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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44168/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo dì ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 130 cod. proc. pen. riguardante la correzione della data del fatto di cui al capo A), unico non prescritto, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della motivazione resa in sentenza, ove si giustifica l'evidente errore, desumibile sia dagli atti di indagine dai quali risultava che i fatti contestati erano coevi alle denunce che dalla stessa prospettazione difensiva secondo la quale i fatti contestati risalivano al 2009, come precisato nei motivi aggiunti; rilevato pertanto, che il suddetto motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere e ensore Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo dì ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 130 cod. proc. pen. riguardante la correzione della data del fatto di cui al capo A), unico non prescritto, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della motivazione resa in sentenza, ove si giustifica l'evidente errore, desumibile sia dagli atti di indagine dai quali risultava che i fatti contestati erano coevi alle denunce che dalla stessa prospettazione difensiva secondo la quale i fatti contestati risalivano al 2009, come precisato nei motivi aggiunti; rilevato pertanto, che il suddetto motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere e ensore Presidente
Sentenza Cassazione n. 44168/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris