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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37701/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della prima decisione, lo ha assolto (perché il fatto non sussiste) in relazione a due dei fatti distrattivi a lui ascritti (segnatamente, le erogazioni in favore dei coimputati), ne ha confermato nel resto la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e ha rideterminato in mitius le pene a lui inflitte; considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale si denuncia la violazione della legge in ordine alla ritenuta configurazione del reato (poiché la Corte di merito non avrebbe valutato correttamente quanto esposto nella relazione di consulenza tecnica offerta dalla difesa sulla congruità dei compensi percepiti dal ricorrente in qualità di amministratore) — è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01) la quale ha evidenziato che la prospettazione difensiva (ivi compreso quanto esposto nell'elaborato del consulente di parte) non consentisse di comprendere compiutamente a quale titolo l'imputato avesse percepito le somme incassate (e tratte dalle disponibilità della fallita: cfr. p. 5 s.), avendo la difesa fatto riferimento pure ad attività di consulenza (in alcun modo provate); ed è comunque generico nella parte in cui fa rimando a quanto esposto nella relazione di consulenza in ordine alla congruità delle dette somme (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); considerato che il secondo motivo — con cui si adduce che la Corte di merito avrebbe omesso di verificare se i prelevamenti di denaro per cui il ricorrente è stato condannato abbiano effettivamente determinato un pericolo concreto per i creditori; nonché se il fatto integrasse una bancarotta preferenziale — è patentemente privo di specificità poiché contiene le predette allegazioni in termini del tutto assertivi e finisce col reiterare — sempre in maniera generica — l'ordine di censure già contenute nel primo motivo; ritenuto che nulla muta quanto rassegnato dalla difesa nella propria memoria, che ha inteso addurre l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, ribadendo quanto con esso esposto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della prima decisione, lo ha assolto (perché il fatto non sussiste) in relazione a due dei fatti distrattivi a lui ascritti (segnatamente, le erogazioni in favore dei coimputati), ne ha confermato nel resto la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e ha rideterminato in mitius le pene a lui inflitte; considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale si denuncia la violazione della legge in ordine alla ritenuta configurazione del reato (poiché la Corte di merito non avrebbe valutato correttamente quanto esposto nella relazione di consulenza tecnica offerta dalla difesa sulla congruità dei compensi percepiti dal ricorrente in qualità di amministratore) — è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01) la quale ha evidenziato che la prospettazione difensiva (ivi compreso quanto esposto nell'elaborato del consulente di parte) non consentisse di comprendere compiutamente a quale titolo l'imputato avesse percepito le somme incassate (e tratte dalle disponibilità della fallita: cfr. p. 5 s.), avendo la difesa fatto riferimento pure ad attività di consulenza (in alcun modo provate); ed è comunque generico nella parte in cui fa rimando a quanto esposto nella relazione di consulenza in ordine alla congruità delle dette somme (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); considerato che il secondo motivo — con cui si adduce che la Corte di merito avrebbe omesso di verificare se i prelevamenti di denaro per cui il ricorrente è stato condannato abbiano effettivamente determinato un pericolo concreto per i creditori; nonché se il fatto integrasse una bancarotta preferenziale — è patentemente privo di specificità poiché contiene le predette allegazioni in termini del tutto assertivi e finisce col reiterare — sempre in maniera generica — l'ordine di censure già contenute nel primo motivo; ritenuto che nulla muta quanto rassegnato dalla difesa nella propria memoria, che ha inteso addurre l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, ribadendo quanto con esso esposto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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