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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00088/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 08/02/2021 del Tribunale di L'Aquila, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione ed C 500,00 di multa per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], concedendo al suddetto imputato la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e/o insufficienza della motivazione con riguardo al proprio motivo di appello con il quale aveva dedotto la mancata puntuale individuazione degli artifici e raggiri necessari ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, nonché degli elementi sintomatici del dolo iniziale, idoneo distinguere il suddetto reato dal mero inadempimento contrattuale.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione, il travisamento del fatto e la violazione di legge con riguardo all'esclusione, da parte della Corte d'appello di L'Aquila, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art 162-ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che si vanno di seguito a esporre.

2. Anzitutto, si deve ritenere che tutti e due i motivi di ricorso siano inammissibili in quanto prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate.

3. Ciò posto, si deve rilevare che il reato di truffa semplice è punibile a querela della persona offesa.

A tale proposito, si deve rilevare l'intervenuta remissione della querela da parte delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con accettazione della stessa remissione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - atti qui trasmessi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Lulli - con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

4. Al riguardo, le Sezioni unite di queste Corte (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01, la quale ha richiamato, sul punto, Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) hanno infatti chiarito che «la "remissione di querela" che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata [...], nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (nello stesso senso, tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01; Sez. 2, n. 37688 del 0/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], P.v. 247088-01.

Con riferimento a un reato divenuto punibile a querela della persona offesa a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022: Sez. 7, n. 12444 del 22/02/2023, Abruzzese, non massimata).

A sostegno di tale statuizione, le Sezioni unite hanno invocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152 c.p., comma 3, e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così : Sez.

U n. 40150 del 21/06/2018, cit.).

5. Pertanto, considerato che il ricorso è stato tempestivamente proposto e che, dalla decisione impugnata, non risultano elementi tali da fare emergere le condizioni per un proscioglimento nel merito dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) , cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen., in conseguenza della menzionata rituale remissione della querela e accettazione della stessa remissione.

In assenza di diversa pattuizione nell'atto di remissione, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 08/02/2021 del Tribunale di L'Aquila, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione ed C 500,00 di multa per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], concedendo al suddetto imputato la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e/o insufficienza della motivazione con riguardo al proprio motivo di appello con il quale aveva dedotto la mancata puntuale individuazione degli artifici e raggiri necessari ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, nonché degli elementi sintomatici del dolo iniziale, idoneo distinguere il suddetto reato dal mero inadempimento contrattuale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione, il travisamento del fatto e la violazione di legge con riguardo all'esclusione, da parte della Corte d'appello di L'Aquila, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art 162-ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che si vanno di seguito a esporre. 2. Anzitutto, si deve ritenere che tutti e due i motivi di ricorso siano inammissibili in quanto prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate. 3. Ciò posto, si deve rilevare che il reato di truffa semplice è punibile a querela della persona offesa. A tale proposito, si deve rilevare l'intervenuta remissione della querela da parte delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con accettazione della stessa remissione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - atti qui trasmessi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Lulli - con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 4. Al riguardo, le Sezioni unite di queste Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01, la quale ha richiamato, sul punto, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) hanno infatti chiarito che «la "remissione di querela" che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata [...], nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (nello stesso senso, tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01; Sez. 2, n. 37688 del 0/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], P.v. 247088-01. Con riferimento a un reato divenuto punibile a querela della persona offesa a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022: Sez. 7, n. 12444 del 22/02/2023, Abruzzese, non massimata). A sostegno di tale statuizione, le Sezioni unite hanno invocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152 c.p., comma 3, e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così : Sez. U n. 40150 del 21/06/2018, cit.). 5. Pertanto, considerato che il ricorso è stato tempestivamente proposto e che, dalla decisione impugnata, non risultano elementi tali da fare emergere le condizioni per un proscioglimento nel merito dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) , cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen., in conseguenza della menzionata rituale remissione della querela e accettazione della stessa remissione. In assenza di diversa pattuizione nell'atto di remissione, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato
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