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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 settembre 2025

Cassazione n. 04503/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27170/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] - CRIBIS (AMCO) - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1112 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ad. 9/1/2026CC R.G.N. 27170/2024 C.C. 31/3/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e delle parti ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento del 22 settembre 2022 emesso nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 72/2008 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; lamentava la decadenza degli aggiudicatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto il saldo prezzo era stato versato oltre il termine prescritto; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1112 del 15 luglio 2024, accoglieva parzialmente l’opposizione, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; in data 2 agosto 2025 veniva formulava proposta exart. 380-bis c.p.c., rilevando profili di improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relata di notifica; in data 28 settembre 2025 il ricorrente depositava istanza di decisione del ricorso e, di conseguenza, veniva fissata l’odierna adunanza camerale; le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] l’istanza di decisione del ricorso, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. è stata depositata soltanto il 28 settembre 2025 e, cioè, oltre il termine di quaranta giorni – decorrente dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata (eseguita in data 8 agosto 2025) e non soggetto a “sospensione feriale”, trattandosi di opposizione esecutiva – fissato dalla menzionata disposizione normativa; Cass. Sez.

U., 04/06/2025, n. 14986 (che, in riferimento all’art. 380-bis c.p.c. nella formulazione antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024, riguardava il caso di istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta), ha statuito che «l’istanza di decisione si colloca all’interno del processo inteso unitariamente e non ne introduce un’autonoma fase. … La norma contempla “un’ulteriore regola di procedura” … [e] la richiesta di decisione può valere come “atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la parte ricorrente”, confermando l’interesse alla decisione del ricorso già incardinato (Cass.

SU 9611/2024; Cass. 2526/2025). … In tali ipotesi non può ritenersi che la causa sia stata definita in conformità con la proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c., conformità che non può logicamente sussistere tra la soluzione prospettata nella proposta e l’esito del giudizio»; nel caso de quoil ricorso non può essere esaminato nel merito per un analogo impedimento di carattere processuale, costituito dalla mancanza di una tempestiva istanza di decisione; difatti, come già statuito da Cass. Sez. 3, 23/12/2024, n. 34100, «soltanto la tempestiva formulazione dell’istanza di decisione determina, a mente del terzo comma [dell ’ art. 380 - bis c.p.c.] , lo svolgimento del procedimento secondo le scansioni disegnate dall’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., con i possibili esiti (anche in punto di applicazione delle ulteriori condanne previste dall’art. 96 cod. proc. civ.) stabiliti dal medesimo terzo comma; per contro, il decorso del termine per la proposizione dell’istanza in parola decisione assume valenza di comportamento concludente, per fictio legis integrante rinuncia alla spiegata impugnazione di legittimità, ed importa pertanto, quale automatico effetto, l’estinzione del giudizio per cassazione, da pronunciarsi nei modi e con i contenuti precettivi di cui all’art. 391 cod. proc. civ.; più in dettaglio, mentre nel caso in cui l’istanza non venga proprio proposta la declaratoria di estinzione riveste la forma del decreto presidenziale, mentre il deposito, quantunque tardivo, dell’istanza investe comunque della decisione il Collegio, chiamato, all’esito di adunanza camerale, a delibare (innanzitutto) sulla tempestività della istanza stessa e, quindi, sulla configurabilità della fattispecie estintiva»; per quanto sopra esposto, il giudizio va dichiarato estinto exart.391 c.p.c.; le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo(e in relazione al valore effettivo della controversia, di cui al prezzo di aggiudicazione del lotto unico di € 533.950),vanno regolate in favore del controricorrente; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27170/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] - CRIBIS (AMCO) - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1112 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ad. 9/1/2026CC R.G.N. 27170/2024 C.C. 31/3/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e delle parti ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento del 22 settembre 2022 emesso nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 72/2008 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; lamentava la decadenza degli aggiudicatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto il saldo prezzo era stato versato oltre il termine prescritto; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1112 del 15 luglio 2024, accoglieva parzialmente l’opposizione, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; in data 2 agosto 2025 veniva formulava proposta exart. 380-bis c.p.c., rilevando profili di improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relata di notifica; in data 28 settembre 2025 il ricorrente depositava istanza di decisione del ricorso e, di conseguenza, veniva fissata l’odierna adunanza camerale; le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] l’istanza di decisione del ricorso, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. è stata depositata soltanto il 28 settembre 2025 e, cioè, oltre il termine di quaranta giorni – decorrente dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata (eseguita in data 8 agosto 2025) e non soggetto a “sospensione feriale”, trattandosi di opposizione esecutiva – fissato dalla menzionata disposizione normativa; Cass. Sez. U., 04/06/2025, n. 14986 (che, in riferimento all’art. 380-bis c.p.c. nella formulazione antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024, riguardava il caso di istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta), ha statuito che «l’istanza di decisione si colloca all’interno del processo inteso unitariamente e non ne introduce un’autonoma fase. … La norma contempla “un’ulteriore regola di procedura” … [e] la richiesta di decisione può valere come “atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la parte ricorrente”, confermando l’interesse alla decisione del ricorso già incardinato (Cass. SU 9611/2024; Cass. 2526/2025). … In tali ipotesi non può ritenersi che la causa sia stata definita in conformità con la proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c., conformità che non può logicamente sussistere tra la soluzione prospettata nella proposta e l’esito del giudizio»; nel caso de quoil ricorso non può essere esaminato nel merito per un analogo impedimento di carattere processuale, costituito dalla mancanza di una tempestiva istanza di decisione; difatti, come già statuito da Cass. Sez. 3, 23/12/2024, n. 34100, «soltanto la tempestiva formulazione dell’istanza di decisione determina, a mente del terzo comma [dell ’ art. 380 - bis c.p.c.] , lo svolgimento del procedimento secondo le scansioni disegnate dall’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., con i possibili esiti (anche in punto di applicazione delle ulteriori condanne previste dall’art. 96 cod. proc. civ.) stabiliti dal medesimo terzo comma; per contro, il decorso del termine per la proposizione dell’istanza in parola decisione assume valenza di comportamento concludente, per fictio legis integrante rinuncia alla spiegata impugnazione di legittimità, ed importa pertanto, quale automatico effetto, l’estinzione del giudizio per cassazione, da pronunciarsi nei modi e con i contenuti precettivi di cui all’art. 391 cod. proc. civ.; più in dettaglio, mentre nel caso in cui l’istanza non venga proprio proposta la declaratoria di estinzione riveste la forma del decreto presidenziale, mentre il deposito, quantunque tardivo, dell’istanza investe comunque della decisione il Collegio, chiamato, all’esito di adunanza camerale, a delibare (innanzitutto) sulla tempestività della istanza stessa e, quindi, sulla configurabilità della fattispecie estintiva»; per quanto sopra esposto, il giudizio va dichiarato estinto exart.391 c.p.c.; le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo(e in relazione al valore effettivo della controversia, di cui al prezzo di aggiudicazione del lotto unico di € 533.950),vanno regolate in favore del controricorrente; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge. Cos
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