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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 11548/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1221/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso lo studio del ridetto difensore in via Simeto n. 12; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 Numero sezionale 272/2022 domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11548/2022Data pubblicazione 08/04/2022 Generale dello Stato; - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 499/01/12 depositata in data 16/10/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza 483/14/11 depositata in data 21 giugno 2011 che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e in riforma della pronuncia di prime cure conseguentemente confermata la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, per IVA 2000 e 2001; - ricorre a questa Corte Suprema il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce l'error in iudicando relativamente alle previsioni di cui all’art 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. con riferimento all’art. 395 c. 1 n. 4 c.p.c. e l’omessa ed erronea considerazione dei fatti relativi al procedimento di notifica degli avvisi di accertamento con conseguente nullità del procedimento di decisione in merito all'avvenuta prescrizione delle pretese tributarie relative agli anni 2001 e 2002 nei confronti del contribuente per non avere il giudice dell'appello tenuto in debita considerazione il motivo rappresentato, valutando come sussistente in fatto un realtà inesistente rapporto di delega tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il contribuente supponendo così la verità di un fatto che invece era in contrasto abilmente esclusa e sulla quale si è fondata la decisione; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 - il secondo motivo si incentra sull’error in iudicando Numero sezionale 272/2022Numero di raccolta generale 11548/2022 relativamente alle previsioni di cui all’art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. con Data pubblicazione 08/04/2022 riferimento all’art. 395 c. 1 n. 4 c.p.c. ed erronea considerazione delle censure relative alla sussistenza di elementi per la revocazione della sentenza in ragione del fatto che il Collegio in grado di appello avesse effettuato valutazioni ed avesse trattato gli argomenti oggetto di ricorso per revocazione per avere la sentenza impugnata erroneamente considerato le censure mosse con il ricorso introduttivo censure che ponevano in evidenza elementi fondamentali dell'iter decisionale quale la diversità obiettiva e incontrovertibile dei fatti posti a base della decisione in appello; - i motivi ridetti sono strettamente connessi tra di loro e pertanto si possono esaminare congiuntamente; - gli stessi si rivelano infondati; - ed invero, premesso che l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben può cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità di una notificazione di atti sotto il profilo del luogo o della persona in cui o alla quale esse sono state eseguite, non configura un errore di fatto, cioè un errore di natura meramente percettiva, una svista materiale, bensì, in ipotesi, un errore di diritto, da far valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione; - dal punto di vista generale, questa Corte è costante (tra le molte vedasi in particolare la recente pronuncia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 26/05/2021) nel ritenere che l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 Numero sezionale 272/2022 consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione Numero di raccolta generale 11548/2022Data pubblicazione 08/04/2022 (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa; - in specifico poi, secondo altrettanto costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto che legittima l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ è configurabile quando sussiste un contrasto tra la rappresentazione della realtà emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e documenti processuali, purché tale contrasto emerga con assoluta immediatezza e sia di semplice e concreta rilevabilità; non è configurabile, quindi, alcun errore revocatorio quando si denunci non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l'omessa o errata valutazione di un atto processuale (v.

Cass.01/12/1999, n. 13401; Cass.25/03/2005, n. 6511); che nel caso di specie, con l'istanza di revocazione proposta al giudice d'appello, veniva denunciato — analogamente ai casi esaminati nei citati precedenti — il mancato rilievo di una nullità di notifica senza che fosse contenuta nella sentenza d'appello una qualunque affermazione dalla quale desumere una distorta percezione della realtà da parte della Corte di merito e non piuttosto una — esatta o meno — valutazione giuridica circa la legittimità della notificazione; - nel presente caso, erroneamente o meno, la CTR in sede di valutazione dei fatti di causa ha ritenuto sussistente un rapporto di delega tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il contribuente; circostanza questa denunciabile con gli ordinari mezzi di ricorso, non con il ricorso per revocazione; - pertanto, il ricorso è integralmente rigettato; la soccombenza regola le spese; p.q.m.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese Numero sezionale 272/2022Numero di raccolta generale 11548/2022 prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Data pubblicazione 08/04/2022 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1221/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso lo studio del ridetto difensore in via Simeto n. 12; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 Numero sezionale 272/2022 domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11548/2022Data pubblicazione 08/04/2022 Generale dello Stato; - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 499/01/12 depositata in data 16/10/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza 483/14/11 depositata in data 21 giugno 2011 che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e in riforma della pronuncia di prime cure conseguentemente confermata la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, per IVA 2000 e 2001; - ricorre a questa Corte Suprema il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce l'error in iudicando relativamente alle previsioni di cui all’art 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. con riferimento all’art. 395 c. 1 n. 4 c.p.c. e l’omessa ed erronea considerazione dei fatti relativi al procedimento di notifica degli avvisi di accertamento con conseguente nullità del procedimento di decisione in merito all'avvenuta prescrizione delle pretese tributarie relative agli anni 2001 e 2002 nei confronti del contribuente per non avere il giudice dell'appello tenuto in debita considerazione il motivo rappresentato, valutando come sussistente in fatto un realtà inesistente rapporto di delega tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il contribuente supponendo così la verità di un fatto che invece era in contrasto abilmente esclusa e sulla quale si è fondata la decisione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 - il secondo motivo si incentra sull’error in iudicando Numero sezionale 272/2022Numero di raccolta generale 11548/2022 relativamente alle previsioni di cui all’art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. con Data pubblicazione 08/04/2022 riferimento all’art. 395 c. 1 n. 4 c.p.c. ed erronea considerazione delle censure relative alla sussistenza di elementi per la revocazione della sentenza in ragione del fatto che il Collegio in grado di appello avesse effettuato valutazioni ed avesse trattato gli argomenti oggetto di ricorso per revocazione per avere la sentenza impugnata erroneamente considerato le censure mosse con il ricorso introduttivo censure che ponevano in evidenza elementi fondamentali dell'iter decisionale quale la diversità obiettiva e incontrovertibile dei fatti posti a base della decisione in appello; - i motivi ridetti sono strettamente connessi tra di loro e pertanto si possono esaminare congiuntamente; - gli stessi si rivelano infondati; - ed invero, premesso che l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben può cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità di una notificazione di atti sotto il profilo del luogo o della persona in cui o alla quale esse sono state eseguite, non configura un errore di fatto, cioè un errore di natura meramente percettiva, una svista materiale, bensì, in ipotesi, un errore di diritto, da far valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione; - dal punto di vista generale, questa Corte è costante (tra le molte vedasi in particolare la recente pronuncia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 26/05/2021) nel ritenere che l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 Numero sezionale 272/2022 consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione Numero di raccolta generale 11548/2022Data pubblicazione 08/04/2022 (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa; - in specifico poi, secondo altrettanto costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto che legittima l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ è configurabile quando sussiste un contrasto tra la rappresentazione della realtà emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e documenti processuali, purché tale contrasto emerga con assoluta immediatezza e sia di semplice e concreta rilevabilità; non è configurabile, quindi, alcun errore revocatorio quando si denunci non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l'omessa o errata valutazione di un atto processuale (v. Cass.01/12/1999, n. 13401; Cass.25/03/2005, n. 6511); che nel caso di specie, con l'istanza di revocazione proposta al giudice d'appello, veniva denunciato — analogamente ai casi esaminati nei citati precedenti — il mancato rilievo di una nullità di notifica senza che fosse contenuta nella sentenza d'appello una qualunque affermazione dalla quale desumere una distorta percezione della realtà da parte della Corte di merito e non piuttosto una — esatta o meno — valutazione giuridica circa la legittimità della notificazione; - nel presente caso, erroneamente o meno, la CTR in sede di valutazione dei fatti di causa ha ritenuto sussistente un rapporto di delega tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il contribuente; circostanza questa denunciabile con gli ordinari mezzi di ricorso, non con il ricorso per revocazione; - pertanto, il ricorso è integralmente rigettato; la soccombenza regola le spese; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1221/2013 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese Numero sezionale 272/2022Numero di raccolta generale 11548/2022 prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Data pubblicazione 08/04/2022 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,
Sentenza Cassazione n. 11548/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris