CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo del ricorso e inammissibilità nel resto; per [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo del ricorso e inammissibilità nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di T.[[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di TRANI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi dei ricorsi e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accogliento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 6/7/2022, decidendo sull'appello promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti, preso atto della parziale rinuncia ai motivi da parte dei predetti imputati, ha provveduto a rideterminare la pena in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concedendo loro le circostanze attenuanti generic:he con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub capo 1) della rubrica per non avere commesso il fatto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata al capo 6) della rubrica, ritenuta la continuazione tra il reato di cui al presente procedimento e quello oggetto di precedente condanna irrevocabile (Corte appello di Bari n. 800/18 irr. il 6/2/19), ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in quella complessiva di anni cinque di reclusione ed euro 4.400,00 di multa; ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la pronuncia di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione i suindicati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: mancanza di motivazione su punti decisivi del tema oggetto della decisione, nonché, nella parte esistente, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. La Corte d'appello, nonostante la rinuncia ai motivi di appello inerenti alla penale responsabilità dei due imputati per i reati contestati, avrebbe dovuto, seppur succintamente, motivare adeguatamente la sentenza anche con riferimento alla sussistenza dei delitti contestati ai predetti. Invece, il giudice del gravame si è limitato a prendere atto della rinuncia ai motivi. Le determinazioni del giudicante a seguito della rinuncia ai motivi d'appello relativi alla responsabilità non sottraggono lo stesso dal potere dovere di valutare in concreto la vicenda, né tantomeno lo esime dall'obbligo di motivare la sentenza. 4. [OSCURATO:PERSONA] motivo: difetto di motivazione in ordine alla confermata qualifica di promotore ed organizzatore. Pure in presenza di una doppia conforme, si registrano, nella specie, motivazioni manifestamente differenti ed illogiche in ordine alla conferma del ruolo in questione, che ha determinato la fissazipne di una pena di ben 16 anni di reclusione, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Si attribuisce al Vispo il ruolo di promotore ed organizzatore del sodalizio, nonché di principale destinatario dell'ingente quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana, illecitamente esportata dallo Janku. Nella contestazione si legge che egli avrebbe avuto il ruolo di pianificare e predisporre le operazioni logistiche di deposito e di smistamento della sostanza stupefacente che giungeva nel territorio italiano; di rifornire di vitto e alloggio gli scafisti inviati dal complice albanese, di mantenere con lui contatti telefonici esclusivi attraverso utenze dedicate, di reperire armi da mettere a disposizione dell'associazione. Il primo giudice, a folio 20, aveva sostenuto che Janku svolgesse il ruolo di fornitore di ingenti quantitativi di droga e Vispo quello di acquirente per la successiva cessione a terzi. A fronte di tale ricostruzione la difesa aveva eccepito l'impossibilità di ritenere l'appellante promotore o organizzatore del sodalizio capeggiato da Janku. Si poneva in evidenza che: non risultava affatto che il prevenuto avesse predisposto una rete per la vendita dello stupefacente, né che avesse la disponibilità economica per partecipare all'acquisto delle costose partite di stupefacenti inviate da Janku; non risultava che lo stesso avesse mai contrattato con l'albanese acquisti di stupefacente„ né che avesse mai inviato danaro al medesimo, limitandosi, di volta in volta, a fornire allo Janku un aiuto logistico in loco; il giudice nella sentenza di primo grado evidenzia come fosse Janku, per conto suo, a finanziare e curare ogni aspetto delle operazioni, scegliendo gli scafisti, procurando i mezzi in Albania e determinando le modalità di trasporto; lo stupefacente non era in alcun modo destinato al Vispo, bensì a Janku stesso o ad altri soggetti rimasti ignoti, collegati unicamente all'albanese, di cui Vispo ignorava finanche l'identità; al Vispo per la collaborazione prestata di volta in volta veniva promessa da Janku una minima parte del carico. Risulta quindi assolutamente indimostrata, ed anzi chiaramente contraddetta dalle risultanze prpcessuali, la tesi accusatoria secondo cui sarebbe stata predisposta in Italia da Vispo e da altri baresi una struttura logistica per l'introduzione dello stupefacente tramite gli scafisti. Tutti i rilievi difensivi sull'argomento sono stati ignorati dai giudici di merito: non è stata fornita una corretta interpretazione delle fonti di prova, non è stata offerta risposta esaustiva alle deduzioni difensive, non sono stati applicati correttamente i criteri della logica. La sentenza impugnata tenta di sostenere che il ruolo svolto dal ricorrente nell'ambito dei reati scopo allo stesso ascritti sarebbe suscettibile di rivelare la sua veste di organizzatore. Si abbandona in tal modo il ruolo di "capo" riconosciuto dal giudice di prime cure, che aveva ritenuto Vispo capo del sodalizio unitamente allo Janku, definendolo acquirente delle forniture di Janku. E' evidente in motivazione la confusione tra ruolo di organizzatore del sodalizio contestato al capo 1 della rubrica e l'ipotesi prevista dall'articolo 112, comma 1, r. 2 cod. pen.; le condotte indicate da pagina 23 a pagina 27 cella sentenza non consentono, alla stregua della concorde giurisprucenza di legittimità, di individuare nella condotta serbata dal ricorrente il ruolo di organizzatore del sodalizio. Secondo motivo: mancanza grafica della motivazione in relazione alla fissazione della pena base, all'entità della riduzione della pena per la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ed alla entità dei singoli aumenti stabiliti per la continuazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] unico: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento al reato di cui agli articoli 223, comma 1, 216, comma 3, R.D. 16 Marzo 1942 n. 267 e 73 d.P.R. 309/90. Con i motivi di appello, corredati da apposita produzione documentale, si è rappresentato alla Corte territoriale l'insussistenza dei reati contestati a carico dell'imputato e l'assenza di profili di rilevanza penale riferibili alla condotta del medesimo. In subordine, si è richiesto il riconoscimento della fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione ai diversi episodi contestati. Gli argomenti fondanti tali richieste sono stati del tutto disattesi e non valutati nella parte motiva della sentenza che si impugna. Il giudice a quo avrebbe dovuto, quantomeno sinteticamente, indicare i motivi per i quali ha ritenuto provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato. 6. [OSCURATO:PERSONA] unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62-bis, 133 e 81 cpv. cod. pen.; riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ed operanti nella massima efficacia diminuente; complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, specie con riferimento ai fatti-reato giudicati in continuazione. La sentenza della Corte di merito sarebbe viziata da un macroscopico ed insanabile vizio motivazionale, in quanto non ottempera alle prescrizioni dettate dalle Sezioni Unite in materia di determinazione della pena per i reati è stato riconosciuto il vincolo della continuazione. La pena comminata al ricorrente è stata genericamente determinata quanto agli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione. Il giudice si è quindi sottratto all'obbligo motivazionale stabilito dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia numero 47127/2021, che impone di calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. 7. [OSCURATO:PERSONA] unico: mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte d'appello motiva in relaz one al giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti generiche, oggetto di specifico gravame. Illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello motiva in relazione agli articoli 62-bis e 133 cod. pen, oggetto specifico di gravame. La Corte d'appello, nella impugnata sentenza, non ha reso adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti generiche. Il tessuto motivazionale non appare persuasivo nella parte in cui conferma il giudizio di equivalenza attraverso il mero riferimento al certificato penale ed alla natura dei precedenti penali a carico del ricorrente, senza ..:uttavia fornire sul punto alcuna incisiva argomentazione. La difesa, nell'atto d'appello ed in sede di discussione, aveva evidenziato come il giudice di primo grado, avendo escluso la recidiva a carico dell'imputato, avesse di fatto ritenuto che le pregresse condotte criminose poste in essere dallo stesso non fossero indicative di una perdurante inclinazione al delitto e che le stesse non avessero in alcun modo influito quali fattori criminogeni per la commissione del reato. La Corte territoriale, nella parte argomentativa della sentenza, ha omesso di confrontarsi sul piano strutturale e sul piano logico con tutte le deduzioni difensive. 8. [OSCURATO:PERSONA] motivo: inosservanza dell'articolo 597 cod. pen. per violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all'aumento di pena a titolo di continuazione per il fatto di cui al capo 6 della rubrica; inosservanza o erronea applicazione degli articoli 69 cod. pen., 132 e 133 cod. pen., mancanza di motivazione in merito al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto ed in relazione alla erogazione di una sanzione prossima al massimo edittale per la condotta di cui al capo 6 della imputazione. Quanto alla inosservanza dell'articolo 597 cod. proc. pen., la difesa osserva: la Corte territoriale si occupa del profilo riguardante la dosimetria della pena da erogare a carico del E ressani alle pagine 46 e seguenti quella impugnata sentenza. In favore dell'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante. Sebbene l'imputato annoveri un solo precedente penale, la Corte territoriale, dopo avere assolto l'odierno ricorrente dalla fattispecie associativa, ha riconosciuto, accogliendo il relativo motivo di gravame, la sussistenza della continuazione con un reato per il quale l'imputato è stato precedentemente giudicato e condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 2400,00 di multa. Ha individuato il reato più grave in quello oggetto della pronuncia definitiva. L'aumento di pena rispetto al reato più grave è stato determinato in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2000,00 di multa. Per il reato sub capo 6 delal rubrica era stato previsto dal giudice di prime cure, a pagina 268 della sentenza, l'aumento di pena di mesi sei di reclusione. La motivazione sulla quale si basa l'aumento determinato è del tutto illogica e incoerente con il sistema. In assenza di impugnazione del pubblico ministero in ordine alla quantificazione della pena a titolo di aumento per la continuazione, la statuizione di mesi sei di reclusione prevista dal primo giudice per il capo 6 della imputazione, individuato come reato satellite in entrambe le pronunce, doveva reputarsi ormai definitiva. Motivo secondo: inosservanza o erronea applicazione degli articoli 69, 132 e 133 cod. pen.; mancanza di mctivazione in merito al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto ed in relazione alla erogazione di una sanzione prossima al massimo edittale per la condotta di cui al capo 6) della rubrica. 9. [OSCURATO:PERSONA] primo: mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte d'appello motiva in relazione al giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti oggetto di specifico gravame. Motivo secondo: illogicità o mancanza della motivazione in relazione agli articoli 62-bis e 133 cod. pen., oggetto di specifico gravame. La Corte d'appello di Bari non ha reso adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti formulato dal primo giudice. Il tessuto motivazionale non appa-e persuasivo nella parte in cui conferma il giudizio di equivalenza attraverso il mero riferimento al certificato penale e alla natura dei precedenti penali a carico del ricorrente. La difesa aveva, in sede di discussione, evidenziato come giudice di primo grado, avendo escluso la recidiva a carico dell'imputato, avesse ritenuto che le pregresse condotte criminose poste in essere dallo stesso non fossero assolutamente indicative di una perdurante inclinazione al delitto e che le stesse non avessero in alcun modo influito sulla commissione del reato sub iudice. La Corte territoriale nella parte argomentativa della sentenza ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive. 10. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata nella disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen. dell'immobile sito in Sannicandro di Bari, alla stessa intestato. Primo motivo: violazione di legge con riferimento all'art. 240 bis cod.pen. per erronea applicazione della discipl na sulla confisca. Mancanza di motivazione sul punto, ovvero sui punti decisivi del tema oggetto della decisione, nonché, nella parte esistente, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato, nonché dagli atti del procedimento allegati ai fini dell'autosufficienza del ricorso. la Corte di appello ha errato nel ritenere l'immobile oggetto di confisca riconducibile all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenendo detto bene nella disponibilità di quest'ultimo. Il percorso argomentativo intrapreso dalla Corte di appello è viziato da illogicità e contraddittorietà e, pertanto, non consente di ritenere provata la riconducibilità dell'immobile in parola alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnata sentenza ha ritenuto riconducibile al Volpe l'immobile, avendo questi intrattenuto rapporti con il consulente finanziario, [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il mutuo necessario per acquistare il bene. Labate, promotore finanziario, ha semplicemente curato le pratiche a beneficio esclusivo di [OSCURATO:PERSONA], affinché questa ottenesse il mutuo necessario per l'acquisto dell'immobile. Il fatto che Volpe abbia intrattenuto rapporti con il promotore finanziario non dimostra la riconducibilità dell'immobile alla sua persona. Gli oneri derivanti dal mutuo sono ricaduti interamente sulla persona d [OSCURATO:PERSONA], la quale, come ampiamente dimostrato e ammesso in sentenza, aveva un impiego lavorativo idoneo a far fronte ai relativi pagamenti mensili. In definitiva, la mera opera di mediazione tra la banca e l'acquirente non rappresenta affatto una valida prova che l'immobile sia stato acquisito con i proventi illeciti del Volpe. Quanto affermato in sentenza è frutto di mere presunzioni. I giudici hanno ignorato i dati riguardanti la capacità reddituale dell'istante e la provvista con cui sono state onorate le rate di mutuo. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione alla mancata audizione di [OSCURATO:PERSONA], manifesta illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni a sostegno del decisum r sultante dal testo stesso della sentenza impugnata nonché dagli atti del procedimento. I giudici di merito hanno rigettato, in modo immotivato e incoerente, la richiesta istruttoria concernente l'esame del consulente finanziario [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rivestito un ruolo fondamentale nella vicenda in oggetto. L'audizione del teste avrebbe permesso alla istante di dimostrare le proprie ragioni a sostegno della richiesta di revoca della disposta confisca.11. I difensori degli imputati hanno depositato innanzi a questa Corte memorie e motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] la difesa ha depositato memoria difensiva nella quale, riportandosi ai motivi principali, deduce violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90; lamenta mancata applicazione dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 74, comma 1, d.P.R. 309/90; omessa motivazione rispetto al devoluto, manifesta illogicità della motivazione e motivazione apparente. In favore di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata memoria difensiva nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento. In favore di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata memoria difensiva nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] la difesa, nella memoria depositata in data 17 maggio 2023, invoca, alla luce della modifica introdotta dalla legge 150/2022, la declaratoria d'improcedibilità per i reati di furto di cui ai capi 27, 28, 29, 30 e 32 della rubrica per mancanza di valida querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati, per le ragioni di seguito indicate, devono essere dichiarati tutti inammissibili, ad eccezione di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deve essere rigettato. 2. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si osserva come i due imputati abbiano rinunciato ai motivi di appello, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., esprimendo la volontà di mantenere fermi solo i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di bilanciamento. Secondo consolidato orientamento della Cone di legittimità, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passadgio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongano censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati o si richieda che siano rilevate d'ufficio questioni attinenti ai motivi rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006: "La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)"; precederti conformi: n. 9857 del 2015 Rv. 262448 - 01; n. 40278 del 2016 Rv. 268198 - 01; n. 50750 del 2016, Rv. 268385 - 01). La declaratoria di inammissibilità del ricorso non consente di accedere alla richiesta difensiva, proposta nella memoria depositata innanzi a questa Corte, di dichiarare l'improcedibilità dei reati di furto di cui ai capi 27, 28, 29, 30 e 32 della rubrica, per mancanza di valida querela alla luce della intervenuta modifica dell'art. 624 cod. pen. a seguito della entrata in vigore della legge 150/2022. Deve invero ribadirsi il condivisibile orientamento secondo il quale, in relazione al reato di furto, l'improcedibilità per difetto di querela, in conseguenza del diverso regime di procedibi ità sopravvenuto alla proposizione del ricorso, non prevale sulla inammissibilil:à del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. giudicato sostanziale (vedi Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176, che richiama Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Inammissibile è il ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello riguardante il ruolo di promotore e organizzatore del sodalizio, come contestato nella rubrica elevata a suo carico. Il giudice di primo grado aveva evidenziato il ruolo preminente svolto dal ricorrente nell'ambito del sodalizio (cfr. pag, 24 della sentenza di primo grado:"[OSCURATO:PERSONA] rivestiva una posizione apicale; era colui che aveva intessuto contatti costanti con lo Janku, avviando una vera e propria attività imprenditoriale organizzata per il trasporto dall'Albania all'Italia di cospicue quantità di sostanze stupefacenti, utilizzando i partecipanti al sodalizio. si era servito, peraltro, dei sodali per mettere in atto furti di imbarcazioni ed altri mezzi e/o beni ritenuti utili per rivenderli a ricettatori essendo "a capo" anche della parallela associazione dedita all'attività precatoria"). La Corte di appello, attraverso una puntuale analisi del comportamento serbato dal ricorrente in occasione dei singoli reati fine (capi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10), richiamati alle pagine 23 e seguenti della motivazione, IO ha ritenuto che dovesse essere riconosciuta in capo al ricorrente la qualifica di organizzatore del sodalizio. La precisazione non contrasta con quanto ritenuto dal primo giudice, il quale, in presenza di una contestazione che comprende indistintamente i due ruoli, pur avendo ripetutamente affermato in motivazione che il Vispo fosse a "capo" del sodalizio, non ha mancato di evidenziare in diversi passaggi anche il suo ruolo di organizzatore. Le censure mosse nel ricorso non sono suscettibili di rivelare aspetti di criticità nel ragionamento spiegato dalla Corte di appello, la quale, per ciascun reato fine ha evidenziato come il ricorrente fosse particolarmente attivo nell'assumere iniziative, nel dare ordini agli altri sodali, nel pianificare e dirigere le attività, nel reperire i mezzi occorrenti per realizzare il traffico degli stupefacenti provenienti dall'Albania. Le argomentazioni svolte nel ricorso, tese ad avvalorare la mancata ricorrenza del ruolo di organizzatore assunta dall'imputato nell'ambito del sodalizio, prospettano una diversa interpretazione delle emergenze probatorie, la quale, come è noto, non può essere delibata in questa sede al cospetto di una motivazione sostenuta da conferente apparato argomentativo e scevra da aporie logiche. Del tutto privo di argomentazioni a sostegno è il richiamo all'art. 112, comma 1, n. 2 cod. pen., la cui ricorrenza non si attaglia al caso in esame: l'aggravante in parola si riferisce alla commissione del reato in concorso con altri soggetti, prevedendo un inasprimento della pena per colui il quale abbia promosso o organizzato la cooperazione nel singolo reato; nel caso in esame la contestazione ha ad oggetto la diversa e autonoma fattispecie di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, che attiene alla posizione di colui il quale, nel precipuo ambito di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abbia assunto il ruolo di capo, promotore, organizzatore o finanziatore. Del pari inammissibile è il rilievo riguardante la determinazione della pena. La pena individuata dalla Corte di merito, comprensiva della riduzione per le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti ritenute, è indicata in anni 16 di reclusione. Non vi sono ragioni per ritenere che il giudice di seconde cure abbia individuato la pena base in misura superiore ad anni 21 di reclusione, indicata dal primo giudice come pena base. Non sono segnalati, né si individuano errori di calcolo nella determinazione della pena. La congruità della scelta della misura della sanzione da infliggere è aspetto insindacabile in questa sede, rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, peraltro, non è tenuto ad esprimere una specifica motivazione ove, come nel presente caso, la sanzione sia prossima al minimo edittale. Gli aumenti di pena sono stati indicati in modo distinto per gruppi omogenei di reato. La Corte di merito ha irrogato mesi 5 di reclusione per ciascun episodio riguardante il traffico di stupefacenti, come contestato ai capi 2,3,4,5,6,9 e 10 della rubrica; mesi 1 e giorni 15 di reclusione per ciascuno dei dieci episodi in materia di armi; giorni 15 di reclusione per ciascuno dei nove reati di furto. Secondo orientamento consolidato di questa Corte, recepito anche nella pronuncia a Sezioni Unite Pizzone, ove si tratti di aumenti di minima entità, come nel presente caso, il dovere motivazionale del giudice si attenua, non potendo nutrirsi dubbi circa il rispetto del rapporto di proporzione [Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Piz2:one, Rv. 282269 - 01:"In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)"; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen."] . Il principio è stato ribadito anche in tema di reati omogenei ["In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essenco sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali)"]. Alla luce dei principi indicati, non si individuano i vizi lamentati dalla difesa nel ricorso.4. Inammissibile è il ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha rinunciato ai motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità, mantenendo fermi unicamente i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio. Come già detto in p -ecedenza, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongano censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati. La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (cfr. Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385). 5. Inammissibile è il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa si duole del trattamento sanzionatorio, genericamente lamentando il malgoverno degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. La graduazione della pena, come già detto in precedenza, è questione insindacabile in questa sede, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito; ne deriva l'inammissibilità di censure che, nel giudizio di cassazione, tendano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). Deve aggiungersi come il giudice non sia tenuto ad esprimere una specifica motivazione sul punto ove la pena sia determinata in misura non superiore alla media edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932:"L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena"). La lamentata violazione dell'art. 62-bis cod. pen. è rimasta priva di argomentazioni a sostegno. Quanto alle doglianze riguardanti gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione, secondo orientamento consolidato di questa Corte, recepito anche nella pronuncia a Sezioni Unite Pizzone, ove si tratti di aumenti di minima entità, come nel presente caso, il dovere motivazionale del giudice si attenua, non potendo nutrirsi dubbi circa il rispetto del rapporto di proporzione [Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269:"In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)"; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen."]. Il principio è stato ribadito anche in tema di reati omogenei ["In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considErazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati pasti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali)"]. Alla luce di quanto precede, risultano del tutto destituite di fondamento le doglianze difensive in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato. 6. Inammissibile è il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle ritenute aggravanti è sostenuto da conferente apparato argomentativo (si veda pag. 20 della motivazione). In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, purché sorrette da sufficiente motivazione (così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La Corte di merito, con argomentare non censurabile in questa sede, ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenJanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti in considerazione degli allarmanti precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente (si precisa in motivazione come l'imputato annoveri una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso e due condanne per reati in materia di armi). La decisione è conforme ai principi ripetutamente stabiliti in questa sede [ex multis Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02:"In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654)"]. Il fatto che il giudice abbia escluso la recidiva, non influisce sulla considerazione dei precedenti penali ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti (Sez. 3, Sentenza n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963:"In tema di commisurazione della pena, l'esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato"). 7. Inammissibile è il ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle ritenute aggravanti è sostenuto da conferente apparato argomentativo (si veda pag. 20 della motivazione). In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, purché sorrette da sufficiente motivazione (così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La Corte di merito, con argomentare non censurabile in questa sede, ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti ir considerazione dei numerosi precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente (si precisa in motivazione come l'imputato annoveri diverse condanne per furto, una condanna per rapina ed una condanna in materia di stupefacenti). La decisione è conforme ai principi ripetutamente stabiliti in questa sede [ex multis Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02:"In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento 1:ra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654)"]. Il fatto che il primo giudice abbia escluso la recidiva, non influisce sulla considerazione dei precedenti penali ai fini del diniego della concessione delle attenuanti con giudizio di prevalenza sulle aggravanti (Sez. 3, Sentenza n. 45528 del 15/03/2018, P.,Rv. 273963 - 01:"In tema di commisurazione della pena, l'esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato"). 8. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi che riguardano l'istituto della desistenza volontaria, offrendo puntuale risposta alle doglianze difensive, in questa sede riproposte nei medesimi termini, senza alcun riferimento critico al contenuto della motivazione impugnata. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nei reati plurisoggettivi, per la configurazione della desistenza volontaria, contemplata dall'art. 56, comma 3, cod. pen., non è sufficiente che il soggetto agente interrompa semplicemente l'azione criminosa, ma occorre che si attivi per elidere il contributo offerto da altri nella realizzazione del reato e le conseguenze antigiuridiche prodotte fino a quel momento (Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Calabrò, Rv. 275421 - 01: "In tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione cr minosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte"). La difesa non si confronta con le argomentazioni contenute in sentenza, sulla base delle quali si è rimarcato come il ricorrente, dopo avere messo in contatto i sodali con il Palmisano, ed avere partecipato ai primi due incontri tra loro, si è limitato a non partecipare alle fasi successive dell'azione delittuosa, senza elidere il contributo fornito alla commissione del reato. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del pari inammissibile. La difesa, nell'interesse della ricorrente, contesta la validità del provvedimento di confisca. Il terzo interessato alla restituzione di un bene sottoposto a confisca non ha titolo per richiedere la revoca del provvedimento a cui non è interessato, ma ha titolo per richiedere la restituzione del bene, provando la legittima acquisizione dello stesso ovvero l'assenza di fittizia intestazione. In realtà la ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, tende in sostanza a confutare, nell'illustrazione delle doglianze, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse nella vicenda in esame. Quelli prospettati sono dunque meri vizi riguardanti l'interpretazione delle emergenze probatorie, non consentiti in sede di legittimità, posto che la Corte di appello ha argomentato in maniera logica sull'origine della provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile e sull'incapienza della ricorrente, come si desume dall'ampio riferimento alle conversazioni intercettate (cfr. pag. 71 e seguenti della sentenza impugnata) ed alle risultanze degli accertamenti svolti sulla capacità reddituale della ricorrente (cfr. pag. 74 della sentenza impugnata). Manifestamente infondato è il secondo motivo ci ricorso. Sul punto è sufficiente rammentare come la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, sia istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). La Corte di merito ha peraltro offerto puntuale motivazione in ordine alle ragioni del rigetto della richiesta di audizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 74 della motivazione:"Alla luce di quanto sin qui esposto, è del tutto superflua la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tramite l'ascolto di [OSCURATO:PERSONA], apparendo palese che, diversamente da quanto da lui sostenuto, il mutuo era solo formalmente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] ma il reale intestatario era [OSCURATO:PERSONA]"). 10. Deve rigettarsi il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 17 yiT6 Con riferimento al primo motivo di doglianza si osserva quanto segue. L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato associativo e per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen., 73 d.P.R. 309/9Ci, aggravato ai sensi dell'art. 80 del medesimo decreto (capo 6 dell'imputazione). La pena finale inflitta, pari ad anni 8 e mesi 4 di reclusione, era stata determinata considerando più grave il reato di cui all'art. 74 dpr 309/90, per il quale era stata irrogata la pena di anni 12 di reclusione; il giudice aveva provveduto ad aumentare detta pena per la continuazione, irrogando per il reato satellite la pena di mesi sei di reclusione, e riducendo per il rito alla pena di cui sopra. La Corte di appello ha provveduto ad assolvere l'imputato dal reato associativo, considerato più grave in primo grado. In base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (così Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Rv. 282279). Detto limite non è stato evidentemente superato. Nel porre in continuazione il reato sub iudice con quello più grave di cui alla sentenza passata in giudicato, il giudice ha rispettato il criterio appena enunciato ed ha ottemperato al disposto di cui all'art. 81 cod. pen. che impone di non superare il triplo della pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito ampiamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni della scelta sanzionatoria e del bilanciamento operato tra circostanze attenuanti generiche ed aggravanti. In proposito la Corte di merito ha posto in evidenza la estrema gravità delle condotte realizzate dal ricorrente, aventi ad oggetto il tentativo di importazione di tre tonnellate di sostanze stupefacenti, realizzato con modalità particolarmente allarmanti. 11. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore ella Cassa delle ammende. Al r