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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024

Cassazione n. 40381/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 44/RG.16748 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente pericolosa posta in essere da soggetto pluri-recidivo, dichiarato delinquente abituale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 44/RG.16748 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente pericolosa posta in essere da soggetto pluri-recidivo, dichiarato delinquente abituale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 40381/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris