CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 ottobre 2024
Cassazione n. 42297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 novembre 2023 della Seconda Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con procura conferita al difensore di fiducia, propone tempestivo ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 28 novembre 2023 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 giugno 2023, provvedimento che aveva applicato al Giorgi la misura dell'obbligo di dimora presso il Comune di Benestare in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.. 2. Il ricorrente deduce che la Seconda Sezione penale è incorsa in errore di fatto avendo ritenuto che con l'ordinanza genetica fosse stata applicata al Giorgi la misura della custodia cautelare in carcere, e non quella degli arresti domiciliari effettivamente applicata dal giudice per le indagini preliminari, e che tale ordinanza genetica avesse riguardato il reato di cui al capo 3), aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. aggravante, viceversa, non sussistente ma la cui ricorrenza aveva inciso sul giudizio di adeguatezza della misura applicata. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile con il proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., dichiarazione di inammissibilità che va pronunciata con ordinanza resa senza formalità. Univoco, e fondato sul dato letterale della disposizione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. che fa riferimento al "condannato" e alla ratio dell'istituto del ricorso straordinario, è il principio secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali, trattandosi di un rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna. (Sez. 5, n. 1821 del 07/10/2016, dep. 2017, Rotolo, Rv. 268784). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 ottobre 2024 La Consigliera rela