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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00352/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi di ricorso e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe i(ribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso illribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 7.12.2020 aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato dei fatti, costituenti reato, di cui agli artt. 74, d.p.r. 309/90 e 416 bis.1, c.p.; e 73, d.p.r. 309/90; 110, 56, 628, co. 1 e 3, nn. 1), 3), 3 bis), c.p. oggetto dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'uso da parte delTribunale del riesame della tecnica della motivazione per relationem al percorso argomentativo dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; omettendo di fornire risposta alle doglianze sollevate dall'indagato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, tale da integrare una vera e propria motivazione apparente, con riferimento agli artt. 74, d.p.r. 3009/90, e 416 bis.1, c.p. posto che dall'ordinanza impugnata non emergono, sotto il profilo della gravità indiziaria, come già sottolineato negli atti di gravame, né il ruolo ricoperto dal Marino, né il contributo offerto dall'indagato al sodalizio criminale, né la consapevolezza dello stesso di partecipare a un'associazione criminale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai singoli reati ex art. 73, d.p.r. 309/90, in quanto, trattandosi di "droga parlata", in assenza di sequestri di stupefacenti ad opera della polizia giudiziaria, della identificazione degli acquirenti finali e di altri riscontri, il tribunale del riesame non ha adempiuto al rigoroso onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza tacere che l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia (circostanza valorizzata a suo carico dallribunale del riesame), perché il difensore non era stato posto in condizione di esaminare gli atti di indagine; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonché alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

5. In via preliminare occorre ribadire i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e delrlilibunale del riesame.

Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez.

II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez.

IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez.

III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez.

IV, 17,8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez.

II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez.

III, 23.2.1998, n. 742).

Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dalTribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez.

V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.).

6. Orbene, non appare revocabile in dubbio che irrribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto buon uso di tali principi.

Ed invero il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Marino attraverso un'esaustiva ed articolata ricostruzione degli elementi di fatto, raccolti dagli organi investigativi.

In questa prospettiva il Tribunale del riesame non si è limitato a riportarsi al contenuto dell'ordinanza cautelare, ma ha operato un'autonoma e affatto illogica valutazione critica delle risultanze investigative, costituite principalmente dagli esiti delle disposte intercettazioni, ricostruendo la carriera criminale del Marino, sin dal suo primo contatto con [OSCURATO:PERSONA], inserito a pieno titolo nel contesto mafioso di Rosarno, e, in particolare, nella "famiglia" dei Pisano, guidata da [OSCURATO:PERSONA], dedita anche al traffico di stupefacenti, come ricostruito dai giudici di merito.

Fu proprio il Pace, infatti, a decidere di affidare a Marino la direzione della locale di "ndrangheta" di Policoro, "mettendo a disposizione del sodale la sua trentennale esperienza nella `ndrangheta e le sue amicizie, non solo con le consorterie mafiose calabresi, ma anche con le altre organizzazioni criminali operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla Campania".

In questo contesto, come emerge dalle conversazioni intercettate, nel corso delle quali viene utilizzato dagli interlocutori un linguaggio criptico, a dimostrazione della consapevolezza della natura illecita degli argomenti trattati, il Marino rappresentava, dunque, il punto di congiunzione tra l'articolazione campana e quella calabrese di un unico gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti, che operava sotto l'egida del "clan Pisano" Anche con riferimento ai reati di cui ai capi 47); 48); 61); 67); 68); 69) e 73) dell'imputazione provvisoria, l'ordinanza del tribunale del riesame non può dirsi sorretta da una motivazione apparente.

In particolare, con riferimento agli episodi di commercio illecito di sostanze stupefacenti di cui ai capi 47); 48); 61); 67); 68) e 73), il giudice dell'impugnazione cautelare ha fondato la sua decisione su di una rigorosa valutazione dei risultati dell'attività investigativa, fondata principalmente sugli esiti delle conversazioni intercettate, che hanno consentito, sotto il profilo della gravità indiziarla: 1) di ricondurre al Marino due piantagioni di marijuana (capo 47); 2) di ritenerlo partecipe a un trasporto di droga dalla Campania alla Basilicata, organizzato con il Pace, utilizzando come corriere tale Mario (capo 48); 3) di attribuirgli, in concorso con il Pace, il tentativo di acquistare stabilmente notevoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da un fornitore albanese, noto come "Jhonny" (capo 61); 4) di addebitargli di avere ceduto in più occasioni sostanza stupefacente a tale "Tonino" (capo 67) e di essere "professionalmente" impegnato nel commercio illecito di marijuana e di hashish (capo 68); 5) di considerarlo tra gli organizzatori della cessione di un carico di marijuana che [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal Marino, affidandola per la spedizione a [OSCURATO:PERSONA] (capo 73).

Ad identiche conclusioni si perviene con riferimento al tentativo di rapina all'interno di una villa, di cui al capo n. 69), che veniva ricostruito attraverso una puntuale valutazione degli esiti delle conversazioni intercettate tra il Marino e il Pace, dalle quali si evince, come osservato dal tribunale del riesame, come gli interlocutori avessero individuato le vittime, di cui conoscevano le abitudini e la disponibilità di denaro contante, conservato in una cassaforte; effettuato sopralluoghi per saggiare i sistemi di videosorveglianza; raccolto informazioni sulla composizione degli occupanti della villa.

Fossero in altri termini, pronti all'azione, non conclusasi solo perché le forze dell'ordine avevano individuato la potenziale vittima, grazie alle notizie apprese, predisponendo opportuni sevizi di vigilanza, che avevano scongiurato l'attuazione del programma criminoso.

Non può non condividersi, inoltre, l'importanza attribuita dal Tribunale del riesame alle conversazioni seguite all'arresto del Pace, avvenuto il 27.1.2018, perché trovato in possesso di oltre dieci chilogrammi di marijuana, suddivisa in quindici pacchi, destinati a [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali la figlia Angela, che aveva subito informato dell'accaduto il Marino, esortandolo a riferire la notizia anche "ai rappresentanti lì", si confronta con il Marino e con il capoclan [OSCURATO:PERSONA] sul modo migliore per fronteggiare l'improvvisa emergenza, a riprova del ruolo fondamentale svolto dai Marino nell'associazione facente capo al [OSCURATO:PERSONA].

E dimostra, ove ve ne fosse ancora bisogno, proprio la consapevolezza da parte del Marino, in virtù dello stretto rapporto fiduciario che lo legava al Pace, di agevolare l'associazione a delinquere di stampo mafioso guidata dal Pisano nello svolgimento dell'attività di narcotraffico, imperniata sul [OSCURATO:PERSONA], sulla figlia Angela e sullo stesso Marino.

A fronte del limpido percorso argomentativo seguito dal giudice della impugnazione cautelare, in costante confronto con i rilievi difensivi, le censure del ricorrente si rivelano come una frammentaria prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di una inammissibile lettura alternativa e generica dei risultati acquisiti nella fase delle indagini preliminari.

7. Quanto ai rilievi sulle esigenze cautelari il ricorso sul punto va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in sede di riesame e puntualmente disattese dal giudice della impugnazione cautelare, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà1 non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Ed invero, il Tribunale del riesame, non solo ha evidenziato l'assenza di elementi in grado di vincere la doppia presunzione di cui all'art. 273, co. 3, c.p.p., ma si è soffermato specificamente sulla esistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva, nonché sulla proporzionalità e adeguatezza della misura, desumendo correttamente dalla gravità dei fatti e dalla allarmante personalità dell'indagato il pericolo di reiterazione, in uno con la proporzionalità e adeguatezza della misura imposta, affrontando anche il tema della pretesa incompatibilità delle condizioni di salute del Marino, con il regime carcerario, correttamente esclusa in ragione della contenuta gravità della ferita da taglio al torace, dedotta dal ricorrente, risalente al 2015.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla can

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi di ricorso e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe i(ribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso illribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 7.12.2020 aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato dei fatti, costituenti reato, di cui agli artt. 74, d.p.r. 309/90 e 416 bis.1, c.p.; e 73, d.p.r. 309/90; 110, 56, 628, co. 1 e 3, nn. 1), 3), 3 bis), c.p. oggetto dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'uso da parte delTribunale del riesame della tecnica della motivazione per relationem al percorso argomentativo dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; omettendo di fornire risposta alle doglianze sollevate dall'indagato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, tale da integrare una vera e propria motivazione apparente, con riferimento agli artt. 74, d.p.r. 3009/90, e 416 bis.1, c.p. posto che dall'ordinanza impugnata non emergono, sotto il profilo della gravità indiziaria, come già sottolineato negli atti di gravame, né il ruolo ricoperto dal Marino, né il contributo offerto dall'indagato al sodalizio criminale, né la consapevolezza dello stesso di partecipare a un'associazione criminale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai singoli reati ex art. 73, d.p.r. 309/90, in quanto, trattandosi di "droga parlata", in assenza di sequestri di stupefacenti ad opera della polizia giudiziaria, della identificazione degli acquirenti finali e di altri riscontri, il tribunale del riesame non ha adempiuto al rigoroso onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza tacere che l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia (circostanza valorizzata a suo carico dallribunale del riesame), perché il difensore non era stato posto in condizione di esaminare gli atti di indagine; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonché alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. In via preliminare occorre ribadire i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e delrlilibunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17,8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dalTribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). 6. Orbene, non appare revocabile in dubbio che irrribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto buon uso di tali principi. Ed invero il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Marino attraverso un'esaustiva ed articolata ricostruzione degli elementi di fatto, raccolti dagli organi investigativi. In questa prospettiva il Tribunale del riesame non si è limitato a riportarsi al contenuto dell'ordinanza cautelare, ma ha operato un'autonoma e affatto illogica valutazione critica delle risultanze investigative, costituite principalmente dagli esiti delle disposte intercettazioni, ricostruendo la carriera criminale del Marino, sin dal suo primo contatto con [OSCURATO:PERSONA], inserito a pieno titolo nel contesto mafioso di Rosarno, e, in particolare, nella "famiglia" dei Pisano, guidata da [OSCURATO:PERSONA], dedita anche al traffico di stupefacenti, come ricostruito dai giudici di merito. Fu proprio il Pace, infatti, a decidere di affidare a Marino la direzione della locale di "ndrangheta" di Policoro, "mettendo a disposizione del sodale la sua trentennale esperienza nella `ndrangheta e le sue amicizie, non solo con le consorterie mafiose calabresi, ma anche con le altre organizzazioni criminali operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla Campania". In questo contesto, come emerge dalle conversazioni intercettate, nel corso delle quali viene utilizzato dagli interlocutori un linguaggio criptico, a dimostrazione della consapevolezza della natura illecita degli argomenti trattati, il Marino rappresentava, dunque, il punto di congiunzione tra l'articolazione campana e quella calabrese di un unico gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti, che operava sotto l'egida del "clan Pisano" Anche con riferimento ai reati di cui ai capi 47); 48); 61); 67); 68); 69) e 73) dell'imputazione provvisoria, l'ordinanza del tribunale del riesame non può dirsi sorretta da una motivazione apparente. In particolare, con riferimento agli episodi di commercio illecito di sostanze stupefacenti di cui ai capi 47); 48); 61); 67); 68) e 73), il giudice dell'impugnazione cautelare ha fondato la sua decisione su di una rigorosa valutazione dei risultati dell'attività investigativa, fondata principalmente sugli esiti delle conversazioni intercettate, che hanno consentito, sotto il profilo della gravità indiziarla: 1) di ricondurre al Marino due piantagioni di marijuana (capo 47); 2) di ritenerlo partecipe a un trasporto di droga dalla Campania alla Basilicata, organizzato con il Pace, utilizzando come corriere tale Mario (capo 48); 3) di attribuirgli, in concorso con il Pace, il tentativo di acquistare stabilmente notevoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da un fornitore albanese, noto come "Jhonny" (capo 61); 4) di addebitargli di avere ceduto in più occasioni sostanza stupefacente a tale "Tonino" (capo 67) e di essere "professionalmente" impegnato nel commercio illecito di marijuana e di hashish (capo 68); 5) di considerarlo tra gli organizzatori della cessione di un carico di marijuana che [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal Marino, affidandola per la spedizione a [OSCURATO:PERSONA] (capo 73). Ad identiche conclusioni si perviene con riferimento al tentativo di rapina all'interno di una villa, di cui al capo n. 69), che veniva ricostruito attraverso una puntuale valutazione degli esiti delle conversazioni intercettate tra il Marino e il Pace, dalle quali si evince, come osservato dal tribunale del riesame, come gli interlocutori avessero individuato le vittime, di cui conoscevano le abitudini e la disponibilità di denaro contante, conservato in una cassaforte; effettuato sopralluoghi per saggiare i sistemi di videosorveglianza; raccolto informazioni sulla composizione degli occupanti della villa. Fossero in altri termini, pronti all'azione, non conclusasi solo perché le forze dell'ordine avevano individuato la potenziale vittima, grazie alle notizie apprese, predisponendo opportuni sevizi di vigilanza, che avevano scongiurato l'attuazione del programma criminoso. Non può non condividersi, inoltre, l'importanza attribuita dal Tribunale del riesame alle conversazioni seguite all'arresto del Pace, avvenuto il 27.1.2018, perché trovato in possesso di oltre dieci chilogrammi di marijuana, suddivisa in quindici pacchi, destinati a [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali la figlia Angela, che aveva subito informato dell'accaduto il Marino, esortandolo a riferire la notizia anche "ai rappresentanti lì", si confronta con il Marino e con il capoclan [OSCURATO:PERSONA] sul modo migliore per fronteggiare l'improvvisa emergenza, a riprova del ruolo fondamentale svolto dai Marino nell'associazione facente capo al [OSCURATO:PERSONA]. E dimostra, ove ve ne fosse ancora bisogno, proprio la consapevolezza da parte del Marino, in virtù dello stretto rapporto fiduciario che lo legava al Pace, di agevolare l'associazione a delinquere di stampo mafioso guidata dal Pisano nello svolgimento dell'attività di narcotraffico, imperniata sul [OSCURATO:PERSONA], sulla figlia Angela e sullo stesso Marino. A fronte del limpido percorso argomentativo seguito dal giudice della impugnazione cautelare, in costante confronto con i rilievi difensivi, le censure del ricorrente si rivelano come una frammentaria prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di una inammissibile lettura alternativa e generica dei risultati acquisiti nella fase delle indagini preliminari. 7. Quanto ai rilievi sulle esigenze cautelari il ricorso sul punto va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in sede di riesame e puntualmente disattese dal giudice della impugnazione cautelare, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà1 non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Ed invero, il Tribunale del riesame, non solo ha evidenziato l'assenza di elementi in grado di vincere la doppia presunzione di cui all'art. 273, co. 3, c.p.p., ma si è soffermato specificamente sulla esistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva, nonché sulla proporzionalità e adeguatezza della misura, desumendo correttamente dalla gravità dei fatti e dalla allarmante personalità dell'indagato il pericolo di reiterazione, in uno con la proporzionalità e adeguatezza della misura imposta, affrontando anche il tema della pretesa incompatibilità delle condizioni di salute del Marino, con il regime carcerario, correttamente esclusa in ragione della contenuta gravità della ferita da taglio al torace, dedotta dal ricorrente, risalente al 2015. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla can
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