CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].,- intimati-Pag. 1 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza n. 225/2023 della CORTE d'APPELLO diCagliari – sezione distaccata di Sassari pubblicata il 6.7.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 29.7.2020, il Tribunale di Sassaridichiarava l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti delBanco di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’atto istitutivo del trust stipulato da MarlettaNatalina con atto pubblico 30.1.2013, avente a oggetto il fabbricato sito inTissi, località [OSCURATO:PERSONA], in catasto al f. 3, mapp. 957 e 959, el’autorimessa distinta al mapp. 958.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito nei confronti di NatalinaMarletta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dolendosi che il trust,costituito dalla Marletta dopo la notifica del decreto ingiuntivo n. 840/2010emesso dal Tribunale di Sassari e nelle more del procedimento esecutivon. 26/2011, nel vincolare la proprietà dell’immobile in favore dei figli delladisponente, era finalizzato a sottrarre il bene all’azione esecutivaesercitata per soddisfare il credito di euro 558.548,13 oltre accessori,vantato contro la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi fideiussoriMarletta Natalina e [OSCURATO:PERSONA], accertato con sentenza passata ingiudicato.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti e avevanocontestato l’esistenza del credito, per illegittimità delle condizioni con cuiera stato erogato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (debitore principale), edeccepita la nullità della fideiussione.[OSCURATO:PERSONA] contestualmente aveva proposto opposizione diterzo ex art. 404 cod. proc. civ. avverso la sentenza del Tribunale diSassari n. 1009/2012, resa nel procedimento di opposizione al decretoingiuntivo n. 840/2010, sul rilievo che la pretesa creditoria azionata dallabanca fosse lesiva del proprio diritto quale beneficiario del trust. NatalinaMarletta, invece, aveva proposto domanda riconvenzionale per farPag. 2 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026accertare la nullità, la annullabilità e la risoluzione della fideiussione per lestesse ragioni indicate da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], SamanthaLauria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., chiamati per l’integrazionedel contraddittorio, erano rimasti contumaci.Il Tribunale osservava che il credito vantato dalla banca era assistitodal giudicato formatosi a seguito del rigetto dell’opposizione a decretoingiuntivo e dell’inammissibilità dell’appello, oltre che dal rigetto delleopposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, e che non vi eracontestazione sull’esistenza, sulla natura del trust e sulla qualità delladisponente, dei beneficiari e sui relativi rapporti.L’azione revocatoria era accolta a fronte della costituzione di unpatrimonio separato elusivo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod.civ., non avendo la debitrice dimostrato di disporre di ulteriori beni ingrado di poter soddisfare il credito e in presenza di atto a titolo gratuitocompiuto in favore del nucleo familiare, i cui componenti (tuttimaggiorenni) non potevano essere ignari dell’esposizione debitoria delladisponente.2. La Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari consentenza pubblicata il 6.7.2023, rimasti contumaci [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravandoli dellespese del grado.Osservava la Corte d’appello, riguardo all’impugnazione per l’omessapronuncia sull’opposizione di terzo, che la sentenza n. 1009/2012 delTribunale di Sassari aveva rigettato l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo 840/2010 e l’appelloera stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ.Rispetto a tale giudicato [OSCURATO:PERSONA] non vantava all’epoca alcundiritto suscettibile di essere pregiudicato, per essere stato nominatobeneficiario del trust in un momento successivo al rigetto dell’opposizionee al consolidarsi del decreto ingiuntivo, mentre l’accoglimento dellaPag. 3 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026domanda revocatoria produceva solo effetti indiretti sulla posizione deibeneficiari del trust. [OSCURATO:PERSONA], terzo rispetto al definitivoaccertamento del credito verso il debitore principale e i fideiussori, non eralegittimato a proporre contestazioni sulla entità del credito e la validitàdella fideiussione a seguito del giudicato, il quale includeva anchel’accertamento della responsabilità solidale del fideiussore.Notava da ultimo la Corte d’appello che, quanto alla verifica dellalegge applicabile al trust in base all’art. 15 della Convenzione dell’Aja, nonsi discuteva in lite della validità del trust e della sua efficacia nel territorioitaliano, ma della sua inopponibilità al creditore del disponente ai fini dellatutela ex art. 2740 cod. civ.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorronoRiccardo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. Resiste concontroricorso il [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, commasecondo, n. 4, cod. proc. civ.Si dolgono della motivazione resa dalla Corte d’appello in ordine alladomanda ex art. 404 cod. proc. civ., là dove è stato affermato che era“carente di legittimazione attiva”, perché non vantava “un dirittoautonomo preesistente alla pronuncia giudiziale opposta”. Talemotivazione, secondo il ricorrente, è “incomprensibile e, come tale,meramente apparente”.Gravemente viziata, altresì, è la motivazione, là dove si fariferimento al giudicato sull’entità del credito e sulla validità della garanziapersonale, poiché l’esistenza di un giudicato non è mai di impedimento auna domanda di opposizione di terzo.Pag. 4 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026Con il secondo motivo denunziano, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 404cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] si duole che Corte d’appello, senza che sia datocomprenderne la ragione, ha valorizzato il momento di nascita del debitodella Marletta nei confronti della banca e lo ha poi posto in relazione alladata di costituzione del trust. Senonché, la preesistenza del diritto delterzo non è prevista dall’art. 404 cod. proc. civ., né rileva la natura direttao indiretta del pregiudizio, ma solo quest’ultimo in ragione dell’azioneesecutiva sul bene di cui il terzo è beneficiario.Con il terzo motivo denunziano, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziocostituito dalla preesistenza del trust, risalente al gennaio 2013, rispettoalla pronuncia del novembre 2013 che ha reso definitivo il decretoingiuntivo.La Corte d’appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è divenuto beneficiariodel trust in un momento successivo al rigetto dell'opposizione e alconsolidamento del decreto ingiuntivo, ma ha omesso di considerare che iltrust è del gennaio 2013, mentre la pronuncia della Corte d’appello, resa aconclusione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, è del novembre 2013.La decisività della circostanza emerge per il solo fatto che la Corted’appello ha ritenuto essere determinante la preesistenza del diritto delterzo rispetto alla definizione del giudizio oggetto di opposizione.Con il quarto motivo denunziano, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 324 e 404 cod. proc.civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ.[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’appello, nel dar rilievoall’assunzione della posizione di beneficiario del trust in epoca successivaal consolidarsi del decreto ingiuntivo (gennaio 2013), erroneamente hapreso in considerazione il giudicato «sostanziale» contenuto nella sentenzadel Tribunale di Sassari di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo,Pag. 5 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026mentre avrebbe dovuto far riferimento a quello «formale» integrato dallasentenza della Corte d’appello (novembre 2013), che si forma quando siesauriscono i mezzi ordinari di impugnazione. Giudicato, quest’ultimo,successivo all’assunzione della qualifica di beneficiario del trust.Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione”degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.[OSCURATO:PERSONA] si duole non essersi considerata tanto dalTribunale, quanto dalla Corte d’appello, la nullità della fideiussione o la«revoca» per dolo, errore e inadempimento sul rilievo della formazione delgiudicato in ordine al credito della banca e al carattere irretrattabile dellaresponsabilità solidale del fideiussore, nonché per non essere allegatoalcun profilo di invalidità e/o di risoluzione nel procedimento diopposizione al decreto ingiuntivo.Senonché, l’effetto del giudicato attribuito dalla Corte d’appellocontrasta con l’interpretazione resa da Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n.9479, in base alla quale il giudice deve verificare, anche d’ufficio, se ilvaglio giudiziale precedente sia stato esteso alle specifiche questioni ditutela del consumatore. Verifica d’ufficio estensibile anche nel caso di ungiudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., dove le questioniconsumeristiche non siano state esaminate.Con il sesto motivo denunziano, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod.proc. civ.Si dolgono del carattere apparente, perplesso e incomprensibile dellamotivazione resa dalla Corte d’appello, là dove risulta affermato che “nonsi discute della validità del Trust e della sua efficacia nel territorio italiano,bensì della sua inopponibilità al creditore del disponente”. Quantosostenuto dalla Corte d’appello è macroscopicamente contraddittorio,poiché la finalità della domanda attorea è proprio quella di rendereinefficace il trust.Pag. 6 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione”degli artt. 2740 cod. civ. in relazione agli artt. 2 e 15 della convenzionedell’Aja del 1° luglio 1985 ratificata in Italia con la l. 364/1989.Lamentano che in primo e in secondo grado hanno eccepitol’impossibilità per la banca di superare la segregazione patrimonialederivante dal trust, perché in mala fede e incorsa in abuso del diritto. Diqui, la richiesta di inammissibilità della domanda ex art. 2901 cod. civ. inbase all’art. 15 della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, che escludela tutela del terzo in mala fede.La Corte d’appello, invece, ha erroneamente interpretato la normadella convenzione in modo tale da impedire al trust di avere alcun effettonell’ordinamento italiano, mentre l’efficacia segregativa deve intendersiillimitata, anche in ipotesi dell’azione revocatoria, salvo che non ricorranoipotesi di violazione delle norme indicate dall’art. 15, ma in questo caso ènecessario indicare quale sia la violazione e la norma interna impattantesulla segregazione.2. Il primo motivo è inammissibile.La censura si colloca fuori dal perimetro del sindacato di legittimitàdella motivazione nei limiti del c.d. «minimo costituzionale», alla streguadel quale è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione»” (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,Pag. 7 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026nn. 8053 e 8054; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez. VI-3,25 settembre 2018, n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).I ricorrenti, peraltro esordendo nei loro rilievi con quanto si legge apagina 10 (secondo capoverso), dove però la Corte d’appello ha riportatol’eccezione dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. a proposito del difettodi legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] a proporre l’opposizione di terzo, “nonpotendo vantare un diritto autonomo preesistente rispetto alla pronunciagiudiziale opposta”, si sono limitati a esporre meri rilievi dubitativi rispettoal contenuto della motivazione.La corte d’appello, invece, ha adeguatamente esplicato il percorsoargomentativo sul presupposto dell’inesistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] di unasituazione suscettibile di essere pregiudicata dall’accertamento, copertodal giudicato, intervenuto inter alios in merito alla entità del credito deldebitore principale ([OSCURATO:SOCIETA].) e alla responsabilità solidale delfideiussore (Marletta), ma destinato a produrre indirettamente il proprioeffetto sulla posizione del beneficiario del trust a seguito dell’esperimentodell’azione revocatoria da parte della banca nei confronti della disponente.3. Il sesto motivo è inammissibile.La censura non si discosta dalle medesime criticità sopra riportate aproposito dei limiti al sindacato di legittimità della motivazione. Infatti, iricorrenti assumono come palesemente contraddittoria la motivazione, làdove si evoca, da un lato, il profilo della validità ed efficacia del trust(ritenuto estraneo al tema della decisione), dall’altro, quello della suainopponibilità al creditore del disponente. I ricorrenti, tuttavia, omettonodi considerare che la valutazione del giudice dell’appello è stata effettuatanella prospettiva della (pacifica) possibilità di agire ai sensi dell’art. 2901cod. civ., a tutela della generica garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod.,civ. in presenza di un atto dispositivo da parte del debitore, che sia dipregiudizio alle ragioni del creditore.4. Il secondo motivo è infondato.Pag. 8 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il [OSCURATO:PERSONA], nel censurare la sentenza impugnata per la valorizzazioneda parte della Corte d’appello del momento di nascita del debito dellaMarletta nei confronti della banca, e per averlo posto in relazione con ladata di costituzione del trust, opina che l’art. 404 cod. proc. civ. nonprevede il requisito della preesistenza del diritto del terzo, né distingue tranatura diretta o indiretta del pregiudizio.È stato costantemente affermato da questa Corte che “l'opposizioneordinaria di terzo, di cui al dell'art. 404 c.p.c., comma 1, non può essereesperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto algiudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro iquali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al beneoggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nelcontempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato ocostituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicatiin un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato”(v. Cass., sez. II, 13 febbraio 2007, n. 3087; Cass., sez. II, 23 aprile2007, n. 9647; Cass., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23289; Cass., sez. III,13 marzo 2009, n. 66179; Cass., sez. III, 20 luglio 2022, n. 22710; Cass.,sez. II, 3 maggio 2024, n. 11961; Cass., sez. II, 