CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 38602/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avvèrso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/...sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] d1-5 -e/R9- dt4 .e/i/ 0 /lA ..y2,bk0 Cle-t NeAril31' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 - 14.4.2021 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto le richieste di riesame, proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza, emessa in data 24.3.2021, con cui il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei predetti, indagati, il solo [OSCURATO:PERSONA], del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], oltre ai connessi reati di detenzione e porto illegali di un fucile a canne mozze e ricettazione di auto Fiat panda (capi A, B e C), fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed entrambi, del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], oltre ai connessi reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capi D ed E), fatti commessi in Napoli-Ponticelli, il 2.11.2020; per entrambi, con le aggravanti della premeditazione, dell'utilizzo del metodo mafioso e della finalità di agevolare un sodalizio mafioso, e con la recidiva. La sera del 7.10.2020 [OSCURATO:PERSONA] veniva attinto alla schiena da colpi di arma da fuoco sparati dal passeggero di auto Fiat panda, poi dileguatasi. Trasportato all'ospedale, la vittima riferiva alla polizia giudiziaria di aver riconosciuto lo sparatore nell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, l'auto veniva incendiata e risultava essere di provenienza delittuosa. Dopo alcune ore, la polizia giudiziaria sottoponeva [OSCURATO:PERSONA] all'accertamento sulla presenza di residui di polvere da sparo, ma con esito negativo. La dinamica del fatto, siccome riferita dalla vittim. a, risultava confermata anche dalle immagini del sistema di video sorveglianza presente in loco. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] negava di aver riconosciuto colui che gli aveva sparato. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi, nel dicembre 2020, riferito di aver appreso dallo stesso Cardone che lo stesso aveva riconosciuto lo sparatore nell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Nella mattinata del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] veniva colpito all'avambraccio sinistro da un colpo di arma da fuoco; la vittima riferiva di essere stato raggiunto, mentre procedeva in auto, da una Fiat panda che lo aveva affiancato e dalla quale era stati sparati, contro di lui, diversi colpi di arma; aggiungeva di non aver potuto vedere in volto gli occupanti della Fiat panda. Tramite successiva attività captativa venivano intercettate diverse conversazioni nelle quali Rolletta affermava ai suoi interlocutori di aver riconosciuto lo sparatore in [OSCURATO:PERSONA], il quale era in compagnia del figlio di [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] iniziava percorso di collaborazione con gli inquirenti, dichiarando che gli autori dell'attentato in suo danno erano stati gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i fatti di sangue venivano collegati alla guerra di camorra in atto nel quartiere Ponticelli tra il gruppo egemone, facente capo ai clan [OSCURATO:PERSONA], Minichini e Casella, e 'quello facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], cui appartenevano le due vittime, e che si era distaccato dalla organizzazione dominante per contrasti sulla ripartizione dei profitti economici. 2. Il difensore di entrambi gli indagati ha proposto distinti atti di ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con l'unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria dei fatti ascritti, con riguardo alla utilizzabilità delle dichiarazioni, non verbalizzate, di [OSCURATO:PERSONA] e alla qualifica del dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al tentato omicidio di Cardone, la gravità indiziaria era stata fondata sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza della vittima, raccolte dalla polizia giudiziaria, ma non verbalizzate e smentite dal teste nelle successive sommarie informazioni testimoniali, dove aveva dichiarato di non aver riconosciuto lo sparatore. Le dichiarazioni, non verbalizzate ma, trasfuse nell'annotazione di servizio erano state acquisite in violazione del divieto di legge e dunque erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. Inoltre, la prova stub aveva dato esito negativo, sia per le mani che per naso ed orecchie. Ne segue che le dichiarazioni, de relato, di [OSCURATO:PERSONA] - e relative a quanto avrebbe appreso da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla individuazione dello sparatore nell'indagato [OSCURATO:PERSONA] - erano prive di riscontro. Quanto al tentato omicidio Rolletta, il quadro indiziario era costituito unicamente dalle dichiarazioni della vittima, il quale aveva anche intrapreso collaborazione, riferendo il proprio coinvolgimento in reati connessi; in particolare, Rolletta aveva ammesso di aver partecipato al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui era seguito, per ritorsione, il fatto in esame.Il dichiarante era dunque indagato per reati commessi nel medesimo contesto - la guerra di camorra in atto nel quartiere di Ponticelli - nel quale era stato commesso il reato rispetto al quale Rolletta era persona offesa. Il dichiarante, dunque, doveva essere assunto come indagato in procedimento connesso e le sue accuse dovevano essere confermate da riscontri esterni. 2.2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con l'unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria, con riguardo alla qualifica del dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. Il quadro indiziario era costituito unicamente dalle dichiarazioni della vittima, il quale aveva anche intrapreso collaborazione, riferendo il proprio coinvolgimento in reati connessi; in particolare, Rolletta aveva ammesso di aver partecipato al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui era seguito, per ritorsione, il fatto in esame. Il dichiarante era dunque indagato per reati commessi nel medesimo contesto - la guerra di camorra in atto nel quartiere di Ponticelli - nel quale era stato commesso il reato rispetto al quale Rolletta era persona offesa. Il dichiarante, dunque, doveva essere assunto come indagato in procedimento connesso e le sue accuse dovevano essere confermate da riscontri esterni. 3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati e vanno, perciò, respinti. Le censure relative al giudizio sulla gravità indiziaria, si fondano su rilievi processuali. 1. Quanto alle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], e relative ai fatti commessi il 7.10.2020 e ascritti al solo [OSCURATO:PERSONA], ne viene denunciata la inutilizzabilità, in quanto non verbalizzate e documentate unicamente in annotazione di servizio della polizia giudiziaria. Il motivo è infondato. A norma dell'art. 357 cod. proc. pen., è stabilito il principio secondo il quale la polizia giudiziaria documenta le attività svolte "secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini"; viene inoltre stabilito che di talune attività, fra le quali anche l'assunzione di informazioni ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., la polizia giudiziaria "redige verbale". Viene dunque posta la questione se siano utilizzabili le dichiarazioni rese, a distanza di poche ore dal fatto durante il ricovero in ospedale, da persona informata sui fatti (nella specie, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) e documentate dalla polizia giudiziaria mediante annotazione, e non mediante verbalizzazione. Il collegio rileva che non vi è un divieto normativo di documentazione delle dichiarazioni rese da soggetto informato sui fatti mediante mera annotazione della polizia giudiziaria. Infatti, se è vero che il codice processuale indica la documentazione tramite verbale, ai sensi degli artt. 134 e ss. cod. proc. pen., come quella da adottare nel caso di assunzione di informazioni, peraltro dell'alternativa modalità della annotazione non vi è un espresso divieto, che è previsto, ai sensi dell'art.350 cod. proc. pen., solo per le dichiarazioni, non spontante, rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore. D'altra parte, la verbalizzazione di un atto di assunzione di informazioni richiede, anche ove redatto solo in forma riassuntiva, una serie di adempimenti formali che possono essere incompatibili con le specifiche condizioni nelle quali la polizia giudiziaria può venirsi a trovare, in specie nell'immediatezza del fatto. Tale conclusione è confermata dalla scelta del legislatore, il quale, nel prevedere, all'art. 195 cod. proc. pen., il divieto di testimonianza della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese "da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)", l'ha, irivece, consentita "negli altri casi". E' dunque prevista come legittima una acquisizione di informazioni testimoniali, da parte della polizia giudiziaria, con modalità diverse dalla verbalizzazione, e la giurisprudenza (Sez. Un., Sentenza n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225469) ha riconosciuto che ciò può verificarsi qualora le "dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dal funzionario al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di p.g., ciascuno nella propria qualità" (vedi anche: Sez. 1, n. 42226 del 02/11/2005, Signorino, Rv. 232399; Sez. 1, n. 5965 del 11/12/2008, Manco, Rv. 243347; Sez. 1, n. 41090 del 04/07/2012, Morfei, Rv. 253374; Sez. 1, n. 25295 del 27/02/2014, Accetta, Rv. 259780).Il collegio, dunque, ritiene che, in assenza di un divieto di documentazione mediante annotazione delle informazioni testimoniali acquisite dalla polizia giudiziaria, siano utilizzabili per l'adozione di misure cautelari, e nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione ( Sez. 1, n. 35260 del 6/11/2020, FORESTIERI, Rv. 280224; Sez. 6, n. 51503 del 11/10/2018, F., Rv. 274155). L'ordinanza impugnata, che ha evidenziato come le informazioni fossero state assunte dalla persona offesa poche ore dopo il fatto, mentre si trovava in ospedale "con proiettili ritenuti in torace e in addome" e dunque in una situazione obiettivamente di eccezionale urgenza, ha fatto corretta applicazione dei principi ricordati, ritendo dunque utilizzabili, ai fini del giudizio sulla gravità indiziaria a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni rese in quel contesto da [OSCURATO:PERSONA] e documentate nella annotazione di servizio della polizia giudiziaria. 2. Con riguardo al quadro indiziario a carico dei ricorrenti in relazione al tentato omicidio, e reati connessi, di [OSCURATO:PERSONA], i ricorsi denunciano la inutilizzabilità del principale elemento di prova, costituito dalle dichiarazioni rese dalla vittima [OSCURATO:PERSONA], in quanto il dichiarante era stato assunto senza l'assistenza del difensore e senza le garanzie connesse al diritto di difesa pur essendo soggetto indagato di reato connesso o collegato (tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il motivo è infondato. La norma di cui all'art. 351, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel disciplinare le assunzioni di informazioni da parte di soggetto indagato/imputato di reato connesso o collegato al reato per cui si procede, prevede il diritto dell'esaminando alla assistenza del difensore, che dunque va "tempestivamente avvisato". Quanto all'accertamento della menzionata qualifica, è stato chiarito che "spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese" (Sez. Un., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584), senza che possa rilevare la successiva attribuibilità ed assunzione di quella qualità (Sez. Un., n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264482), né il fatto che in relazione al reato per cui si procede l'esaminando risulti essere persona offesa (Sez. Un., n. 12067 del 17/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246375). Si è poi precisato che l'esame va preceduto dagli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, lettere b) e c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 363 cod. proc. pen., norma applicabile anche nel caso di esame condotto dalla polizia giudiziaria. Infine, la sanzione processuale in caso di violazione della descritta disciplina è quella della inutilizzabilità erga omnes delle relative dichiarazioni, sanzione espressamente stabilita dall'art. 63 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244462; Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 280277). Ora, con riguardo al caso in esame, a prescindere dalla verifica se effettivamente fra il reato per cui si procede e il reato per il quale era indagato il dichiarante Rolletta vi fossero ragioni di connessione o collegamento, l'ordinanza ha dato atto che gli indizi di reità, nel reato connesso o collegato, a carico del dichiarante Rolletta erano emersi nel corso degli interrogatori successivi a quello, in data 4.12.2020, nel corso del quale Rolletta aveva dichiarato di aver riconosciuto lo sparatore e l'autista dell'auto nei ricorrenti. Si deve poi rilevare che le accuse a carico dei ricorrenti erano confermate anche dal materiale captativo acquisito, che ha documentato come, nei giorni successivi al fatto, la persona offesa avesse indicato ad alcuni suoi interlocutori di aver riconosciutDgli indagati come gli autori del fatto. La giurisprudenza ha precisato che "le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen." (Sez. Un., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714),e possono costituire riscontro ad una chiamata proveniente dalla stessa fonte dichiarativa (Sez. 1, n. 39330 del 24/09/2003, [OSCURATO:PERSONA]. 225999). 3. Vanno dunque respinti i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro