativo e i due reati satellite contestati ai capi Cl e C2; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso contestata al capo A della rubrica, e ritenuta la continuazione con precedente condanna, ha rideterminato la pena in aumento su quella già applicata con sentenza definitiva resa il 26/7/2007; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo di stampo mafioso e ha confermato la responsabilità in ordine al reato di estorsione aggravata dall'art. 416 bis.1 cod.pen. contestato al capo AO della rubrica, rideterminando la pena inflitta; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per avere partecipato ad un'organizzazione dedita al traffico di sostanza stupefacente contestata al capo G della rubrica ed, escluso l'aumento per la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta. Avverso la detta pronunzia propongono ricorso i suddetti imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA] condannato in relazione al reato associativo contestato al capo C della rubrica e a sei condotte di detenzione illecita di sostanza stupefacente contestate al capo C2, con atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce: 2.1 Violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90 in relazione all'art. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché le emergenze probatorie non consentono di ritenere sussistente il reato associativo e integrati i requisiti della stabilità della struttura organizzata e della permanenza del contributo del Lanzillotto al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti contestato al capo C. La corte territoriale ha erroneamente ritenuto che i reati satellite contestati al capo C2 dimostrino la consapevole intraneità del ricorrente, mero acquirente del gruppo, confondendo la stabilità del vincolo associativo con la estemporaneità del concorso di persone nel reato continuato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i singoli episodi di detenzione a fini di spaccio e alla loro qualificazione ai sensi dell'art. 73 primo comma, piuttosto che dell'art. 73 quarto e quinto comma dpr. citato., nell'assenza di riscontri investigativi al tenore criptico e generico delle conversazioni intercettate e di elementi certi per ricostruire in termini probatori il contributo concorsuale del ricorrente. In particolare lamenta il ricorrente che si esclude che gli episodi abbiano avuto ad oggetto droghe leggere senza rendere al riguardo adeguata motivazione. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate con motivazione cumulativa per tutti gli imputati in forza della gravità dei fatti, e omessa motivazione sulla recidiva che viene applicata senza alcuna adeguata considerazione sulla pericolosità del ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo di stampo mafioso contestato al capo a della rubrica, con atto sottoscritto dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Calò, deduce: 3.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente per il reato associativo di stampo mafioso in quanto la corte non ha tenuto conto delle osservazioni critiche della difesa e si è adagiata sulle considerazioni del primo giudice in modo apodittico e stereotipato, senza argomentare sull'inconsistenza degli specifici motivi d'impugnazione, così vanificando il doppio grado di giurisdizione. In particolare il ricorrente lamenta che il giudizio di responsabilità si fondi sulla chiamata in correità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che è rimasta priva di riscontri poiché le conversazioni intercettate, cui peraltro l'imputato non ha preso parte, non risultano conducenti in tal senso. Inoltre la corte si è limitata a richiamare genericamente il tenore delle dette conversazioni intercettate senza neppure esporre i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda l'affermazione di responsabilità del Leo, così dando luogo ad una motivazione apparente. Il narrato del collaboratore è inattendibile poiché si pone in contrasto con quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari, quando si era limitato a riconoscere fotograficamente il Leo, e non risulta autonomo poiché è condizionato dalla conoscenza del contenuto delle intercettazioni riportate nell'ordinanza cautelare; inoltre gli ipotetici riscontri non hanno carattere individualizzante; [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai reati fine dell'associazione e i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno ricostruito l'organigramma dell'associazione facente capo ai Pepe non hanno fatto alcun riferimento al ricorrente. In conclusione il compendio probatorio non consente di ritenere dimostrata quella stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio che risulta imprescindibile per integrare il reato. 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza non rispetta i criteri di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod. proc.pen. e non ha verificato con adeguata attenzione la attendibilità intrinseca del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la cui chiamata è rimasta priva di riscontri individualizzanti. 3.3 Violazione degli artt. 132,133 e 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte non ha motivato circa la determinazione della pena in misura così afflittiva e ha negato le attenuanti generiche con esclusivo riferimento alla gravità dei fatti, non ha fornito alcuna motivazione a fronte di una specifica doglianza introdotta con l'appello in merito all'entità dell'aumento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, nonostante l'ultimo precedente del Leo risalga a fatti commessi nel 2003 ben dieci anni prima rispetto al reato oggetto del presente giudizio. 4. [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato associativo e condannato per il delitto di estorsione aggravata contestato al capo AO della rubrica, con atto sottoscritto dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto: 4.1 violazione dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte si è riportata alle motivazioni e ha condiviso l'interpretazione delle conversazioni intercettate fornita dal tribunale e non ha spiegato le ragioni poste a sostegno di tale affermazione, formulando una motivazione apparente; inoltre poiché nella conversazione intercettata il predetto affermava di avere rifiutato l'elemosina offertagli dalla persona offesa, non si comprende in cosa sia consistito l'ingiusto profitto e perché la corte abbia qualificato la condotta come consumata; infine la corte ha trascurato di considerare le dichiarazioni della persona offesa che ha escluso di avere subito minacce dall'imputato. 4.2 Violazione dell'art. 7 d.I.152/91 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, motivata facendo esclusivo riferimento al vincolo di affinità di fatto esistente tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia inoltre la contradditorietà intrinseca della sentenza che, per un verso, ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo e, nel contempo, ritiene sussistente l'aggravante in forza del rapporto di affinità, senza fare riferimento, come impone la giurisprudenza, ad eventuali condotte evocative della forza intinnidatrice del vincolo associativo. 4.3 Violazione degli artt. 133, 99 e 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché per negare le attenuanti generiche la corte adotta una motivazione carente facendo riferimento per tutti gli imputati alla gravità dei fatti; non spiega le ragioni su cui si fonda il riconoscimento della recidiva e non individua i criteri posti alla base del trattamento sanzionatorio. 4.5 Con separato ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce motivi nella sostanza analoghi a quelli avanzati con la prima impugnazione: Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato estorsivo in assenza di minacce o violenza in danno della persona offesa; Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante dell'art. 7 d.I.152/91 sotto il profilo del metodo mafioso in assenza di adeguata motivazione su condotte specificamente evocative della forza intinnidatrice del vincolo associativo; Violazione dell'art. 62 bis cod.pen.. 4.6 L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con cui ha insistito nei motivi di ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA], condannato per avere partecipato all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacente contestata al capo C della rubrica e a due reati satellite contestati ai capi Cl e C2 ,con ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 5.1 carenza di motivazione per la omessa risposta su specifici motivi di gravame in ordine alla sussistenza del reato associativo contestato al capo C e alla partecipazione dell'imputato alla detta compagine e violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. per difetto di verifica dell'attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e assenza di riscontri individualizzanti. Il ricorrente sottolinea che il collaboratore non fa parte del contesto criminale in cui sarebbe inserito il Monaco e racconta vicende che all'evidenza ha appreso dalle carte processuali e che precedono il periodo in cui si sarebbe consumata la condotta in contestazione.5.2 carenza di motivazione per la omessa risposta su specifici motivi di gravame in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati contestati ai capi C1 e C2, fondata su un'erronea interpretazione delle conversazioni intercettate cui prende parte il ricorrente, che palesano un contenuto criptico e risultano non idonee a comprovare il coinvolgimento del Monaco nell'attività di narcotraffico. 5.3 vizio di motivazione in ordine alla determinazione della quantità e della natura della sostanza stupefacente e alla mancata applicazione dell'art. 73 quinto comma e dell'art. 74 sesto comma d.p.r.309/90 poiché la corte desume la natura della sostanza commerciata dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come esperto chimico nel taglio della cocaina, senza tuttavia valutare l'attendibilità di tale affermazione e rilevare l'assenza di riscontri al riguardo. E' vero piuttosto che dalle conversazioni criptiche non trapela alcun dato in merito alla natura e quantità dello stupefacente oggetto delle stesse. 5.4 genericità e insufficienza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche mentre Monaco è l'unico incensurato tra i tanti imputati. 6. [OSCURATO:PERSONA], condannato per avere partecipato all'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacente contestato al capo G della rubrica, con ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 6.1violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e vizio di motivazione poiché la corte ha ritenuto provata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associata in forza di un unico episodio riguardante tale [OSCURATO:PERSONA] e di una serie di conversazioni dal contenuto allusivo, che la corte ha ritenuto ricollegarsi ad un'attività di narcotraffico, in assenza della prova di uno stabile contributo alla contestata associazione; in modo analogo in relazione all'episodio contestato al capo G2 l'affermazione di responsabilità si fonda su alcune conversazioni intercettate dal contenuto allusivo e su circostanze non conducenti quali la costatazione che un coimputato, tale Golia, è stato arrestato nella flagranza del reato di cessione alcuni giorni dopo l'episodio contestato. Inoltre il ricorrente lamenta che la ipotetica associazione sarebbe sprovvista di capi e promotori in quanto i presunti responsabili con funzione apicale sono stati assolti mentre i soggetti condannati rivestono esclusivamente il ruolo di partecipe 6.2 Altra lacuna motivazionale ricorre in relazione al diniego delle attenuanti generiche, negate in modo generico e indiscriminato nei confronti di tutti gli imputati e in forza dei precedenti penali che gli avevano già comportato l'applicazione della recidiva. Con memoria trasmessa il 21 settembre 2021 ex art.121 cod. proc.pen. il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono tutti inammissibili poiché reiterano le medesime censure già sollevate con i mezzi di gravame e nel contempo pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge si limitano a proporre censure di merito, invocando un sindacato di questa corte che esula dalle sue competenza.Invero il ricorso proposto si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice del riesame, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice sintomatico di tale intento è la trascrizione, contenuta nel ricorso, del testo di conversazioni intercettate, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012 ) Rv. 253227). Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). 2. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché si limita a denunziare la carenza motivazionale della sentenza impugnata senza tuttavia confrontarsi con la motivazione esposta nelle due sentenze di merito che si integrano reciprocamente, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità. Il tribunale ha esposto nel dettaglio il compendio probatorio fondato sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che i fratelli Pepe smerciavano sostanza stupefacente anche del tipo cocaina, di cui rifornivano stabilmente numerosi acquirenti e tra questi anche soggetti provenienti dal comune di Galatone. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di essersi più volte rifornito di un chilo di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva mostrato come tagliarla. Le informazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato pieno riscontro nelle captazioni ambientali intercorse tra gli esponenti apicali del sodalizio criminoso, i fratelli Pepe, i quali conversando tra loro all'interno della Casa circondariale di Lecce fanno espresso riferimento e discutono con estrema chiarezza di compiti e attività legate al narcotraffico. Il tribunale ha enumerato gli elementi sintomatici della esistenza della associazione e ha correttamente osservato che gli episodi reiterati di spaccio contestati ai capi Cl e C2 costituiscono espressione della struttura stabile, attraverso la quale veniva posta in essere l'attività di cessione. Inoltre sono stati registrati incontri tra il ricorrente ed esponenti del gruppo, mentre non sono emersi contatti tra il clan Pepe e altri personaggi di Galatone e il tribunale ne ha tratto la logica conclusione che Lanzillotto fosse l'unico stabile referente della famiglia Pepe per lo spaccio di stupefacente in quel territorio. Giova ricordare che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati- fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc. (dep. 06/07/2020 ) Rv. 279505 - 02 La corte, dopo avere dato atto che Lanzillotto non viene indicato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] con il suo nome, ha richiamato il compendio probatorio costituito dalle diverse conversazioni intercettate, da cui emerge il suo ruolo di stabile acquirente del sodalizio facente capo ai fratelli Pepe, esponenti apicali di una delle fazioni della [OSCURATO:PERSONA], e punto di riferimento per lo spaccio da parte del suindicato gruppo nel comune di Galatone. Questa Corte ha avuto modo di precisare che il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale. (Sez. 6 - , Sentenza n. 51500 del 11/10/2018 Cc. (dep. 14/11/2018 ) Rv. 275719 - 01) E nel caso in esame i giudici di merito hanno evidenziato il ruolo del Lanzillotto quale unico stabile referente dei Pepe per lo smercio di sostanze stupefacenti nel territorio di Galatone, che si desume anche dalle reiterate condotte di acquisto contestate al capo C2 e dal tenore di diverse conversazioni intercettate.Nè l'indebitamento del Lanzillotto nei confronti dei Pepe può ritenersi incompatibile con l'affectio societatis, poiché palesa la stabilità del rapporto sinallagmatico e l'affidamento che il gruppo fa sulle capacità di rientro dell'imputato. Il tribunale a pagina 218 ha sottolineato come i reiterati e frequenti acquisti del ricorrente fossero tanto stabili da renderlo una sorta di rivenditore ufficiale della cocaina del clan Pepe su Galatone e come egli fosse ben noto ai Pepe che ne monitoravano il saldo debitorio per le forniture effettuate.2.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la corte ha osservato che non può essere riconosciuta l'ipotesi di cui al quarto comma relativa a droghe leggere poiché il coimputato [OSCURATO:PERSONA], elemento del gruppo cui aderisce il Lanzillotto, la cui posizione è stata stralciata, è a detta del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] soggetto esperto nel traffico di cocaina, sicchè è logico ritenere che i comprovati rapporti commerciali tra il gruppo e Lanzillotto non si limitassero allo smercio di cd. droghe leggere in Galatone. Né appare necessario, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, che ogni passaggio delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] trovino specifico riscontro esterno in quanto è noto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (Sez. 1, Sentenza n. 34712 del 02/02/2016 Ud. (dep. 05/08/2016 ) Rv. 267528 - 01) 2.3 La censura in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche è inammissibile poiché non è stata sollevata con i motivi di appello con cui si è chiesto esclusivamente il minimo della pena. La censura in merito alla mancata motivazione in ordine alla recidiva specifica riconosciuta nei confronti del Lanzillotto è inammissibile anche perchè la detta recidiva non è intervenuta nella determinazione della pena. La doglianza è peraltro manifestamente infondata poiché il tribunale a pagina 267 della sentenza ha sottolineato i gravi, reiterati e specifici precedenti penali del Lanzillotto, nonché la peculiare gravità degli illeciti associativi che precludono la concessione del beneficio invocato e impongono il riconoscimento della recidiva specifica e la corte di appello ha ribadito tali considerazioni. Non va peraltro trascurato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere argomentato con una unica motivazione cumulativa quando ha per oggetto le circostanze e le modalità della condotta. 3.[OSCURATO:PERSONA] 3.1 Il primo motivo di censura è generico poiché si limita a reiterare in maniera pedissequa le osservazioni già presentate con l'atto di appello, al quale la corte ha fornito succinta ma esaustiva risposta. Basti al riguardo considerare che la corte ha assolto il ricorrente dall' associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo C della rubrica, mentre ha ribadito la sua responsabilità in ordine alla partecipazione al sodalizio di stampo mafioso, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e il tenore di alcune intercettazioni, riportate per esteso nella sentenza di primo grado, dalle quali, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, si evince il ruolo di finanziatore in favore degli altri affiliati e di soggetto a piena conoscenza delle vicende interne e delle dinamiche del sodalizio. La corte ha fornito adeguata motivazione anche in ordine al giudizio di positiva attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], osservando che questi pur non avendo riconosciuto il Leo in sede di primo interrogatorio, il giorno successivo ha corretto le sue dichiarazioni affermando di avere individuato la fotografia di [OSCURATO:PERSONA], precisando di averlo personalmente conosciuto dopo la sua scarcerazione in occasione di un incontro, circostanza che ha trovato conferma nelle stesse ammissioni dell'imputato, e di avergli comunque inviato un regalo di 500 C, provento di una estorsione, mentre era detenuto, su indicazione di Nisi, esponente apicale del sodalizio. La corte ha sottolineato che il ricorrente ha già riportato condanna per il reato previsto dall'articolo 416 bis codice penale commesso dal 2000 fino al giugno 2003, addebito che ha ritenuto unificato per continuazione alla condotta oggetto del presente giudizio, e ha pertanto concluso con considerazione non manifestamente illogica, che il ricorrente ha continuato a manifestare la sua adesione al sodalizio mafioso anche dopo la sua scarcerazione, avvenuta nel dicembre 2012, richiamando a sostegno di tale affermazione una serie di conversazioni che confermano lo stretto legame del Leo con esponenti apicali del sodalizio. 3.2 II secondo motivo è manifestamente infondato poiché la corte a pagina 9 della sentenza impugnata ha preso in considerazione gli elementi posti dalla difesa a sostegno del giudizio di inattendibilità del collaboratore ed in particolare la conoscenza da parte di questi dell'ordinanza cautelare, ma ha sottolineato che il collaboratore ha dimostrato un diverso livello di conoscenza delle vicende oggetto della ordinanza cautelare, così manifestando la genuinità e l'autonomia delle sue fonti di conoscenza. La chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] ha trovato inoltre significativi riscontri nelle diverse conversazioni intercettate specificamente indicate dalla corte che ne ha riportato succintamente il tenore, da cui emerge il ruolo attivo dell'imputato nell'ambito del sodalizio e la sua autorevolezza quale soggetto in grado di fornire consigli e richiamare gli altri associati. 3.3 Le censure in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva, fondate sull'intervallo di tempo trascorso dalla precedente condanna dell'imputato per la partecipazione all'associazione mafiosa, sono manifestamente infondate poiché la corte nel riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato in questa sede e quello oggetto di sentenza passata in giudicato e commesso sino al 2003 ha sottolineato che da alcune conversazioni intercettate emerge che il Leo ha continuato a rimanere organico della associazione [OSCURATO:PERSONA] anche durante la detenzione e appena uscito dal carcere, ha ripreso ad essere operativo all'esterno per il sodalizio. Nel confermare la sussistenza della recidiva, la corte ha valorizzato il risalente inserimento del Leo che gli ha garantito un ruolo autorevole nell'ambito del sodalizio di stampo mafioso, a riprova della sua crescente pericolosità sociale. Trattasi di motivazione corretta in punto di diritto e immune dai vizi dedotti. Ed in effetti non vi è dubbio che la precedente condanna per il reato associativo in relazione a questa successiva condotta è espressione di particolare pervicacia che merita un trattamento sanzionatorio più grave. 4.[OSCURATO:PERSONA] 4.1 La censura formulata con il ricorso è inammissibile perché generica in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello che ha condiviso le argomentazioni già formulate con la sentenza di primo grado sottolineando come la persona offesa, pur negando di avere percepito come minacciosa la condotta dell'imputato, nell'evidente tentativo di sminuire la responsabilità dell'imputato, non ha potuto non riconoscere di essere stato indotto a conferire al [OSCURATO:PERSONA] dietro sua esplicita richiesta un incarico già attribuito ad altro soggetto, pagando due volte il corrispettivo per il medesimo lavoro. Il tenore delle intercettazioni costituisce peraltro significativo riscontro delle informazioni rese al riguardo dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricordato la volontà degli esponenti apicali del sodalizio mafioso di gestire l'attività di affissione dei manifesti in corso di campagna elettorale e la distribuzione dei proventi ottenuti da tale attività in favore degli affiliati. La corte è pervenuta alla logica conclusione che la persona offesa si sia sentita minacciata e coartata nella sua libera scelta, a prescindere dalle sue dichiarazioni dibattimentali. 4.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte a pagina 13 afferma che il reato estorsivo risulta aggravato dal metodo mafioso in quanto la condotta intimidatoria dell'imputato ha influito sulla persona offesa, a fronte del suo notorio legame con un esponente apicale del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], il cognato [OSCURATO:PERSONA]. Tale succinta motivazione valorizza solo in apparenza il mero rapporto parentale, poiché riconosce la suddetta aggravante in forza del contesto descritto nel corpo della sentenza e dei suoi rapporti di contiguità con l'associazione mafiosa operante sul territorio. Alla stregua di tali peculiari elementi il notorio rapporto di affinità del [OSCURATO:PERSONA] con un importante esponente del sodalizio mafioso operante sul territorio costituisce elemento sufficiente al fine di ritenere applicabile l'aggravante in questione, anche in assenza di un'esplicita esternazione di condotte intimidatorie di stampo mafioso. E' stato acutamente osservato che il ricorso al metodo mafioso si risolve in una apparente attenuazione della potenza coercitiva dell'azione minatoria, in quanto l'evocazione del capitale criminale della mafie storiche consente all'autore della minaccia di ottenere l'effetto intimidatorio attraverso l'implicita evocazione della riconosciuta capacità criminale di gruppi organizzati noti per la consumazione reiterata di efferati crimini contro la persona e non richiede lo spiegamento di esplicite energie coercitive che sono di contro necessarie per l'efficacia di una minaccia "ordinaria". Si ritiene dunque che la minaccia agita attraverso l'uso del metodo mafioso, laddove si risolva nell'evocazione dell'intervento di associazioni il cui capitale criminale è riconosciuto a causa della notorietà di reiterati ed efferati crimini contro la persona ed il patrimonio, abbia capacità coercitiva anche se non si esprime con le modalità tipiche della minaccia ordinaria, dato che l'evocazione dell'intervento delle associazioni mafiose, specie se di natura storica, ha una intrinseca capacità intimidatoria. Questa corte ha avuto modo di precisare che nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. (Sez. 2, Sentenza n. 26002 del 24/05/2018 Cc. (dep. 07/06/2018) Rv. 272884 - 01) . Nel caso in esame l'imputato, noto alla persona offesa, rimproverava il suo interlocutore di avere già dato incarico ad un terzo soggetto per l'affissione dei manifesti elettorali affermando che non era una cosa corretta e lo minacciava sostenendo che ove non lo avesse incaricato non avrebbe potuto vedere i suoi manifesti affissi a Lecce. E' evidente che tale minaccia non si riferisce al comportamento del singolo, ma evoca l'intervento di altri soggetti in grado di esercitare un controllo capillare del territorio e in ragione della notoria operatività in loco di associazioni criminali di elevata pericolosità e del vincolo di affinità con un noto esponente apicale, si connota all'evidenza per la sua peculiare forza intimidatrice. Va, inoltre, ricordato che in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, ove sia contestata l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 13 maggio 1991, nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione mafiosa, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere in cassazione ove contesti una sola delle declinazioni della circostanza, non derivando dall'eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità. (Sez. 6 - , Sentenza n. 550 del 31/10/2018 Cc. (dep. 08/01/2019 ) Rv. 274936 - 01) Nel capo di imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante risulta contestata sotto entrambi i profili e il tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza sia in relazione al metodo mafioso adottato dall'imputato, sia in ragione della agevolazione della associazione di stampo mafioso, poiché il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che parte dei proventi delle attività di affissione venivano destinati agli affiliati. Anche con l'atto di appello si dà atto che l'aggravante è stata riconosciuta anche in relazione alla attività di agevolazione dell'associazione, ma poi si è censurato solo l'utilizzo del metodo mafioso, sicché non è stato devoluto alla corte d'appello il profilo dell'agevolazione dell'associazione. Al riguardo in effetti la corte non si è esplicitamente pronunziata e anche se non ha confermato le argomentazioni del primo giudice in merito alla destinazione dei proventi delle affissioni, lo ha fatto in relazione ad altri punti della decisione, per assolvere il [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo. Questo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile anche per carenza di interesse poiché ha ad oggetto soltanto uno dei due profili della detta aggravante. 3.3 II tribunale ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche facendo riferimento ai precedenti degli imputati e in particolare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] al suo precedente per ricettazione, in forza del quale ha anche riconosciuto la recidiva nei confronti dell'imputato. Nella determinazione della pena la corte non ha comunque applicato alcun aumento per la recidiva, stabilendo una pena base di cinque anni di reclusione, aumentata in misura inferiore alla metà per l'aggravante mafiosa, sicché la doglianza formulata al riguardo dalla difesa appare inammissibile per carenza di interesse. 4.