30 luglio 2024, n. 21230).Dovendo il diritto del terzo, autonomo e incompatibile con il rapportoaccertato nella sentenza opposta, essere rapportato al bene oggetto dellacontroversia, appare evidente come rispetto alla pretesa della bancaazionata in via monitoria nei confronti del debitore principale e delfideiussore il [OSCURATO:PERSONA] non potesse reclamare alcunché e, conseguentemente,non potesse neppure proporre opposizione di terzo ex art. 404, commaprimo, cod. proc. civ. rispetto alla sentenza 1089/2012 del Tribunale, concui è stata rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confrontidel debitore principale e del fideiussore. Né tale legittimazione èvalorizzabile ex post in base al pregiudizio di fatto e non di diritto, stante ilcarattere inter alios della sentenza resa in sede di procedimento diopposizione ex art. 645 cod. proc. civ., nel quale il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbePag. 9 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026potuto in alcun modo intervenire data la sua estraneità al rapportoaccertato in quella sede.5. Il quarto motivo è infondato.Secondo i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe erroneamentevalorizzato il giudicato sostanziale sull’opposizione al decreto ingiuntivo,mentre avrebbe dovuto considerare il momento di formazione del giudicatoformale, creatosi a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appellocontro la sentenza 1009/2012 del Tribunale. Quanto sostenuto dalricorrente a proposito del preteso divario temporale tra giudicatosostanziale e giudicato formale è del tutto destituito di fondamento, nonchéirrilevante.In primo luogo, il giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ., ossial’accertamento del contenuto della sentenza, si forma contestualmenteall’esaurimento dei mezzi di impugnazione ordinaria ex art. 324 cod. proc.civ., del quale è il riflesso e non ne potrebbe prescindere (v., ex plurimis,Cass., sez. II, 21 febbraio 2019, n. 5138), sì che, una volta divenutairrevocabile la pronuncia in rito della Corte d’appello sull’inammissibilitàdell’impugnazione, si è determinato l’effetto di consolidamento dellapronuncia di merito del Tribunale di rigetto dell’opposizione al decretoingiuntivo.In secondo luogo, potendo proporsi l’opposizione di terzo ordinaria daparte di chi, in relazione al bene oggetto di controversia, possa vantare unproprio diritto, autonomo e, allo stesso tempo, incompatibile con il rapportogiuridico accertato, risulta irrilevante, una volta esclusa tale condizione,stabilire quando si sia formato il giudicato.6. Il terzo motivo è inammissibile.La censura svolta - non aver considerato la Corte d’appello chel’istituzione del trust risale al gennaio 2013, mentre la decisione resa aconclusione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, è delnovembre 2013 - è estranea al paradigma dell’art. 360, comma primo, n.5, cod. proc. civ., il quale presuppone la sussistenza di un fatto decisivoPag. 10 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non considerato dalgiudice del gravame.I ricorrenti non hanno indicato quale sarebbe il fatto omesso,dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modoa «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024,n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106), masi sono limitati alla mera prospettazione della «questione» dellaprecedente istituzione del trust rispetto alla formazione del giudicatosull’opposizione al decreto ingiuntivo, così riproponendo la medesimaquestione rappresentata con il secondo motivo.7. Il quinto motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 324 cod. proc. civ.e 2909 cod. civ., asseritamente, secondo l’interpretazione resa da Cass.,Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479.Infatti, la pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 9479/2023 hadelineato la procedura da osservare a fronte del «superamento» delgiudicato per effetto della mancata opposizione di un decreto ingiuntivo,reso in assenza della verifica pregiudiziale sulla presenza di clausoleabusive, all’interno di un procedimento a cognizione sommaria acontraddittorio differito, al fine di determinare un riallineamento dellaposizione squilibrata del consumatore rispetto all’ingiungente. In altritermini, le Sezioni Unite hanno definito i compiti del giudice e le modalitàdi esercizio di tutela delle parti nella fase monitoria e nella eventuale faseesecutiva, qualora sia coinvolto un debitore che abbia la qualità diconsumatore, stante il compito di “rinvenire nel sistema l'apparato ditutela giurisdizionale che garantisca appieno l'effettività del dirittoeurounitario”, restituendo al giudice della cognizione l'accertamento sullaviolazione della tutela consumeristica.Pag. 11 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026Tale non è il caso di specie, poiché il decreto ingiuntivo n. 840/2010emesso dal Tribunale di