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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22059/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOpato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA] - imputata del delitto di furto in abitazione aggravato - la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena concordata; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi oggetto di impugnazione (che, nel caso al vaglio erano limitati al solo trattamento sanzionatorio, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); che la residua doglianza in ordine al quantum di pena irrogata, fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile in Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/05/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Maia Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sis-mmA Avumkum.,1444.1., [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOpato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA] - imputata del delitto di furto in abitazione aggravato - la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena concordata; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi oggetto di impugnazione (che, nel caso al vaglio erano limitati al solo trattamento sanzionatorio, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); che la residua doglianza in ordine al quantum di pena irrogata, fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile in Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Maia Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sis-mmA Avumkum.,1444.1., [OSCURATO:PERSONA]
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