CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08848/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MariaRota, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eTommaso Ghisalberti-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 9346/2024Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 8848/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 193/2024depositata il 16 febbraio 2024;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AnnalisaRizzi - le ultime tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - si opponevano exarticolo 645 c.p.c. a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo il23 aprile 2019 a favore di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato lorointimato di corrispondere la somma di € 70.000 per un preteso diritto disurroga ai sensi dell’articolo 1203 c.c. che sarebbe stato acquisito daBanca Popolare di Bergamo, poi UBI Banca.[OSCURATO:PERSONA] e i suoi quattro fratelli - tra i quali [OSCURATO:PERSONA] - daun lato e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro avevanoassunto con scrittura del 30 gennaio 2008 due separate fideiussioni,ciascuna per il 50% del debito, in relazione al debito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della banca; raggiunta l’esposizione debitoriainsoluta, i fratelli Carrara stipulavano il 25-28 settembre 2017 transazionecon la banca stessa, corrispondendole ciascuno la somma di € 140.000 asaldo e stralcio; sostenevano in causa di avere ottenuto in quest’ultimoaccordo un diritto di surroga ex articolo 1203 c.c. nei confronti dei dueBarcella rispetto ai diritti appunto della banca nei loro confronti, nellamisura di € 70.000 per ciascuno dei Carrara.Il Tribunale di Bergamo, previa riunione a questa della analoga causaderivata dal ricorso monitorio presentato da [OSCURATO:PERSONA], da cui eranosortiti appunto decreto ingiuntivo e giudizio di opposizione, con sentenzan. 1138/2020 accoglieva le opposizioni, affermando che la garanzia erascissa in due distinte fideiussioni, non sussistendo un’unica co-fideiussione, onde non vi sarebbe stato neppure un unico debito. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto esercitare azione di regresso e di surrogaNumero registro generale 9346/2024Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 8848/2026Data pubblicazione 08/04/2026ai sensi dell’articolo 1203 c.c.; inoltre essi avevano pagato un debitoproprio, per cui al più avrebbero potuto agire nei confronti di chi aveva,come coobbligato, lo stesso debito, cioè Triploch.Gerardo e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, cui resistevano iRizzi/[OSCURATO:PERSONA]; nelle more, [OSCURATO:PERSONA] decedeva, e si costituivano isuoi successori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaRota.La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 193/2024, rigettava ilgravame, sostanzialmente per le stesse ragioni adottate dal primo giudice.I Carrara/Rota hanno presentato ricorso basato su un unico motivo, da cuisi sono difesi con controricorso i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Entrambi hanno depositatomemoria.Considerato che:1. Con unico motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’articolo 360,primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1260e 1201 c.c., nonché, in ogni caso, violazione e/falsa applicazionedell’articolo 1362 c.c. quanto “all’interpretazione della fonte del diritto dicredito azionato dai ricorrenti a titolo di surrogazione parziaria o cessionedi credito parziaria”.1.1 Argomentano sul contenuto dell’accordo tra i Carrara e la banca, inparticolare rimarcando l’articolo 10 come prevedente la surroga deiCarrara ai sensi dell’articolo 1203 c.c. sui diritti di UBI nei confronti deglialtri fideiussori, negando che ciò sia stato inibito da altre clausole, comegli articoli nn.4 e 6, che avrebbero avuto “un oggetto e un effettodiverso”.Sussisterebbe, dunque, un “grave errore giuridico” in cui sarebbe incorsala corte territoriale.Invocano pure gli articoli 1260 e 1201 c.c., aggiungendo che per glianaloghi decreti ingiuntivi ottenuti dagli altri fratelli Carrara le opposizionisarebbero state rigettate.Numero registro generale 9346/2024Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 8848/2026Data pubblicazione 08/04/20261.2 Premesso che gli asseritamente diversi esiti di ulteriori cause celebratecon parti diverse e non aventi causa rispetto a quelle qui presenti (altrifratelli Carrara) per nulla incidono, essendo la causa perimetrata anche alivello soggettivo, non si può non rilevare che il presente ricorso èpalesemente inammissibile, in quanto questo unico motivo è di puro fatto,e diretto quindi ad un inesistente terzo grado di merito.Senza sottacersi che il giudice d’appello ha posto una congrua motivazionea base del raggiunto risultato interpretativo.2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 8.200,00 ( di euro 8.000,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]