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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33737/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Como con cui è stato condannato a pena di giustizia, per i reati di cui agli artt. 495, 624, 625 n. 7) cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi.

Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati ascritti- è manifestamente infondato in quanto prospetta vizi della motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato in quanto la Corte territoriale ha fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alle ragioni che l'hanno indotta ad escludere che la declinazione di false generalità, prima e dopo la commissione del furto perpetrato, sia compresa in un programma di attività delinquenziale predeterminato nelle sue linee generali in vista della raggiungimento di un fine specifico, avendo piuttosto ritenuto che la reiterata declinazione di false generalità, anche diverse, sia espressiva di una inclinazione a delinquere.

La sentenza impugnata ha, peraltro, fatto applicazione del principio di questa Corte secondo cui il riconoscimento della continuazione, sia in sede di cognizione che in sede di esecuzione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) in quanto l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094). 2.Rilevato che il secondo motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in 'punto di 1diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) -con la quale è stato spiegato come non emergessero elementi particolari di meritevolezza in considerazione dei plurimi precedenti penali dell'imputato indicativi di una sua proclività a delinquere- anche considerato il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244) sulla base di un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie; 3.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Como con cui è stato condannato a pena di giustizia, per i reati di cui agli artt. 495, 624, 625 n. 7) cod. pen. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi. Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati ascritti- è manifestamente infondato in quanto prospetta vizi della motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato in quanto la Corte territoriale ha fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alle ragioni che l'hanno indotta ad escludere che la declinazione di false generalità, prima e dopo la commissione del furto perpetrato, sia compresa in un programma di attività delinquenziale predeterminato nelle sue linee generali in vista della raggiungimento di un fine specifico, avendo piuttosto ritenuto che la reiterata declinazione di false generalità, anche diverse, sia espressiva di una inclinazione a delinquere. La sentenza impugnata ha, peraltro, fatto applicazione del principio di questa Corte secondo cui il riconoscimento della continuazione, sia in sede di cognizione che in sede di esecuzione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) in quanto l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094). 2.Rilevato che il secondo motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in 'punto di 1diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) -con la quale è stato spiegato come non emergessero elementi particolari di meritevolezza in considerazione dei plurimi precedenti penali dell'imputato indicativi di una sua proclività a delinquere- anche considerato il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244) sulla base di un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie; 3.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P. P.Q.M
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