[OSCURATO:PERSONA] 4.1 II primo motivo è generico poiché non si confronta con le argomentazioni della corte di appello che ha reso adeguata motivazione in ordine alla attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], soffermandosi sul tenore delle sue dichiarazioni e respingendo con argomentazioni non manifestamente illogiche le censure difensive. In particolare la sentenza individua il Monaco come il factotum dei Pepe, particolarmente attivo nel settore del narcotraffico, e tale affermazione ha trovato specifico riscontro nelle conversazioni intercettate da cui emergono espliciti riferimenti a Stefano e allo zio Gino, identificato nel coimputato [OSCURATO:PERSONA], zio di [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti attivi e disponibili nel settore del narcotraffico. 4.2 La censura in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati fine contestati ai capi Cl e C2 è inammissibile, poiché deduce vizi della motivazione, ma mira ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, ed in particolare delle conversazioni intercettate, con considerazioni di merito che esulano dalle competenze di questa Corte. Né può sostenersi che la sentenza impugnata abbia omesso di fornire motivazione in ordine alla responsabilità per i detti reati, poiché la corte ha evidenziato che i dialoghi hanno contenuto criptico, ma sono chiaramente riconducibili al narcotraffico per il contesto in cui si inseriscono le conversazioni e per i rapporti sistematici che intercorrono tra i soggetti intercettati. 4.3 Si tratta delle medesime questioni già esaminate in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla natura della sostanza stupefacente commerciata. La corte al riguardo ha reso succinta ma esaustiva motivazione osservando che non vi sono elementi da cui desumere che il commercio si limitava a sostanze stupefacenti di tipo leggero e che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come esperto nel taglio della cocaina. La corte ha inoltre motivatamente escluso la fattispecie attenuata del reato associativo, tenuto conto dello spessore criminale dell'organizzazione, contigua ad un clan mafioso, qual è appunto quello facente capo ai Pepe. Il ricorrente reitera le censure senza confrontarsi con la detta motivazione, così incorrendo nel vizio di genericità. 4.4 La censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata in quanto è noto che la condizione di incensurato di per sé non giustifica la concessione del beneficio invocato dalla difesa. 5.[OSCURATO:PERSONA] 5.1 La prima censura è generica poiché non tiene conto del tenore della motivazione resa dalla corte di appello, la quale ha valorizzato per un verso le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come partecipe del sodalizio criminale formato da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio omonimo di questi, e le conversazioni intercettate che ne costituiscono significativo riscontro e dalle quali emerge la stabilità del rapporto che intercorreva tra i predetti. Il tribunale, peraltro, ha indicato una serie di elementi sintomatici della sussistenza di un vincolo stabile tra i coimputati dediti al traffico organizzato di sostanze stupefacenti, che concorrono ad integrare le osservazioni del collegio di appello. La motivazione a sostegno del giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle reiterate condotte di spaccio di stupefacenti contestate al capo G2 risulta immune dai vizi dedotti poiché nelle conversazioni intercettate viene utilizzato un linguaggio criptico, con appuntamenti in luoghi convenzionalmente stabiliti e non esplicitamente indicati, a riprova della preoccupazione di essere intercettati. L'oggetto delle stesse conversazioni si desume logicamente dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha parlato di un'intensa attività di narcotraffico svolta in forma organizzata da parte del ricorrente e dalla costatazione che uno degli interlocutori, il Golia, è stato arrestato nella flagranza della detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il tribunale inoltre ha osservato che l'imputato non ha addotto alcuna giustificazione dei reiterati incontri e delle modalità inusuali con cui i suoi interlocutori concordavano gli appuntamenti, a riprova dell'assenza di una ricostruzione dei fatti alternativa alla prospettazione accusatoria, fondata su considerazioni immuni dai vizi dedotti. 5.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte ha escluso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'aumento previsto per la recidiva, proprio in ragione del fatto che i suoi precedenti penali sono stati ritenuti di non particolare gravità e piuttosto datati, ma ha correttamente negato il riconoscimento delle attenuanti generiche nei suoi confronti in quanto, a prescindere dai precedenti, ha ritenuto particolarmente grave la condotta associativa posta in essere. Né peraltro il ricorrente deduce elementi di fatto che siano stati trascurati dalla corte nel motivare tale diniego, che non risulta manifestamente illogico né in contrasto con il dettato normativo, poiché i precedenti sarebbero stati di per sé sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti, in assenza di altri elementi di valore positivo che possano essere valorizzati. 6.In conclusione per le rag