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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15505/2026

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li Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eAndreina Degli Esposti;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] di Desenzano del Garda, in persona del legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1901/2022 del 6luglio 2022.Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 7 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 15505/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il riDgaeta tptuobb ldicaezlio ne 21/05/2026ricorso con le conseguenze di legge;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delle parti ricorrenti, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dellaparte controricorrente, che ha concluso per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], suo amministratore delegato,hanno proposto appello contro la sentenza del Giudice di Pace diBrescia n. 1246/2019, che aveva respinto la loro opposizione control’ordinanza n. 7 del 2019 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Desenzano del Gardaaveva loro ingiunto il pagamento della somma di €. 500,00 a titolodi sanzione pecuniaria e di € 6,80 per spese di procedimento peravere interrotto, senza preventiva comunicazione motivata, ilservizio di fornitura di gas metano al distributore carburanti sito aDesenzano del Garda, via Mantova, Strada provinciale 567,progressivo km. 9+700, in violazione dell’art. 101, comma 4 bis,della legge regionale Lombardia n. 6 del 2010.Gli opponenti si sono difesi esponendo che:l’impianto di carburanti era stato affidato in gestione alla societàBenaco 2002 sas di [OSCURATO:PERSONA] C.;il rapporto era stato risolto con PEC del 19 gennaio 2018, conrichiesta di immediato rilascio dell’impianto di distribuzionecarburanti e delle dotazioni entro il 6 febbraio 2018, a seguito deireiterati inadempimenti dell’altra parte;il gestore si era rifiutato di rilasciare l’impianto, costringendola ainstaurare apposito giudizio;non era loro imputabile la situazione in questione, essendodipesa la sospensione dell’erogazione dalla condotta del gestore.Il Tribunale di Brescia, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 1901/2022, ha rigettato il gravame.Ha ritenuto, soprattutto, che il preavviso fosse stato datotardivamente, che non si fosse verificata alcuna decadenza dallaNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026sanzione e che la sospensione dell’erogazione del carburante non siNumero di raccolta generale 15505/2026fondasse su un giustificato motivo.

Data pubblicazione 21/05/2026Gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla basedi otto motivi.La P.A. ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 14, comma 2, legge n. 69 del 1981 e la tardivitàdella notifica.Sostengono che la decadenza stabilita dal menzionato art. 14,comma 2, il quale prescrive che, se non è avvenuta la contestazioneimmediata (ipotesi che qui non rileva), gli estremi della violazionedevono essere notificati agli interessati entro nove mesi, avrebbedovuto essere rilevata d’ufficio.2) Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione del combinato dispostodegli artt. 99, 112, 345 e 437 c.p.c. perché il Tribunale di Bresciaavrebbe errato nel ritenere non rilevabile d’ufficio la decadenza inesame.Le due censure, che possono essere trattate insieme stante lastretta connessione, sono infondate.Preliminarmente, si osserva che il presente giudizio ha adoggetto la questione se sia o meno imputabile al fornitore di gas perautotrasporto la sospensione del servizio reso dal gestorecomodatario di un impianto di erogazione a seguito dell’esercizio, daparte del primo nei confronti del secondo, dell’azione ex art. 1456c.c.

Tale sospensione è stata posta a fondamento dell’ordinanzaingiunzione emessa da parte controricorrente nei confronti delfornitore per la violazione dell’art. 101, comma 4 bis, della L.R.Lombardia n. 6 del 2010.Più precisamente, questa disposizione prevede che “È sottopostoalla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euroNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l’erogazione, anche diNumero di raccolta generale 15505/2026un solo prodotto, per più di tre giorni senza la prDeatva epunbbtliicvaazio ne 21/05/2026comunicazione motivata al Comune competente, fatto salvol’esercizio del diritto di sciopero”.La giurisprudenza ha già chiarito (Cass., Sez. 2, n. 1056 del 14gennaio 2022) che, nel procedimento di opposizione alle ingiunzionidi pagamento di sanzioni amministrative, di cui all’art. 22 della leggen. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell’illecito, cuiconsegue, ex art. 14 stessa legge, l’effetto estintivo dell’obbligo dipagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevatad’ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto chedeve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, attesoche nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modellodel processo civile, trovano applicazione le regole della domanda(art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato edel divieto della pronuncia d’ufficio su eccezioni rimesseesclusivamente all’iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.).Priva di pregio è l’affermazione dei ricorrenti, secondo i qualiquesta giurisprudenza sarebbe incompatibile con la sentenza dellaCorte costituzionale n. 151 del 2021 e con altre decisioni dellaSuprema Corte che avrebbero sancito la natura decadenziale deltermine.Si tratta di considerazione non accoglibile, in quanto non è qui inquestione la natura decadenziale del termine, ma la sua rilevabilitàd’ufficio, in ogni stato e grado del processo, in assenza di unaprescrizione esplicita in tal senso, alla luce dei principi informatoridel giudizio civile.D’altronde, come esattamente evidenziato dalla ProcuraGenerale, «al divieto di superare i limiti della domanda e dipronunciare d’ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità dellaparte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività dellacontestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dellaL. n. 689 del 1981, art. 14, l’estinzione dell’obbligazione di pagare laNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo allaNumero di raccolta generale 15505/2026stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardivDaitaà p udbbelicllaazio ne 21/05/2026contestazione e la conseguente estinzione dell’obbligazione nonpossono essere rilevate e dichiarate dal giudice d’ufficio» (Cass.,Sez. 1 n. 9387 del 2002).Peraltro, si osserva che l’eccezione in questione non era stataneanche inserita nei motivi di appello, ma era stata prospettata dopola presentazione del gravame, nelle relative note conclusive.3) Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione dell’art. 101, comma 4 bis, L.R.

Lombardia n. 6 del2010, anche in combinato disposto con l’art. 95 della medesimalegge e con l’art. 18 d.G.R. n. x/6698 del 9 giugno 2017, sullaquestione del mancato preavviso.Essi ritengono che non vi fosse la necessità del preavviso, inquanto la sospensione della fornitura di gas sarebbe avvenuta inpresenza di un giustificato motivo e, soprattutto, non sarebbe dipesadalla loro volontà.4) Con il quarto motivo i ricorrenti criticano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1456 e 1460 c.c. con riguardo all’efficaciaautomatica della clausola risolutiva espressa e al comportamento inbuona fede delle parti.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Innanzitutto, si rileva che il giustificato motivo rilevante secondola normativa in rilievo deve avere natura oggettiva e non dipenderedalla condotta del soggetto sanzionato.In particolare, una problematica negoziale fra il titolaredell’autorizzazione petrolifera all’esercizio di un impianto per ladistribuzione di carburanti e il gestore del medesimo impianto sceltodal menzionato titolare, che attiene, quindi, al rapporto interno fra idue soggetti in questione, non può costituire di per sé giustificatomotivo ai sensi dell’art. 101, comma 4 bis, della L.R.

Lombardia n. 6del 2010.Numero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 15505/2026Gli obblighi gravanti sulla [OSCURATO:SOCIETA] non possono venireData pubblicazione 21/05/2026meno solo perché essa non programma adeguatamente la tempisticadella sostituzione di un gestore da lei ritenuto inadeguato, ancheperché, comunque, ben sapendo di avere intenzione di interrompereil rapporto, ben poteva avvisare immediatamente la P.A. dellaproblematica insorta, quantomeno nel momento stesso in cui si eraresa conto dell’impossibilità di adempiere ai suoi obblighi dierogazione.Non a caso, una comunicazione è stata resa, per ammissionedegli stessi ricorrenti, pur se tardivamente.D’altronde, la disposizione applicata esclude una responsabilitàdegli interessati qualora sia esercitato il diritto di sciopero in quanto,in simile ipotesi, la detta sospensione non dipende in nessun mododall’agire della società.Correttamente, poi, il Tribunale di Brescia ha rilevato l’assenzadel presupposto in esame, tenuto conto che la domanda dirisoluzione azionata dai ricorrenti nei confronti del gestore dellastazione di servizio ex art. 1456 c.c., era inidonea a fare venire menoil rapporto contrattuale tra le parti e, quindi, a giustificare lasospensione sopra indicata.

Infatti, l’azione di risoluzione delcontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mira a una pronunciadichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito di uninadempimento previsto come determinante per la sorte del rapportoe postula non solo la sussistenza, ma anche l’imputabilitàdell'inadempimento.

La pattuizione di questa modalità discioglimento del contratto, se elimina la necessità dell’indagine inordine all’importanza dell'inadempimento, essendo stato talerequisito attribuito anticipatamente all’inadempimento stesso daicontraenti, non incide, tuttavia, sugli altri principi regolatori dellarisoluzione né, in particolare, configura una responsabilità senzacolpa, onde in difetto del requisito della colpevolezza, la risoluzionené si verifica né, di conseguenza, può essere pronunziata.

Pertanto,la clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente loNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimentoNumero di raccolta generale 15505/2026(Cass., Sez. 3, n. 2553 del 2007; Cass., Sez. 2, n. 9356 deDla t2a 0pu0bb0lic)a.z io ne 21/05/2026La stessa [OSCURATO:SOCIETA] non nega di avere comunque dovutoavviare un giudizio avente ad oggetto il legittimo esercizio del poteredi risoluzione, al quale era rimessa la valutazione di cui sopra e, piùin generale, la sussistenza della buona fede in capo alle parti (Cass.,Sez. 1, n. 8282 del 2023).La società ricorrente, allora, avrebbe dovuto in ogni casocontinuare a garantire l’erogazione del combustibile, attendendo, perla sospensione, l’esecuzione del provvedimento giudiziario ad essafavorevole.In ipotesi contraria, l’onere della comunicazione divenivaeffettivo.Le considerazioni appena esposte rendono priva di rilievo lapronuncia della sentenza del Tribunale di Brescia dell’8 giugno 2024,di cui parla parte ricorrente nella sua memoria.5) Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame diun elemento decisivo per il giudizio che sarebbe stato oggetto didiscussione tra le parti, con riferimento alla mancata contestazionedell’inadempimento ad opera di Benaco.Sostengono che la corte territoriale non avrebbe motivato perchéavrebbe ritenuto sussistente una contestazione di Benaco in ordineall’operatività della clausola risolutiva espressa, atteso che dalladocumentazione agli atti nulla sarebbe emerso in tal senso, ma, alcontrario, sarebbe risultato un’ammissione dell’inadempimentocontestato.La censura è inammissibile in quanto si è in presenza di una c.d.“doppia conforme”.6) Con il sesto motivo i ricorrenti contestano la violazione degliartt. 115, 116 e 132 c.p.c. sull’omessa valutazione di una provadecisiva, atteso che il giudice del merito non avrebbe dato rilievo alcontratto di comodato e all’ordinanza del Tribunale di Mantova cheNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026avrebbe escluso la contestazione dell’adempimento del gestore delNumero di raccolta generale 15505/2026distributore.

Data pubblicazione 21/05/2026La censura è inammissibile.Innanzitutto, mira a chiedere surrettiziamente a questa SupremaCorte di rivalutare le prove agli atti.Inoltre, non considera che il Tribunale di Brescia ha valutato ilcontratto e, comunque, ha ritenuto che vi fosse stata unacontestazione della pretesa della [OSCURATO:SOCIETA], come dimostratodal fatto che era stato necessario introdurre un processo.7) Con il settimo motivo i ricorrenti contestano la violazione efalsa applicazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 689 del 1981, incombinato disposto con l’art. 101 L.R.

Lombardia n. 6 del 2020.Affermano che la sola Benaco, quale gestore dell’impianto,avrebbe dovuto essere reputata responsabile dell’illecito.La censura è infondata.Infatti, è stata la [OSCURATO:SOCIETA] a interrompere l’erogazione algestore del gas e, come sopra evidenziato, le ragioni di taleinterruzione non rilevano con riferimento all’adempimento delleprescrizioni violate.D’altronde, è incontestato che il gestore si occupavadell’impianto in virtù di contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA], conl’effetto che quest’ultima era la responsabile del servizio che nonpoteva essere sospeso.8) Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione dell’art. 4, comma 1, legge n. 689 del 1981, incombinato disposto con gli artt. 1456 e 1460 c.c. e con l’art. 101L.R.

Lombardia n. 6 del 2010, con riferimento all’esimentedell’esercizio di una legittima facoltà e alla ricorrenza del giustificatomotivo.Affermano che essi avrebbero azionato un loro diritto o facoltàlegittima, derivante dal contratto, bloccando i sistemi informatici difunzionamento del tubo di rifornimento del distributore.La censura è infondata.Numero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026L’art. 4 della legge n. 689 del 1981 recita che: “Non rispondeNumero di raccolta generale 15505/2026delle violazioni amministrative chi ha commesso Dialt a pufbabltictaozio ne 21/05/2026nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltàlegittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di sanzioniamministrative, ai fini dell’accertamento della sussistenza o menodelle cause di esclusione della responsabilità, previste dall’art. 4 dellalegge n. 689 del 1981, occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni,fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istitutinel diritto penale.

La responsabilità dell’autore dell'illecito è, poi,esclusa in caso di erronea supposizione della sussistenza deglielementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità,in quanto l’art. 3 della citata legge n. 689 del 1981 nega laresponsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto,ipotesi questa nella quale rientra anche l’erroneo convincimentodella sussistenza di una causa di giustificazione; in tale ipotesi,peraltro, l’onere della prova dell’erroneo convincimento grava su chilo invoca (Cass., Sez. 1, n. 5877 del 24 marzo 2004).Ciò premesso, si è osservato che, per la configurazionedell’esimente dell’esercizio di un diritto, di cui all’art. 51 c.p., il diritto- il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionatopenalmente - deve essere un vero e proprio diritto soggettivoprotetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare ilsacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso.

È necessario,altresì, che l’attività posta in essere costituisca una correttaestrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione, poiché -in caso contrario - si superano i confini dell’esercizio lecito e siconfigurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuoridella sfera di operatività dell’art. 51 c.p. (Cass. pen., Sez.

III,sentenza n. 5889 dell’11 giugno 1996).

Infatti, l’esercizio di un dirittoo l’adempimento di un dovere scrimina nei limiti in cui esso èriconosciuto, dovendosi verificare, per l’applicabilità dellascriminante, una convergenza di norme in conflitto.

Ne consegue, adNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026esempio, che tra la prescrizione imposta ad un soggetto di nonNumero di raccolta generale 15505/2026allontanarsi senza preventiva autorizzazione dal proprio doDmatai pcuiblibolic aezio ne 21/05/2026il diritto-dovere dello stesso di accudire al proprio lavoro non vi èalcun conflitto, potendo lo stesso essere debitamente autorizzato adallontanarsi dal comune del proprio domicilio, e che, pertanto, non èapplicabile la scriminante sopra indicata (Cass. pen., Sez.

I,sentenza n. 9368 del 19 ottobre 1985).Infine, la Suprema Corte ha affermato che l’esimentedell’esercizio del diritto non può trovare applicazione quando il dirittoè dubbio o oggetto di una controversia giuridica non ancora definitain sede amministrativa o giurisdizionale (Cass. pen., Sez.

VI,sentenza n. 28110 del 13 luglio 2012).Da quanto esposto si evince l’infondatezza della pretesa deiricorrenti.Infatti, i diritti soggettivi derivanti dal contratto in esamevalgono, come tali, fra le parti di esso e non possono venire in rilievo,invece, nei confronti della P.A.D’altronde, non vi è un vero conflitto fra l’obbligo legaledell’interessato verso l’ente locale e il suo diritto contrattuale versoil gestore dell’impianto, ben potendo entrambi essere rispettaticontemporaneamente.Comunque, la stessa esistenza del contenzioso giudiziario citatorende non prospettabile la tesi dei ricorrenti.Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio didiritto:«Il giustificato motivo rilevante ai sensi dell’art. 101, comma 4bis, della L.R.

Lombardia n. 6 del 2010 per escludere laresponsabilità dell’autore dell’illecito deve avere natura oggettiva enon dipendere dalla condotta del soggetto sanzionato; in particolare,non può costituire giustificato motivo, nei termini di cui sopra, unaproblematica negoziale fra il titolare dell’autorizzazione petroliferaall’esercizio di un impianto per la distribuzione di carburanti e ilgestore del medesimo impianto scelto dal menzionato titolare, cheNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 15505/2026questione».

Data pubblicazione 21/05/2026Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso;- condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 600,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eAndreina Degli Esposti;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] di Desenzano del Garda, in persona del legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1901/2022 del 6luglio 2022.Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 7 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 15505/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il riDgaeta tptuobb ldicaezlio ne 21/05/2026ricorso con le conseguenze di legge;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delle parti ricorrenti, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dellaparte controricorrente, che ha concluso per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], suo amministratore delegato,hanno proposto appello contro la sentenza del Giudice di Pace diBrescia n. 1246/2019, che aveva respinto la loro opposizione control’ordinanza n. 7 del 2019 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Desenzano del Gardaaveva loro ingiunto il pagamento della somma di €. 500,00 a titolodi sanzione pecuniaria e di € 6,80 per spese di procedimento peravere interrotto, senza preventiva comunicazione motivata, ilservizio di fornitura di gas metano al distributore carburanti sito aDesenzano del Garda, via Mantova, Strada provinciale 567,progressivo km. 9+700, in violazione dell’art. 101, comma 4 bis,della legge regionale Lombardia n. 6 del 2010.Gli opponenti si sono difesi esponendo che:l’impianto di carburanti era stato affidato in gestione alla societàBenaco 2002 sas di [OSCURATO:PERSONA] C.;il rapporto era stato risolto con PEC del 19 gennaio 2018, conrichiesta di immediato rilascio dell’impianto di distribuzionecarburanti e delle dotazioni entro il 6 febbraio 2018, a seguito deireiterati inadempimenti dell’altra parte;il gestore si era rifiutato di rilasciare l’impianto, costringendola ainstaurare apposito giudizio;non era loro imputabile la situazione in questione, essendodipesa la sospensione dell’erogazione dalla condotta del gestore.Il Tribunale di Brescia, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 1901/2022, ha rigettato il gravame.Ha ritenuto, soprattutto, che il preavviso fosse stato datotardivamente, che non si fosse verificata alcuna decadenza dallaNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026sanzione e che la sospensione dell’erogazione del carburante non siNumero di raccolta generale 15505/2026fondasse su un giustificato motivo. Data pubblicazione 21/05/2026Gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla basedi otto motivi.La P.A. ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 14, comma 2, legge n. 69 del 1981 e la tardivitàdella notifica.Sostengono che la decadenza stabilita dal menzionato art. 14,comma 2, il quale prescrive che, se non è avvenuta la contestazioneimmediata (ipotesi che qui non rileva), gli estremi della violazionedevono essere notificati agli interessati entro nove mesi, avrebbedovuto essere rilevata d’ufficio.2) Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione del combinato dispostodegli artt. 99, 112, 345 e 437 c.p.c. perché il Tribunale di Bresciaavrebbe errato nel ritenere non rilevabile d’ufficio la decadenza inesame.Le due censure, che possono essere trattate insieme stante lastretta connessione, sono infondate.Preliminarmente, si osserva che il presente giudizio ha adoggetto la questione se sia o meno imputabile al fornitore di gas perautotrasporto la sospensione del servizio reso dal gestorecomodatario di un impianto di erogazione a seguito dell’esercizio, daparte del primo nei confronti del secondo, dell’azione ex art. 1456c.c. Tale sospensione è stata posta a fondamento dell’ordinanzaingiunzione emessa da parte controricorrente nei confronti delfornitore per la violazione dell’art. 101, comma 4 bis, della L.R.Lombardia n. 6 del 2010.Più precisamente, questa disposizione prevede che “È sottopostoalla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euroNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l’erogazione, anche diNumero di raccolta generale 15505/2026un solo prodotto, per più di tre giorni senza la prDeatva epunbbtliicvaazio ne 21/05/2026comunicazione motivata al Comune competente, fatto salvol’esercizio del diritto di sciopero”.La giurisprudenza ha già chiarito (Cass., Sez. 2, n. 1056 del 14gennaio 2022) che, nel procedimento di opposizione alle ingiunzionidi pagamento di sanzioni amministrative, di cui all’art. 22 della leggen. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell’illecito, cuiconsegue, ex art. 14 stessa legge, l’effetto estintivo dell’obbligo dipagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevatad’ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto chedeve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, attesoche nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modellodel processo civile, trovano applicazione le regole della domanda(art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato edel divieto della pronuncia d’ufficio su eccezioni rimesseesclusivamente all’iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.).Priva di pregio è l’affermazione dei ricorrenti, secondo i qualiquesta giurisprudenza sarebbe incompatibile con la sentenza dellaCorte costituzionale n. 151 del 2021 e con altre decisioni dellaSuprema Corte che avrebbero sancito la natura decadenziale deltermine.Si tratta di considerazione non accoglibile, in quanto non è qui inquestione la natura decadenziale del termine, ma la sua rilevabilitàd’ufficio, in ogni stato e grado del processo, in assenza di unaprescrizione esplicita in tal senso, alla luce dei principi informatoridel giudizio civile.D’altronde, come esattamente evidenziato dalla ProcuraGenerale, «al divieto di superare i limiti della domanda e dipronunciare d’ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità dellaparte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività dellacontestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dellaL. n. 689 del 1981, art. 14, l’estinzione dell’obbligazione di pagare laNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo allaNumero di raccolta generale 15505/2026stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardivDaitaà p udbbelicllaazio ne 21/05/2026contestazione e la conseguente estinzione dell’obbligazione nonpossono essere rilevate e dichiarate dal giudice d’ufficio» (Cass.,Sez. 1 n. 9387 del 2002).Peraltro, si osserva che l’eccezione in questione non era stataneanche inserita nei motivi di appello, ma era stata prospettata dopola presentazione del gravame, nelle relative note conclusive.3) Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione dell’art. 101, comma 4 bis, L.R. Lombardia n. 6 del2010, anche in combinato disposto con l’art. 95 della medesimalegge e con l’art. 18 d.G.R. n. x/6698 del 9 giugno 2017, sullaquestione del mancato preavviso.Essi ritengono che non vi fosse la necessità del preavviso, inquanto la sospensione della fornitura di gas sarebbe avvenuta inpresenza di un giustificato motivo e, soprattutto, non sarebbe dipesadalla loro volontà.4) Con il quarto motivo i ricorrenti criticano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1456 e 1460 c.c. con riguardo all’efficaciaautomatica della clausola risolutiva espressa e al comportamento inbuona fede delle parti.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Innanzitutto, si rileva che il giustificato motivo rilevante secondola normativa in rilievo deve avere natura oggettiva e non dipenderedalla condotta del soggetto sanzionato.In particolare, una problematica negoziale fra il titolaredell’autorizzazione petrolifera all’esercizio di un impianto per ladistribuzione di carburanti e il gestore del medesimo impianto sceltodal menzionato titolare, che attiene, quindi, al rapporto interno fra idue soggetti in questione, non può costituire di per sé giustificatomotivo ai sensi dell’art. 101, comma 4 bis, della L.R. Lombardia n. 6del 2010.Numero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 15505/2026Gli obblighi gravanti sulla [OSCURATO:SOCIETA] non possono venireData pubblicazione 21/05/2026meno solo perché essa non programma adeguatamente la tempisticadella sostituzione di un gestore da lei ritenuto inadeguato, ancheperché, comunque, ben sapendo di avere intenzione di interrompereil rapporto, ben poteva avvisare immediatamente la P.A. dellaproblematica insorta, quantomeno nel momento stesso in cui si eraresa conto dell’impossibilità di adempiere ai suoi obblighi dierogazione.Non a caso, una comunicazione è stata resa, per ammissionedegli stessi ricorrenti, pur se tardivamente.D’altronde, la disposizione applicata esclude una responsabilitàdegli interessati qualora sia esercitato il diritto di sciopero in quanto,in simile ipotesi, la detta sospensione non dipende in nessun mododall’agire della società.Correttamente, poi, il Tribunale di Brescia ha rilevato l’assenzadel presupposto in esame, tenuto conto che la domanda dirisoluzione azionata dai ricorrenti nei confronti del gestore dellastazione di servizio ex art. 1456 c.c., era inidonea a fare venire menoil rapporto contrattuale tra le parti e, quindi, a giustificare lasospensione sopra indicata. Infatti, l’azione di risoluzione delcontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mira a una pronunciadichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito di uninadempimento previsto come determinante per la sorte del rapportoe postula non solo la sussistenza, ma anche l’imputabilitàdell'inadempimento. La pattuizione di questa modalità discioglimento del contratto, se elimina la necessità dell’indagine inordine all’importanza dell'inadempimento, essendo stato talerequisito attribuito anticipatamente all’inadempimento stesso daicontraenti, non incide, tuttavia, sugli altri principi regolatori dellarisoluzione né, in particolare, configura una responsabilità senzacolpa, onde in difetto del requisito della colpevolezza, la risoluzionené si verifica né, di conseguenza, può essere pronunziata. Pertanto,la clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente loNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimentoNumero di raccolta generale 15505/2026(Cass., Sez. 3, n. 2553 del 2007; Cass., Sez. 2, n. 9356 deDla t2a 0pu0bb0lic)a.z io ne 21/05/2026La stessa [OSCURATO:SOCIETA] non nega di avere comunque dovutoavviare un giudizio avente ad oggetto il legittimo esercizio del poteredi risoluzione, al quale era rimessa la valutazione di cui sopra e, piùin generale, la sussistenza della buona fede in capo alle parti (Cass.,Sez. 1, n. 8282 del 2023).La società ricorrente, allora, avrebbe dovuto in ogni casocontinuare a garantire l’erogazione del combustibile, attendendo, perla sospensione, l’esecuzione del provvedimento giudiziario ad essafavorevole.In ipotesi contraria, l’onere della comunicazione divenivaeffettivo.Le considerazioni appena esposte rendono priva di rilievo lapronuncia della sentenza del Tribunale di Brescia dell’8 giugno 2024,di cui parla parte ricorrente nella sua memoria.5) Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame diun elemento decisivo per il giudizio che sarebbe stato oggetto didiscussione tra le parti, con riferimento alla mancata contestazionedell’inadempimento ad opera di Benaco.Sostengono che la corte territoriale non avrebbe motivato perchéavrebbe ritenuto sussistente una contestazione di Benaco in ordineall’operatività della clausola risolutiva espressa, atteso che dalladocumentazione agli atti nulla sarebbe emerso in tal senso, ma, alcontrario, sarebbe risultato un’ammissione dell’inadempimentocontestato.La censura è inammissibile in quanto si è in presenza di una c.d.“doppia conforme”.6) Con il sesto motivo i ricorrenti contestano la violazione degliartt. 115, 116 e 132 c.p.c. sull’omessa valutazione di una provadecisiva, atteso che il giudice del merito non avrebbe dato rilievo alcontratto di comodato e all’ordinanza del Tribunale di Mantova cheNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026avrebbe escluso la contestazione dell’adempimento del gestore delNumero di raccolta generale 15505/2026distributore. Data pubblicazione 21/05/2026La censura è inammissibile.Innanzitutto, mira a chiedere surrettiziamente a questa SupremaCorte di rivalutare le prove agli atti.Inoltre, non considera che il Tribunale di Brescia ha valutato ilcontratto e, comunque, ha ritenuto che vi fosse stata unacontestazione della pretesa della [OSCURATO:SOCIETA], come dimostratodal fatto che era stato necessario introdurre un processo.7) Con il settimo motivo i ricorrenti contestano la violazione efalsa applicazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 689 del 1981, incombinato disposto con l’art. 101 L.R. Lombardia n. 6 del 2020.Affermano che la sola Benaco, quale gestore dell’impianto,avrebbe dovuto essere reputata responsabile dell’illecito.La censura è infondata.Infatti, è stata la [OSCURATO:SOCIETA] a interrompere l’erogazione algestore del gas e, come sopra evidenziato, le ragioni di taleinterruzione non rilevano con riferimento all’adempimento delleprescrizioni violate.D’altronde, è incontestato che il gestore si occupavadell’impianto in virtù di contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA], conl’effetto che quest’ultima era la responsabile del servizio che nonpoteva essere sospeso.8) Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione dell’art. 4, comma 1, legge n. 689 del 1981, incombinato disposto con gli artt. 1456 e 1460 c.c. e con l’art. 101L.R. Lombardia n. 6 del 2010, con riferimento all’esimentedell’esercizio di una legittima facoltà e alla ricorrenza del giustificatomotivo.Affermano che essi avrebbero azionato un loro diritto o facoltàlegittima, derivante dal contratto, bloccando i sistemi informatici difunzionamento del tubo di rifornimento del distributore.La censura è infondata.Numero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026L’art. 4 della legge n. 689 del 1981 recita che: “Non rispondeNumero di raccolta generale 15505/2026delle violazioni amministrative chi ha commesso Dialt a pufbabltictaozio ne 21/05/2026nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltàlegittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di sanzioniamministrative, ai fini dell’accertamento della sussistenza o menodelle cause di esclusione della responsabilità, previste dall’art. 4 dellalegge n. 689 del 1981, occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni,fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istitutinel diritto penale. La responsabilità dell’autore dell'illecito è, poi,esclusa in caso di erronea supposizione della sussistenza deglielementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità,in quanto l’art. 3 della citata legge n. 689 del 1981 nega laresponsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto,ipotesi questa nella quale rientra anche l’erroneo convincimentodella sussistenza di una causa di giustificazione; in tale ipotesi,peraltro, l’onere della prova dell’erroneo convincimento grava su chilo invoca (Cass., Sez. 1, n. 5877 del 24 marzo 2004).Ciò premesso, si è osservato che, per la configurazionedell’esimente dell’esercizio di un diritto, di cui all’art. 51 c.p., il diritto- il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionatopenalmente - deve essere un vero e proprio diritto soggettivoprotetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare ilsacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso. È necessario,altresì, che l’attività posta in essere costituisca una correttaestrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione, poiché -in caso contrario - si superano i confini dell’esercizio lecito e siconfigurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuoridella sfera di operatività dell’art. 51 c.p. (Cass. pen., Sez. III,sentenza n. 5889 dell’11 giugno 1996). Infatti, l’esercizio di un dirittoo l’adempimento di un dovere scrimina nei limiti in cui esso èriconosciuto, dovendosi verificare, per l’applicabilità dellascriminante, una convergenza di norme in conflitto. Ne consegue, adNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026esempio, che tra la prescrizione imposta ad un soggetto di nonNumero di raccolta generale 15505/2026allontanarsi senza preventiva autorizzazione dal proprio doDmatai pcuiblibolic aezio ne 21/05/2026il diritto-dovere dello stesso di accudire al proprio lavoro non vi èalcun conflitto, potendo lo stesso essere debitamente autorizzato adallontanarsi dal comune del proprio domicilio, e che, pertanto, non èapplicabile la scriminante sopra indicata (Cass. pen., Sez. I,sentenza n. 9368 del 19 ottobre 1985).Infine, la Suprema Corte ha affermato che l’esimentedell’esercizio del diritto non può trovare applicazione quando il dirittoè dubbio o oggetto di una controversia giuridica non ancora definitain sede amministrativa o giurisdizionale (Cass. pen., Sez. VI,sentenza n. 28110 del 13 luglio 2012).Da quanto esposto si evince l’infondatezza della pretesa deiricorrenti.Infatti, i diritti soggettivi derivanti dal contratto in esamevalgono, come tali, fra le parti di esso e non possono venire in rilievo,invece, nei confronti della P.A.D’altronde, non vi è un vero conflitto fra l’obbligo legaledell’interessato verso l’ente locale e il suo diritto contrattuale versoil gestore dell’impianto, ben potendo entrambi essere rispettaticontemporaneamente.Comunque, la stessa esistenza del contenzioso giudiziario citatorende non prospettabile la tesi dei ricorrenti.Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio didiritto:«Il giustificato motivo rilevante ai sensi dell’art. 101, comma 4bis, della L.R. Lombardia n. 6 del 2010 per escludere laresponsabilità dell’autore dell’illecito deve avere natura oggettiva enon dipendere dalla condotta del soggetto sanzionato; in particolare,non può costituire giustificato motivo, nei termini di cui sopra, unaproblematica negoziale fra il titolare dell’autorizzazione petroliferaall’esercizio di un impianto per la distribuzione di carburanti e ilgestore del medesimo impianto scelto dal menzionato titolare, cheNumero registro generale 24724/2022Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 15505/2026questione». Data pubblicazione 21/05/2026Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso;- condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 600,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]