Sassari fu opposto, dal debitore principale e dallaMarletta quale fideiussore, e rigettato nel merito con la sentenza n.1009/2012, tanto più che la Marletta non risulta aver “allegato alcunprofilo di invalidità e/o di causa risolutiva della fideiussione nelprocedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed avendo il tribunalestatuito positivamente sull'esistenza del credito e sulla concorrenteresponsabilità del fideiussore, pronuncia che presuppone la validità dellagaranzia” (sentenza impugnata, pagina 11, secondo capoverso).A questo si aggiunga che la ricorrente, in violazione del principio dispecificità ex art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., ha omesso diprecisare sulla base di quali atti acquisiti al giudizio si sarebbe potutoesplicare il rilievo d’ufficio del mancato rispetto della tutela consumeristicain sede di concessione del decreto ingiuntivo.8. Il settimo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod.proc. civ.I ricorrenti, nel denunciare la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2740 cod. civ. in relazione agli artt. 2 e 15 della convenzione dell’Ajadel 1° luglio 1985 (ratificata in Italia con la l. 364/1989), rilevano come inprimo e in secondo grado avessero eccepito l’impossibilità di superare lasegregazione patrimoniale data dal trust da parte della banca, perché inmala fede e agente con abuso del diritto. Da ciò la richiesta diinammissibilità della domanda ex art. 2901 cod. civ. in base all’art. 15della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, che esclude la tutela delterzo in mala fede.La corte d’appello, asseritamente, ha erroneamente interpretato lanorma della convenzione in modo tale da impedire al trust di avere alcuneffetto nell’ordinamento italiano, mentre l’efficacia segregativa deveintendersi illimitata, anche in ipotesi di domanda revocatoria, salvo chenon ricorrano ipotesi di violazione delle norme indicate dall’art. 15, ma inPag. 12 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026questo caso è necessario indicare quale sia la violazione e la normainterna impattante sulla segregazione.8.1. I ricorrenti, in primo luogo, hanno dedotto in questa sede in modoassertorio l’esistenza della mala fede della banca, omettendo di precisaresulla base di quali atti processuali e documenti ne fossero stati investiti igiudici del merito.La corte d’appello ha reso una corretta interpretazione dell’art. 15della convenzione dell’Aja per aver ritenuto che non erano in discussionela validità del trust e la sua efficacia nel territorio italiano, ma la sua nonopponibilità al creditore della disponente ai fini della tutela della genericagaranzia patrimoniale, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., aggiungendo che“alcuna censura, infine, risulta proposta avverso le argomentazioniutilizzate dal primo giudice per ritenere sussistenti i presupposti soggettivied oggettivi della domanda revocatoria” (pagina 11, righe 17 e 18).Da tanto deriva che la Corte d’appello, uniformandosi all’indirizzoespresso da questa Corte, ha correttamente deciso a proposito della nonopponibilità al creditore del disponente del trust dell’atto a titolo gratuito,istituito in favore dei figli-beneficiari dopo il sorgere del debito, in quantofinalizzato alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti (v. Cass., sez.I, 15 aprile 2019, n. 10498; Cass., sez. III, 30 settembre 2019, n. 24212;Cass., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25926; Cass., sez. III, 6 luglio 2020,n. 13883; Cass., sez. III, 6 settembre 2023, n. 25964).Il motivo svolto, inoltre, non offre elementi per mutare il citatoorientamento.L’art. 15 della convenzione si occupa della legge inderogabilmenteapplicabile, in base alle regole del conflitto del foro, a talune materie,prevedendone la prevalenza sulla legge del trust. L'istituzione di un trust,infatti, non può consentire di violare norme, alle quali non si possaderogare, “mediante la manifestazione di volontà”, secondo quantoprevisto dalla legge individuata sulla base delle norme di conflitto del foro.Pag. 13 di 14Numero registro generale 4141/2024Numero sezionale 4973/2025Numero di raccolta generale 12135/2026Data pubblicazione 30/04/2026Va al riguardo ribadito che “l'opponibilità, nei confronti dei terzicreditori, del trust previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1°luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolatadalla legge del disponente ma dalla lex fori, trattandosi di norme poste atutela dei creditori per il caso di insolvibilità, alle quali non è possibilederogare mediante una manifestazione di volontà, secondo quantoprevisto dall'art. 15, lett. e), della medesima Convenzione” (v. Cass., Sez.Un., 1° ottobre 2025,n. 26471; Cass., sez. I, 3 luglio 2025, n. 18084).9. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma dieuro 8.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 14 di 14