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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21033/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 345 64 / 20 1 9 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 22 23 / 02 /2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 1 0 /0 4 /2019 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] , impugnarono innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma il diniego opposto dall’amministrazione finanziaria alla loro istanza di rimborso delle sommetrattenute, a titolo di Irpef, sulle prestazioni di previdenza complementare erogate dal Fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’istituto dal 2010al 2013, per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, con effetto dal 1° gennaio 2008.

Il ricorso fu accolto dalla C.T.P. con sentenza successivamente confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, adìta con gravame dall’Ufficio.

2. I giudici d’appello ritennero applicabile la disposizione invocata dai contribuenti, con conseguente applicazione di una ritenuta fiscale del 15%e con ulteriore riduzione dello 0,30% per ogni anno oltre il quinquennio, fino al limite massimo di riduzione del 6%.

3. L’Agenzia delle entrate impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a duemotivi, illustrati da successiva memoria.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, commi 1 e 2 , della l . 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all’art. 360,comma primo , n um . 3), c od. proc. civ.

Secondo l’Agenzia ricorrente, la C.T.R. non avrebbe considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30 settembre 1999 –con la precisazione che la gestione complement are dell ’ INPS era stata soppressa a partire dal 1°ottobre 1999 – sicché, come previsto in via transitoria dall’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, ai medesimi importi non era applicabile il regime tributario agevolato di cui all’articolo 11dello stesso decreto.

In particolare, il comma 7 prevedeva che per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della l. 29 ottobre 1992, n. 421, fra i quali rientravano anche i contribuenti, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applicasse il regime tributario vigente alla predetta data, anziché quello applicato dai giudici d’appello.

2. Con il secondo mezzo, la ricorrente denunzia poi violazione o falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. 252/ 2005 in relazione all’art. 360, comma primo , n um . 3), c od. proc. civ., assumendo che la C.T.R. non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che i contribuenti fossero ex dipendenti di un ente pubblico, come tali non soggetti al nuovo regime fiscale, riservato ai dipendenti del settore privato.

La disposizione indicata in censura, infatti, stabilisce che fino all’emanazione di un successivo decreto delegato riguardante gli ex dipendenti pubblici in stato di quiescenza ammessi a gestioni previdenziali complementari, costoro restino soggetti alla disciplina fiscale ordinaria.

3. In via preliminare, va dato atto del fatto che, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’Agenzia delle entrate ha rinunciato al secondo motivo di ricorso, che, pertanto, non viene scrutinato nel merito, essendo divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

4. Passando all’esame del primo motivo, lo stesso va dichiarato fondato.4.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’indirizzo già espresso da questa Corte, e consolidato nel principio di diritto espresso dalla sentenza n. 22665/2022, che esclude l’applicazione del regime sopravvenuto alle fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio.

4.2. Invero, l ’ art. 64 della l . n. 144 /1999 ha disposto la soppressione,a decorrere dal 1° ottobre 1999, dei cd. fondi integrativi del parastato , che comprendono quello erogatore delle pensioni complementari di cui fruiscono i contribuenti.

A tale riguardo, l’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che «[p]er i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 […] ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data».

Costituisce dato incontestato quello secondo cui i contribuenti rientrano nel novero di tali lavoratori; essi,pertanto, risultano “vecchi iscritti” a “vecchio fondo”, ovvero già titolari di fondo complementare istituito presso l’INPS in data anteriore alla menzionata disposizione soppressiva.

Se tale è, dunque, il regime fattuale della vicenda, trova applicazioneil regime tributario anteriore al 31 dicembre 2006 e non il nuovo sistema introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005.

4.3. Peraltro, questa Corte non ha mancato di rilevare (si veda, in proposito, l’ordinanza n. 25955/2022) che il valore finale della posizione individuale maturata dall’iscritto a un fondo pensione è determinato da una serie di elementi, quali l’ entità del montante accumulato dall’iscritto nel corso degli anni, la durata dei versamenti, i costi di gestione applicati in corso di adesione , il rendimento economico che l’ente gestore è riuscito a realizzare dagli investimenti effettuati sui mercati finanziari, l’entità dell’eventuale capitale liquidato nel corso dell’adesione, le condizioni per l’erogazione della rendita applicate dalla compagnia di assicurazione convenzionata con il fondo pensione.

Sulla base di tali parametri, il montante finale determinato viene trasformato in rendita, mediante la divisione del relativo ammontare per la speranza di vita residua al momento del pensionamento.

Poiché, dunque, ai fini del trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare va necessariamente fatto riferimento al momento della determinazione del montante finale, è in relazione a detto momento che va verificato quale sia la disciplina regolatrice della fattispecie in esame; e, come si è poc’anzi rilevato, nel caso di specie tale momento coincide con la cessazione del fondo pensioni INPS.

4.4. Del resto, e nel senso già chiarito dalla richiamata sentenza n. 22665/2022, tale soluzione è in linea con le pregresse posizioni della giurisprudenza di legittimità che– occupandosi (di materia limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale – ha chiarito che « [ I ] n tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.» (Cass. Sez.

U, nn. 13642 e 13645/2011; in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. n. 3453/2021; Cass. n. 7653/2020).

5. Dai richiamati principi si è discostata la sentenza impugnata che pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata.

Non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigettodel ricorso introduttivo e, quindi, dell’originaria domanda di rimborso avanzata dai contribuenti.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La peculiarità della fattispecie costituisce giusta ragione di compensazione delle spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il restante, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo deicontribuenti; condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 345 64 / 20 1 9 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 22 23 / 02 /2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 1 0 /0 4 /2019 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] , impugnarono innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma il diniego opposto dall’amministrazione finanziaria alla loro istanza di rimborso delle sommetrattenute, a titolo di Irpef, sulle prestazioni di previdenza complementare erogate dal Fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’istituto dal 2010al 2013, per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, con effetto dal 1° gennaio 2008. Il ricorso fu accolto dalla C.T.P. con sentenza successivamente confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, adìta con gravame dall’Ufficio. 2. I giudici d’appello ritennero applicabile la disposizione invocata dai contribuenti, con conseguente applicazione di una ritenuta fiscale del 15%e con ulteriore riduzione dello 0,30% per ogni anno oltre il quinquennio, fino al limite massimo di riduzione del 6%. 3. L’Agenzia delle entrate impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a duemotivi, illustrati da successiva memoria. Gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, commi 1 e 2 , della l . 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all’art. 360,comma primo , n um . 3), c od. proc. civ. Secondo l’Agenzia ricorrente, la C.T.R. non avrebbe considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30 settembre 1999 –con la precisazione che la gestione complement are dell ’ INPS era stata soppressa a partire dal 1°ottobre 1999 – sicché, come previsto in via transitoria dall’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, ai medesimi importi non era applicabile il regime tributario agevolato di cui all’articolo 11dello stesso decreto. In particolare, il comma 7 prevedeva che per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della l. 29 ottobre 1992, n. 421, fra i quali rientravano anche i contribuenti, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applicasse il regime tributario vigente alla predetta data, anziché quello applicato dai giudici d’appello. 2. Con il secondo mezzo, la ricorrente denunzia poi violazione o falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. 252/ 2005 in relazione all’art. 360, comma primo , n um . 3), c od. proc. civ., assumendo che la C.T.R. non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che i contribuenti fossero ex dipendenti di un ente pubblico, come tali non soggetti al nuovo regime fiscale, riservato ai dipendenti del settore privato. La disposizione indicata in censura, infatti, stabilisce che fino all’emanazione di un successivo decreto delegato riguardante gli ex dipendenti pubblici in stato di quiescenza ammessi a gestioni previdenziali complementari, costoro restino soggetti alla disciplina fiscale ordinaria. 3. In via preliminare, va dato atto del fatto che, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’Agenzia delle entrate ha rinunciato al secondo motivo di ricorso, che, pertanto, non viene scrutinato nel merito, essendo divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. 4. Passando all’esame del primo motivo, lo stesso va dichiarato fondato.4.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’indirizzo già espresso da questa Corte, e consolidato nel principio di diritto espresso dalla sentenza n. 22665/2022, che esclude l’applicazione del regime sopravvenuto alle fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio. 4.2. Invero, l ’ art. 64 della l . n. 144 /1999 ha disposto la soppressione,a decorrere dal 1° ottobre 1999, dei cd. fondi integrativi del parastato , che comprendono quello erogatore delle pensioni complementari di cui fruiscono i contribuenti. A tale riguardo, l’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che «[p]er i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 […] ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». Costituisce dato incontestato quello secondo cui i contribuenti rientrano nel novero di tali lavoratori; essi,pertanto, risultano “vecchi iscritti” a “vecchio fondo”, ovvero già titolari di fondo complementare istituito presso l’INPS in data anteriore alla menzionata disposizione soppressiva. Se tale è, dunque, il regime fattuale della vicenda, trova applicazioneil regime tributario anteriore al 31 dicembre 2006 e non il nuovo sistema introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. 4.3. Peraltro, questa Corte non ha mancato di rilevare (si veda, in proposito, l’ordinanza n. 25955/2022) che il valore finale della posizione individuale maturata dall’iscritto a un fondo pensione è determinato da una serie di elementi, quali l’ entità del montante accumulato dall’iscritto nel corso degli anni, la durata dei versamenti, i costi di gestione applicati in corso di adesione , il rendimento economico che l’ente gestore è riuscito a realizzare dagli investimenti effettuati sui mercati finanziari, l’entità dell’eventuale capitale liquidato nel corso dell’adesione, le condizioni per l’erogazione della rendita applicate dalla compagnia di assicurazione convenzionata con il fondo pensione. Sulla base di tali parametri, il montante finale determinato viene trasformato in rendita, mediante la divisione del relativo ammontare per la speranza di vita residua al momento del pensionamento. Poiché, dunque, ai fini del trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare va necessariamente fatto riferimento al momento della determinazione del montante finale, è in relazione a detto momento che va verificato quale sia la disciplina regolatrice della fattispecie in esame; e, come si è poc’anzi rilevato, nel caso di specie tale momento coincide con la cessazione del fondo pensioni INPS. 4.4. Del resto, e nel senso già chiarito dalla richiamata sentenza n. 22665/2022, tale soluzione è in linea con le pregresse posizioni della giurisprudenza di legittimità che– occupandosi (di materia limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale – ha chiarito che « [ I ] n tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.» (Cass. Sez. U, nn. 13642 e 13645/2011; in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. n. 3453/2021; Cass. n. 7653/2020). 5. Dai richiamati principi si è discostata la sentenza impugnata che pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata. Non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigettodel ricorso introduttivo e, quindi, dell’originaria domanda di rimborso avanzata dai contribuenti. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La peculiarità della fattispecie costituisce giusta ragione di compensazione delle spese dei gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il restante, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo deicontribuenti; condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizi
Sentenza Cassazione n. 21033/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris