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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 16123/2026

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nti di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione in data15 gennaio 2026 è stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della Corte di appello di Messina in data 15 settembre 2025 (R.G.36561/2025), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] è stato, altresì, condannato, secondo quanto riportato nel relativodispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 15 gennaio 2026, alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel relativo giudizio dalla parte civile,indicata come «ammessa al patrocinio a spese dello Stato», nella misura daliquidarsi «dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore delloStato».3.

Con istanza in data 26 gennaio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredella parte civile, ha dedotto che la stessa non era stata ammessa al patrocinio aspese dello Stato e che, con la suddetta sentenza, non si era provveduto alladistrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, perciò sollecitandola correzione dei relativi errori materiali.4.

Tanto premesso, deve osservarsi che, effettivamente, si è in presenza dierrori materiali, atteso che la Parte civile non risulta essere stata ammessa alpatrocinio in spese dello Stato e che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, conla nota spese ritualmente depositata aveva chiesto che la Corte volesse disporrela condanna del ricorrente «al pagamento delle spese processuali del presentegrado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario», senza cheperò, la sentenza abbia stabilito alcunché in relazione a tale profilo.

Inoltre,nell’ambito del processo civile è da tempo consolidato il principio di diritto secondocui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese propostadal difensore della parte vittoriosa, il rimedio esperibile, in assenza di espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi diimpugnazione, in quanto: la richiesta di distrazione non costituisce domandaautonoma nei confronti della parte destinataria della condanna al pagamento dellespese; la procedura di correzione è in linea con il precetto recato dall’art. 93,secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiorerapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è unrimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confrontidelle pronunce della Corte di cassazione (in questo senso, Sez.

U civ., n. 16037del 7/07/2010, Rv. 613868 - 01).

Tali principi debbono ritenersi applicabili anchenel processo penale, in mancanza di indicazioni normative di segno contrario,quanto alla omissione della pronunzia di cui all’art. 93 cod. proc. civ. nel caso dicondanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali anticipate dalla partecivile (in questo senso, cfr. Sez. 6, n. 17174 del 4/04/2016, Catalano, Rv. 266742- 01).Per tale ragione, deve procedersi alla correzione dell’errore materialecontenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 15 gennaio 2026relativo al ricorso r.g. 36561/2025, nel senso che laddove si legge «ammessa alpatrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appellodi Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato», deve, invece, leggersi«che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge, con distrazionein favore del procuratore antistatario».[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti conseguenti.

P.Q.MDispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sulruolo dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al ricorso R.G. 36561/2025 nel senso cheladdove leggesi “ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che saràliquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore delloStato”, leggasi “che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge,con distrazione in favore del procuratore antistatario”.Manda alla cancelleria per le relative annotazioni.Così deciso il 24/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nti di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione in data15 gennaio 2026 è stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della Corte di appello di Messina in data 15 settembre 2025 (R.G.36561/2025), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] è stato, altresì, condannato, secondo quanto riportato nel relativodispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 15 gennaio 2026, alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel relativo giudizio dalla parte civile,indicata come «ammessa al patrocinio a spese dello Stato», nella misura daliquidarsi «dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore delloStato».3. Con istanza in data 26 gennaio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredella parte civile, ha dedotto che la stessa non era stata ammessa al patrocinio aspese dello Stato e che, con la suddetta sentenza, non si era provveduto alladistrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, perciò sollecitandola correzione dei relativi errori materiali.4. Tanto premesso, deve osservarsi che, effettivamente, si è in presenza dierrori materiali, atteso che la Parte civile non risulta essere stata ammessa alpatrocinio in spese dello Stato e che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, conla nota spese ritualmente depositata aveva chiesto che la Corte volesse disporrela condanna del ricorrente «al pagamento delle spese processuali del presentegrado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario», senza cheperò, la sentenza abbia stabilito alcunché in relazione a tale profilo. Inoltre,nell’ambito del processo civile è da tempo consolidato il principio di diritto secondocui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese propostadal difensore della parte vittoriosa, il rimedio esperibile, in assenza di espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi diimpugnazione, in quanto: la richiesta di distrazione non costituisce domandaautonoma nei confronti della parte destinataria della condanna al pagamento dellespese; la procedura di correzione è in linea con il precetto recato dall’art. 93,secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiorerapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è unrimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confrontidelle pronunce della Corte di cassazione (in questo senso, Sez. U civ., n. 16037del 7/07/2010, Rv. 613868 - 01). Tali principi debbono ritenersi applicabili anchenel processo penale, in mancanza di indicazioni normative di segno contrario,quanto alla omissione della pronunzia di cui all’art. 93 cod. proc. civ. nel caso dicondanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali anticipate dalla partecivile (in questo senso, cfr. Sez. 6, n. 17174 del 4/04/2016, Catalano, Rv. 266742- 01).Per tale ragione, deve procedersi alla correzione dell’errore materialecontenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 15 gennaio 2026relativo al ricorso r.g. 36561/2025, nel senso che laddove si legge «ammessa alpatrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appellodi Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato», deve, invece, leggersi«che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge, con distrazionein favore del procuratore antistatario».[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti conseguenti. P.Q.MDispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sulruolo dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al ricorso R.G. 36561/2025 nel senso cheladdove leggesi “ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che saràliquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore delloStato”, leggasi “che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge,con distrazione in favore del procuratore antistatario”.Manda alla cancelleria per le relative annotazioni.Così deciso il 24/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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