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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 22156/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 19234/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio degli avvocatiFRANCESCA DIONISI e [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta no e difend ono unitamente a ll’ avvoca t o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di VERONA emessa nel procedimento avente n.421/2022 R.G. , pubblicata i l 22/07/2022 . il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA].

STEFANOVISONÀ, ha depositato conclusioni scritte.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 21-[OSCURATO:DATA_NASCITA] resa dal Tribunale di Verona nel giudizio R.G. n. 421/2022 pendente tra tale società e [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto rapporto di agenzia); 2.il Pubblico Ministero presso questa ha concluso per il rigetto del ricorso, argomentando che, alla luce delle deduzioni in fatto dell’originario ricorrente, sembra confermato che egli, in ragione del tenore del suo impegno lavorativo, avesse di fatto stabilito in [OSCURATO:PERSONA] la sede principale dei suoi affari ed interessi; 3.l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa fase; la società ricorrente ha depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con unico articolato motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 413 e 38 c.p.c., 43 e 44 c.c., 16-bis D.L. 179/2012; sostiene che l'ordinanza impugnata, dopo aver affermato che la competenza territoriale per le cause in materia di agenzia è del giudice nella cui circoscrizione si trova al domicilio dell’agente, in concreto ha erroneamente ritenuto che gli elementi prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, cioè di aver prestato la propria opera per l'intera durata del rapporto (marzo 2018 - luglio 2021) in [OSCURATO:PERSONA] (comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Verona) con presenza giornaliera, sulla base della documentazione prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fissata appunto per decidere la questione della competenza all'esito dell'eccezione sollevata dalla resistente), fossero sufficienti a vincere la mera presunzione di domicilio legata alla residenza anagrafica (Città di Castello – Tribunale di Perugia) nonché a quella legata alla sede legale risultante dalla visura; sostiene altresì che, comunque, dai documenti acquisiti risultava che il domicilio familiare era stato fissato in Rovereto (Tribunale di Rovereto); 2.il ricorso è inammissibile, in quanto diretto contro un provvedimento che non ha pronunciato in via definitiva, quantunque endo-processuale, sulla competenza, ma meramente interlocutorio; 3.si legge, infatti, nell’ordinanza impugnata che l'eccezione di incompetenza territoriale è ritenuta allo stato infondata, ma anche che “considerato altresì che oggetto del presente giudizio è il medesimo rapporto intercorso tra le medesime parti di cui al giudizio pendente dinnanzi a questo giudice di cui al RG 1642/2021 … e che stante l'evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva … alla stessa dovrà essere riunita, sentite sul punto le difese delle parti, salva ogni valutazione, in sede decisoria, in rito e nel merito derivanti dalla proposizione del presente separato giudizio; PQM rinvia per l'adozione degli opportuni provvedimenti” a successiva udienza; 4.ora, il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l'art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza; tale principio, più volte affermato da questa Corte, è stato ribadito dalle Sezioni Unite (ord. 29/09/2014, n. 20449), che hanno statuito l'inimpugnabilità con il regolamento exart. 42 c.p.c. del provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza senza avere previamente rimesso la causa in decisione ed invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; con l'unica eccezione costituita dall'ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare, nel provvedimento, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza, sempre che però ciò faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità (così Cass. n. 37160/2021, in conformità a Cass.n. 8930/2011, secondo la quale è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione); 5.nella specie il giudice non ha qualificato, nel provvedimento impugnato, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza, in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, ma, all'opposto, ha espressamente evidenziato di dovere rivalutare ogni questione di rito e di merito in esito alla riunione con altra causa tra le stesse parti; 6.pertanto, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza dopo la riunione con altra causa, anche perché la connessione è ragione che incide sulla competenza territoriale (art. 31 ss. c.p.c.), trattandosi di provvedimento ordinatorio (nello stesso senso, Cass. n. 8758/2015); 7.il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di giudizio, in assenza di attività difensiva di controparte, dandosi peraltro atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 19234/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio degli avvocatiFRANCESCA DIONISI e [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta no e difend ono unitamente a ll’ avvoca t o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di VERONA emessa nel procedimento avente n.421/2022 R.G. , pubblicata i l 22/07/2022 . il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. STEFANOVISONÀ, ha depositato conclusioni scritte. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 21-[OSCURATO:DATA_NASCITA] resa dal Tribunale di Verona nel giudizio R.G. n. 421/2022 pendente tra tale società e [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto rapporto di agenzia); 2.il Pubblico Ministero presso questa ha concluso per il rigetto del ricorso, argomentando che, alla luce delle deduzioni in fatto dell’originario ricorrente, sembra confermato che egli, in ragione del tenore del suo impegno lavorativo, avesse di fatto stabilito in [OSCURATO:PERSONA] la sede principale dei suoi affari ed interessi; 3.l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa fase; la società ricorrente ha depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con unico articolato motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 413 e 38 c.p.c., 43 e 44 c.c., 16-bis D.L. 179/2012; sostiene che l'ordinanza impugnata, dopo aver affermato che la competenza territoriale per le cause in materia di agenzia è del giudice nella cui circoscrizione si trova al domicilio dell’agente, in concreto ha erroneamente ritenuto che gli elementi prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, cioè di aver prestato la propria opera per l'intera durata del rapporto (marzo 2018 - luglio 2021) in [OSCURATO:PERSONA] (comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Verona) con presenza giornaliera, sulla base della documentazione prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fissata appunto per decidere la questione della competenza all'esito dell'eccezione sollevata dalla resistente), fossero sufficienti a vincere la mera presunzione di domicilio legata alla residenza anagrafica (Città di Castello – Tribunale di Perugia) nonché a quella legata alla sede legale risultante dalla visura; sostiene altresì che, comunque, dai documenti acquisiti risultava che il domicilio familiare era stato fissato in Rovereto (Tribunale di Rovereto); 2.il ricorso è inammissibile, in quanto diretto contro un provvedimento che non ha pronunciato in via definitiva, quantunque endo-processuale, sulla competenza, ma meramente interlocutorio; 3.si legge, infatti, nell’ordinanza impugnata che l'eccezione di incompetenza territoriale è ritenuta allo stato infondata, ma anche che “considerato altresì che oggetto del presente giudizio è il medesimo rapporto intercorso tra le medesime parti di cui al giudizio pendente dinnanzi a questo giudice di cui al RG 1642/2021 … e che stante l'evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva … alla stessa dovrà essere riunita, sentite sul punto le difese delle parti, salva ogni valutazione, in sede decisoria, in rito e nel merito derivanti dalla proposizione del presente separato giudizio; PQM rinvia per l'adozione degli opportuni provvedimenti” a successiva udienza; 4.ora, il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l'art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza; tale principio, più volte affermato da questa Corte, è stato ribadito dalle Sezioni Unite (ord. 29/09/2014, n. 20449), che hanno statuito l'inimpugnabilità con il regolamento exart. 42 c.p.c. del provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza senza avere previamente rimesso la causa in decisione ed invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; con l'unica eccezione costituita dall'ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare, nel provvedimento, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza, sempre che però ciò faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità (così Cass. n. 37160/2021, in conformità a Cass.n. 8930/2011, secondo la quale è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione); 5.nella specie il giudice non ha qualificato, nel provvedimento impugnato, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza, in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, ma, all'opposto, ha espressamente evidenziato di dovere rivalutare ogni questione di rito e di merito in esito alla riunione con altra causa tra le stesse parti; 6.pertanto, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza dopo la riunione con altra causa, anche perché la connessione è ragione che incide sulla competenza territoriale (art. 31 ss. c.p.c.), trattandosi di provvedimento ordinatorio (nello stesso senso, Cass. n. 8758/2015); 7.il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di giudizio, in assenza di attività difensiva di controparte, dandosi peraltro atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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