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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06061/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'ANNA Riccardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 21/6/2021 (dep. il 28 luglio 2021) del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, in data 29 maggio 2021, in relazione ai delitti di: b) concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella tentata estorsione aggravata ai danni di Santo FEDERICO per costringerlo a recedere dalla promessa di vendita in favore di altro promissario acquirente per cedere la tabaccheria di cui era titolare al Morabito. [OSCURATO:PERSONA], epoca anteriore o prossima al 9 maggio 2021; d) concorso con [OSCURATO:PERSONA] in porto e detenzione abusivi di armi comuni da sparo; fatti tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. [OSCURATO:PERSONA], epoca anteriore o prossima al 16 aprile 2021.

1.1. In particolare, si contesta in cautela al D'Anna di aver commesso, su precisa indicazione del Morabito, i reati indicati ai capi b) e d), con metodo mafioso e partecipando delle conosciute finalità di agevolazione mafiosa proprie del concorrente.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il seguente argomento, in appresso sinteticamente riportato nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale processuale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 274.

Comma 1, lett. c, e 275, comma 3, cod. proc. pen., per difetto di consistenza e grado delle esigenze cautelari, potendo ritenersi vinta la doppia presunzione indicata all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di imputato incensurato e neppure organico alla sodalità diretta dal Morato, per cui conto operava nel delitto in relazione ai capi b) e d), trattandosi di fatti del tutto episodici ed ascrivibili al rapporto di dipendenza lavorativa dal Morabito. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché proposti fuori dai casi previsti dalla legge processuale e comunque manifestamente infondati.

1.1. Il tribunale ha ravvisato chiara evidenza dei fatti (non contestati dall'indagato) consistenti nella cessione delle armi e nel tentativo di estorsione compiuto per conto del Morabito, giacché è chiarissima la loro realizzazione grazie ai colloqui intercettati, che danno piena contezza, sia della preparazione di mezzi e strumenti, che della realizzazione delle condotte tipiche ad opera del ricorrente.

1.2. A fronte di tali evidenze e circoscritto il tema oggetto di ricorso a consistenza e grado delle esigenze cautelari da tutelare, oltre che alla scelta del presidio, inammissibili si rivelano quei motivi che:

1.2.1. deducendo promiscuamente tutti e tre i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito, difettano della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc.

Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; da ultimo, Sez.

U., n. 29541 del 16/07/2020, ric.

Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.

Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere sanzionato a pena di a-specificità del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione;

1.2.2. deducono la violazione della regola processuale indicata agli artt. 274, 275 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione delle esigenze cautelari o l'avventata scelta della misura, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

1.3. Ciò posto e rilevate le plurime cause generali di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del D'Anna, non si può mancare di evidenziare che, a fronte di un quadro gravemente indiziario non intaccato dai motivi di ricorso, si delinea la personalità di un soggetto che, per quanto incensurato, si presta a commettere gravissimi fatti violenti su mandato del proprio datore di lavoro, che a sua volta si determina al delitto fine nel più vasto ambito 'ndranghetistico, che lo vede attivo con ruolo dirigenziale.

Sul tema proposto con i motivi di ricorso il tribunale ha diffusamente argomentato, valorizzando le modalità articolate e programmate dei fatti (tentativo estorsivo confesso e violazione delle disposizioni in materia di traffico d'armi), che si iscrivono in un contesto funzionale mafioso e si caratterizzano per metodo altrettale.

Cosicché le condotte recenti, per il loro divenire programmato nel dettaglio, lasciano fondatamente ipotizzare il concreto pericolo di recidiva in ambito mafioso.

Quanto invece alla ritenuta adeguatezza del solo presidio carcerario, questa Corte ha già avuto modo di affermare sul punto che il giudice del merito deve in questi casi valutare la permanente sussistenza delle esigenze cautelari di cui agli artt. 274 cod. proc. pen., tenendo adeguatamente conto della presunzione (non assoluta in caso di contestazione del metodo mafioso: Corte cost. n. 57 del 29/3/2016) di adeguatezza della sola misura carceraria, che nella fattispecie non può ritenersi vinta da allegazioni del tutto generiche, quali l'incensuratezza e la qualità di dipendente del mandante.

La presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275, cod. proc. pen., si estende comunque certamente anche alle fattispecie tentate (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Rv. 279771; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Rv. 282049).

1.4. Inammissibile è dunque il motivo che denuncia violazione di legge nel ritenere operante una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura infrannuraria e deficit motivazionale nelle argomentazioni poste in fatto a sostegno della ritenuta adeguatezza del solo presidio carcerario.

La violazione di legge denunziata non tiene conto che la nota sentenza della Corte costituzionale (n. 57 del 2013) ha escluso (in caso di delitti aggravati dal metodo o dalle finalità mafiose) il carattere assoluto della presunzione dettata al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., lasciando aperta la strada al possibile apprezzamento della idoneità in concreto di misure meno afflittive (seguita sul punto dalla miniriforma cautelare n. 47/2015); il che è proprio ciò che il tribunale ha in concreto valutato, escludendolo con adeguata e congrua motivazione in fatto, come tale incensurabile nella sede di legittimità.

In tal senso, non sussistono le dedotte carenze motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio.2.1.

Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -co. 1 ter disp. att.- cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il febbrai

022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'ANNA Riccardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 21/6/2021 (dep. il 28 luglio 2021) del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, in data 29 maggio 2021, in relazione ai delitti di: b) concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella tentata estorsione aggravata ai danni di Santo FEDERICO per costringerlo a recedere dalla promessa di vendita in favore di altro promissario acquirente per cedere la tabaccheria di cui era titolare al Morabito. [OSCURATO:PERSONA], epoca anteriore o prossima al 9 maggio 2021; d) concorso con [OSCURATO:PERSONA] in porto e detenzione abusivi di armi comuni da sparo; fatti tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. [OSCURATO:PERSONA], epoca anteriore o prossima al 16 aprile 2021. 1.1. In particolare, si contesta in cautela al D'Anna di aver commesso, su precisa indicazione del Morabito, i reati indicati ai capi b) e d), con metodo mafioso e partecipando delle conosciute finalità di agevolazione mafiosa proprie del concorrente. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il seguente argomento, in appresso sinteticamente riportato nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale processuale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 274. Comma 1, lett. c, e 275, comma 3, cod. proc. pen., per difetto di consistenza e grado delle esigenze cautelari, potendo ritenersi vinta la doppia presunzione indicata all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di imputato incensurato e neppure organico alla sodalità diretta dal Morato, per cui conto operava nel delitto in relazione ai capi b) e d), trattandosi di fatti del tutto episodici ed ascrivibili al rapporto di dipendenza lavorativa dal Morabito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché proposti fuori dai casi previsti dalla legge processuale e comunque manifestamente infondati. 1.1. Il tribunale ha ravvisato chiara evidenza dei fatti (non contestati dall'indagato) consistenti nella cessione delle armi e nel tentativo di estorsione compiuto per conto del Morabito, giacché è chiarissima la loro realizzazione grazie ai colloqui intercettati, che danno piena contezza, sia della preparazione di mezzi e strumenti, che della realizzazione delle condotte tipiche ad opera del ricorrente. 1.2. A fronte di tali evidenze e circoscritto il tema oggetto di ricorso a consistenza e grado delle esigenze cautelari da tutelare, oltre che alla scelta del presidio, inammissibili si rivelano quei motivi che: 1.2.1. deducendo promiscuamente tutti e tre i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito, difettano della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; da ultimo, Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, ric. Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere sanzionato a pena di a-specificità del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione; 1.2.2. deducono la violazione della regola processuale indicata agli artt. 274, 275 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione delle esigenze cautelari o l'avventata scelta della misura, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.3. Ciò posto e rilevate le plurime cause generali di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del D'Anna, non si può mancare di evidenziare che, a fronte di un quadro gravemente indiziario non intaccato dai motivi di ricorso, si delinea la personalità di un soggetto che, per quanto incensurato, si presta a commettere gravissimi fatti violenti su mandato del proprio datore di lavoro, che a sua volta si determina al delitto fine nel più vasto ambito 'ndranghetistico, che lo vede attivo con ruolo dirigenziale. Sul tema proposto con i motivi di ricorso il tribunale ha diffusamente argomentato, valorizzando le modalità articolate e programmate dei fatti (tentativo estorsivo confesso e violazione delle disposizioni in materia di traffico d'armi), che si iscrivono in un contesto funzionale mafioso e si caratterizzano per metodo altrettale. Cosicché le condotte recenti, per il loro divenire programmato nel dettaglio, lasciano fondatamente ipotizzare il concreto pericolo di recidiva in ambito mafioso. Quanto invece alla ritenuta adeguatezza del solo presidio carcerario, questa Corte ha già avuto modo di affermare sul punto che il giudice del merito deve in questi casi valutare la permanente sussistenza delle esigenze cautelari di cui agli artt. 274 cod. proc. pen., tenendo adeguatamente conto della presunzione (non assoluta in caso di contestazione del metodo mafioso: Corte cost. n. 57 del 29/3/2016) di adeguatezza della sola misura carceraria, che nella fattispecie non può ritenersi vinta da allegazioni del tutto generiche, quali l'incensuratezza e la qualità di dipendente del mandante. La presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275, cod. proc. pen., si estende comunque certamente anche alle fattispecie tentate (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Rv. 279771; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Rv. 282049). 1.4. Inammissibile è dunque il motivo che denuncia violazione di legge nel ritenere operante una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura infrannuraria e deficit motivazionale nelle argomentazioni poste in fatto a sostegno della ritenuta adeguatezza del solo presidio carcerario. La violazione di legge denunziata non tiene conto che la nota sentenza della Corte costituzionale (n. 57 del 2013) ha escluso (in caso di delitti aggravati dal metodo o dalle finalità mafiose) il carattere assoluto della presunzione dettata al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., lasciando aperta la strada al possibile apprezzamento della idoneità in concreto di misure meno afflittive (seguita sul punto dalla miniriforma cautelare n. 47/2015); il che è proprio ciò che il tribunale ha in concreto valutato, escludendolo con adeguata e congrua motivazione in fatto, come tale incensurabile nella sede di legittimità. In tal senso, non sussistono le dedotte carenze motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio.2.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -co. 1 ter disp. att.- cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il febbrai 022. [OSCURATO:PERSONA]
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