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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26742/2022

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3629/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Largo della Gancia, n. 1, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia n. 1582/25/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.

TVK010804554/2012.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; considerato che alla luce di tale richiesta dell'Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma , / TH2 2 2 [OSCURATO:PERSONA]% [OSCURATO:PERSONA] nte m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3629/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Largo della Gancia, n. 1, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia n. 1582/25/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVK010804554/2012. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; considerato che alla luce di tale richiesta dell'Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma , / TH2 2 2 [OSCURATO:PERSONA]% [OSCURATO:PERSONA] nte m
Decreto Cassazione n. 26742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris