CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1\LUKY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 16 febbraio 2021 che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di condanna con motivazione assolutamente insufficiente, inidonea e illogica: sia in fase di indagine che in fase dibattimentale non poteva dirsi raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in quanto non erano stati acquisiti sufficienti elementi di colpevolezza a suo carico. 1.2 Il difensore rileva che, considerate le modalità del reto e la lieve entità del danno economico subito dalle persone offese, unitamente alla lievità del profitto conseguito a seguito del reato, si poteva certamente censurare la sentenza impugnata che non aveva ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen. 1.3 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I primi due motivi di ricorso sono completamente sganciati dal caso concreto, limitandosi a considerazione generiche e senza alcun confronto con la motivazione della Corte di appello, contenuta nella penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata, nella quale si evidenziano il riconoscimento di Cavezza quale autore dei prelievi bancomat con le carte oggetto di ricettazione le e l'impossibilità di riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen. attesa la natura dei beni ricettati. 1.2 Quanto all'ultimo motivo di ricorso è sufficiente osservare che malgrado la sentenza della Corte di appello avesse già rilevato l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente (peraltro, con considerazione del tutto generiche) persevera nella richiesta di un beneficio già concesso dal giudice di primo grado. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],A "\f<) \N • [OSCURATO:PERSONA] C AN