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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09701/2026

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i –controComune di Trentinara, in persona del sindaco e legale rapp.te p.t.,rappresentato e difeso all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di Salerno n.1442/2020, depositata il 21/12/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Salernorigettava l’appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] e Maria CemballoNumero registro generale 10794/2021Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 9701/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – Sez.

Dist. di Capaccio,che aveva condannato il dante causa degli appellanti, convenuto ingiudizio dal Comune di Trentinara, al pagamento in favore diquest’ultimo della somma di €. 7.980,00 (oltre interessi e rivalutazione,spese di CTU e spese di lite), quale saldo del prezzo relativo al contrattostipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Trentinara con cui ilsecondo aveva venduto al primo la legna ricavata da un bosco ceduodi proprietà comunale.2.

Avverso la predetta pronuncia della Corte d’Appello proponevanoricorso per cassazione Francesco e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo aquattro motivi.Resisteva con controricorso il Comune di Trentinara.Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3.

Francesco e [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Trentinara - permezzo dei rispettivi difensori - facevano pervenire istanza congiunta diestinzione del processo, datata 26.02.2026.L'atto di rinuncia congiunta al ricorso soddisfa i requisiti di cui agliartt. 390, comma 2, c.p.c., sicché, a norma dell'art. 391, ultimocomma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione delpresente giudizio di Cassazione.4.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo.

Nulla per le spese.Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione(Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica.2 di 3Numero registro generale 10794/2021Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 9701/2026Data pubblicazione 15/04/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio ecompensa le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i –controComune di Trentinara, in persona del sindaco e legale rapp.te p.t.,rappresentato e difeso all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di Salerno n.1442/2020, depositata il 21/12/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Salernorigettava l’appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] e Maria CemballoNumero registro generale 10794/2021Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 9701/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – Sez. Dist. di Capaccio,che aveva condannato il dante causa degli appellanti, convenuto ingiudizio dal Comune di Trentinara, al pagamento in favore diquest’ultimo della somma di €. 7.980,00 (oltre interessi e rivalutazione,spese di CTU e spese di lite), quale saldo del prezzo relativo al contrattostipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Trentinara con cui ilsecondo aveva venduto al primo la legna ricavata da un bosco ceduodi proprietà comunale.2. Avverso la predetta pronuncia della Corte d’Appello proponevanoricorso per cassazione Francesco e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo aquattro motivi.Resisteva con controricorso il Comune di Trentinara.Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3. Francesco e [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Trentinara - permezzo dei rispettivi difensori - facevano pervenire istanza congiunta diestinzione del processo, datata 26.02.2026.L'atto di rinuncia congiunta al ricorso soddisfa i requisiti di cui agliartt. 390, comma 2, c.p.c., sicché, a norma dell'art. 391, ultimocomma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione delpresente giudizio di Cassazione.4. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo. Nulla per le spese.Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione(Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica.2 di 3Numero registro generale 10794/2021Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 9701/2026Data pubblicazione 15/04/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio ecompensa le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso3 di 3
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