CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01574/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28903/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] ra stato condannato per il reato di truffa, aggiungendo alla pena detentiva già irrogata la pena pecuniaria in accoglimento dell' appello del P.G. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo violazione dell'art. 420 ter comma 5 c.p.p. in relazione agli artt. 23 bis L. 176/2020 e 601 c.p.p. per avere la corte di appello illegittimamente disatteso la istanza di rinvio del processo svoltosi in data 1 marzo 2022, per legittimo impedimento del difensore. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza della censura avanzata. Osserva la Corte che, premesso che nel caso in esame si verte in ipotesi di c.d. processo con contraddittorio cartolare, la motivazione adottata dalla corte territoriale sul punto si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto in quanto l' istanza di rinvio per legittimo impedimento, dopo la rituale citazione dell' imputato e del suo difensore, è intervenuta da parte del nuovo difensore di fiducia allorquando erano già spirati i termini per la richiesta di discussione orale ai sensi dell' art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176 nonché per trasmettere per via telematica le conclusioni. Sul punto va richiamato l'orientamento per cui in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale. (Sez. 3 - , Sentenza n. 32864 del 15/07/2022 Ud. (dep. 07/09/2022) Rv. 283415 - 01.) Né rileva l'obiezione secondo cui l'imputato non era a conoscenza dello spirare del termine perentorio posto che in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applicabile sino al 31 dicembre 2022, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 14728 del 31/03/2022 Ud. (dep. 14/04/2022) Rv. 283179 - 01). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati ì profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,