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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28173/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto aggravato; rilevato che, con i suoi due motivi, il ricorso denuncia la presenza di un vizio di motivazione in ordine all'erronea determinazione del quantum della pena irrogata, anche con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che essi siano inammissibili in quanto inerenti al trattamento punitivo, in relazione al quale la Corte territoriale ha in realtà fornito un'adeguata motivazione, ritenendo di non poter ridurre la pena stabilita dal primo Giudice siccome già applicata nel minimo edittale senza applicare l'aumento per la contestata recidiva e ritenendo, altresì, di non poter riconoscere le invocate attenuanti in considerazione della professionalità manifestata dall'imputato nella condotta di furto, della negativa personalità, dei numerosi precedenti penali specifici e dell'intervenuta ammissione di responsabilità solo a seguito dell'emersione di evidenti elementi a suo carico; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto aggravato; rilevato che, con i suoi due motivi, il ricorso denuncia la presenza di un vizio di motivazione in ordine all'erronea determinazione del quantum della pena irrogata, anche con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che essi siano inammissibili in quanto inerenti al trattamento punitivo, in relazione al quale la Corte territoriale ha in realtà fornito un'adeguata motivazione, ritenendo di non poter ridurre la pena stabilita dal primo Giudice siccome già applicata nel minimo edittale senza applicare l'aumento per la contestata recidiva e ritenendo, altresì, di non poter riconoscere le invocate attenuanti in considerazione della professionalità manifestata dall'imputato nella condotta di furto, della negativa personalità, dei numerosi precedenti penali specifici e dell'intervenuta ammissione di responsabilità solo a seguito dell'emersione di evidenti elementi a suo carico; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremi
Sentenza Cassazione n. 28173/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris