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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 19398/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

T E R L O C U T O R I A sul ricorso iscritto al n. 16064/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti a llegata a l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Avellino, via Tagliamento n. 50.

Ricorrente contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro , rappresentato e difes o ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 domicilia.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata l’1.

12. 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 aprile 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 16064/2021.La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano dell’1.

12. 2020, che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto solo in parte, limitatamente all’ammontare della sanzione, la sua opposizione al decreto del Ministero delle Finanze del 13.

12. 2013, che gli aveva irrogatouna sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 195 del 1998, per avere esportato valuta non dichiarata , costituita in parte da una cartella ipotecaria di diritto svizzero; letto il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; letta la memoria depositata dal ricorrente; rilevato che il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 1, comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs n. 195 del 1998, contesta la qualificazione della cartella di diritto svizzero come titolo di credito al portatore; considerato che con ordinanza interlocutoria n. 657 del 2024 questa Sezione, investita della medesima questione, ritenendola di rilevanza nomofilattica, ha disposto che il relativo ricorso sia trattato alla pubblica udienza P.Q.M. dispone il rinvio del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] affinché sia deciso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata redatta dal Presidente del Collegio per sopravvenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
T E R L O C U T O R I A sul ricorso iscritto al n. 16064/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti a llegata a l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Avellino, via Tagliamento n. 50. Ricorrente contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro , rappresentato e difes o ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 domicilia. Controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata l’1. 12. 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 aprile 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 16064/2021.La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano dell’1. 12. 2020, che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto solo in parte, limitatamente all’ammontare della sanzione, la sua opposizione al decreto del Ministero delle Finanze del 13. 12. 2013, che gli aveva irrogatouna sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 195 del 1998, per avere esportato valuta non dichiarata , costituita in parte da una cartella ipotecaria di diritto svizzero; letto il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; letta la memoria depositata dal ricorrente; rilevato che il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 1, comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs n. 195 del 1998, contesta la qualificazione della cartella di diritto svizzero come titolo di credito al portatore; considerato che con ordinanza interlocutoria n. 657 del 2024 questa Sezione, investita della medesima questione, ritenendola di rilevanza nomofilattica, ha disposto che il relativo ricorso sia trattato alla pubblica udienza P.Q.M. dispone il rinvio del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] affinché sia deciso in pubblica udienza. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 17 aprile 2024. Si dà atto che la presente ordinanza è stata redatta dal Presidente del Collegio per sopravvenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19398/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris