CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi ex art. 606, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. è inammissibile: si propongono censure che trascurano la valida motivazione, con la quale, attraverso una complessiva valutazione della vicenda e dei dati disponibili, si è correttamente esclusa la fattispecie lieve invocata e si propongono dalla difesa, di converso, una personale rivalutazione dei fatti. Con il secondo motivo si formula una mera invocazione di applicazione delle attenuanti generiche, senza tenere conto delle argomentate motivazioni con cui, valorizzando le modalità di svolgimento delle condotte, si è pervenuto al trattamento sanzionatorio escludendo le attenuanti predette. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/