CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 12832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 19/01/2026 con la quale si reiterano i contenuti dell'atto di impugnazione; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ragione dell'insufficiente vaglio di attendibilità della persona offesa, del travisamento della prova con riferimento al certificato medico in atti, della erronea valutazione del momento in cui è avvenuta la cessazione della condotta minacciosa, della inconsistenza della pretesa estorsiva e dell'assenza dell'imputato sul luogo dei fatti, denuncia solo apparentemente un errore argomentativo sollevando di fatto censure di merito e, quindi, deducendo motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); che, invero, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che la Corte di appello ha ampiamente e correttamente motivato in punto di giudizio di responsabilità conducendo un autonomo e corretto vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (pagg. 7 e 8), ritenute intrinsecamente affidabile e sorrette da plurimi riscontri precisamente rivhimati; non è incorsa in alcun travisamento della prova (per tale intendendosi l'errore "sul significante" e non "sul significato" che, invece, costituisce valutazione ed interpretazione del dato probatorio); ha esaminato una per una le censure di merito dedotte dall'appellante (in questa sede pedissequamente riproposte) disattendendole con argomentazioni non manifestamente illogiche (pagg. 19 e 20); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M