CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2023
Cassazione n. 48342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. a Giulianova il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 13/7/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Teramo, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito, la pena di anni uno, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai delitti di tentata rapina e lesioni in rubrica ascrittigli. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'entità della riduzione effettuata a titolo di tentativo. 3. La censura difensiva è inammissibile in quanto non consentita. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Nella specie la difesa si duole dell'entità della riduzione effettuata ex art. 56 cod.pen. in misura legale e oggetto di accordo pattizio con la pubblica accusa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i