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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04841/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9767/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione,rappresentato e dife so dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 5809/2020depositata in data 28.10.2020; N. 9767/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 3 . 1 2 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Sicilia accolse l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 7577 /201 6 della C.T.P. di Messina, che aveva a sua volta accolto il ricorsoproposto daGiuseppe Costarelli per l’annullamento di una cartella di pagamento notificatagli, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l’anno 2010 ex art. 36 - ter d.P.R. n. 600/1973 , con conseguente ripresa per IRPEF, addizionali e accessori; nel riformare la prima decisione, la C.T.R. osservò in particolare che l’Ufficio aveva dimostrato di aver comunicato al contribuente l’invito a presentare la documentazione atta a comprovare alcune spese detraibili o deducibili da lui esposte in dichiarazione, sicché quella prodotta in giudiziodallo stesso Costarelli non poteva essere utilizzata, ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione”; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 , per non aver la C.T.R. tenuto conto che l’invito notificato ad esso ricorrente dall’Ufficio era N. 9767/21R.G. privo dell’avvertimento che, a norma della disposizione rubricata, deve essere formulato al contribuente circa le conseguenze del mancato riscontro, sicché non poteva operare la regola circa l ’inutilizzabilità della documentazione non tempestivamente esibita all’Ufficio; 1.2– con il secondo motivo si lamenta l’ omesso esame circa un fatt o decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non avendo la C.T.R. comunque esaminato l’eccezione sollevata da esso ricorrente, né la comunicazione versata in atti, onde poter rilevare che l’avviso non era in essa riportato; 2.1 - preliminarmente , ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della manifesta fondatezza del ricorso; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bisc.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8999/2009); 3.1 –ciò posto, il ricorso è inammissibile; esso èinfatti fondato sullo specifico contenuto di un documento (ossia, l’invito comunicato al Costarelli dall’Agenzia delle Entrate), senza che però si indichi quando esso è stato prodotto in giudizio, né dove esso attualmente si trovi, così incorrendosi nella violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (cfr. Cass., Sez.

U, n. 8950 del 2022; v. anche Cass. n. 28184 del 2020 e n. 12481 del 2022); N. 9767/21R.G. 4.1 – in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9767/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione,rappresentato e dife so dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 5809/2020depositata in data 28.10.2020; N. 9767/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 3 . 1 2 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Sicilia accolse l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 7577 /201 6 della C.T.P. di Messina, che aveva a sua volta accolto il ricorsoproposto daGiuseppe Costarelli per l’annullamento di una cartella di pagamento notificatagli, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l’anno 2010 ex art. 36 - ter d.P.R. n. 600/1973 , con conseguente ripresa per IRPEF, addizionali e accessori; nel riformare la prima decisione, la C.T.R. osservò in particolare che l’Ufficio aveva dimostrato di aver comunicato al contribuente l’invito a presentare la documentazione atta a comprovare alcune spese detraibili o deducibili da lui esposte in dichiarazione, sicché quella prodotta in giudiziodallo stesso Costarelli non poteva essere utilizzata, ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione”; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 , per non aver la C.T.R. tenuto conto che l’invito notificato ad esso ricorrente dall’Ufficio era N. 9767/21R.G. privo dell’avvertimento che, a norma della disposizione rubricata, deve essere formulato al contribuente circa le conseguenze del mancato riscontro, sicché non poteva operare la regola circa l ’inutilizzabilità della documentazione non tempestivamente esibita all’Ufficio; 1.2– con il secondo motivo si lamenta l’ omesso esame circa un fatt o decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non avendo la C.T.R. comunque esaminato l’eccezione sollevata da esso ricorrente, né la comunicazione versata in atti, onde poter rilevare che l’avviso non era in essa riportato; 2.1 - preliminarmente , ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della manifesta fondatezza del ricorso; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bisc.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 3.1 –ciò posto, il ricorso è inammissibile; esso èinfatti fondato sullo specifico contenuto di un documento (ossia, l’invito comunicato al Costarelli dall’Agenzia delle Entrate), senza che però si indichi quando esso è stato prodotto in giudizio, né dove esso attualmente si trovi, così incorrendosi nella violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, n. 8950 del 2022; v. anche Cass. n. 28184 del 2020 e n. 12481 del 2022); N. 9767/21R.G. 4.1 – in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico
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