CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 38384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Latina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CENICCOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 9 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile sito in Latina di proprietà dell'A.T.E.R.'f il provvedimento veniva disposto a fini impeditivi nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SANTUCCI in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2. In data 10 dicembre 2021 i difensori della SANTUCCI hanno avanzato richiesta di riesame avverso il provvedimento ablativo lamentando l'illegittimità del sequestro conseguente all'insussistenza del reato rubricato; l'indagata ha dedotto di esser legittima assegnataria dell'immobile come da decreto del Comune di Latina, verbale di scelta alloggio e attestazione A.T.E.R. 3. Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 21 dicembre 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame sotto due profili; l'istanza presentata in data 10 dicembre 2021 è tardiva in quanto presentata oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 324 cod. proc. pen. dal momento dell'esecuzione del sequestro. La SANTUCCI, inoltre, non ha interesse ad impugnare in quanto non ha titolo per ottenere la restituzione dell'immobile in quanto il decreto di assegnazione è decaduto per effetto del decreto del Comune di Latina del 17/04/2015 e della conseguente diffida a lasciare l'immobile. 4. [OSCURATO:PERSONA] SANTUCCI, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame. 5. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge; secondo la difesa la richiesta di riesame è tempestiva in quanto trasmessa a mezzo raccomandata a.r. già in data 26/11/2021 e, dunque, appena sette giorni dopo l'esecuzione del sequestro. L'ordinanza impugnata è infondata nella parte in cui afferma la carenza di interesse della SANTUCCI; la difesa ha evidenziato che la revoca dell'assegnazione e la diffida a lasciare l'immobile A.T.E.R. non sono stati regolarmente notificati alla ricorrente ed, infatti, la stessa era ancora in possesso dell'immobile al momento del sequestro. Di conseguenza la SANTUCCI ha il diritto ex art. 322 cod. proc. pen, di ottenere la restituzione dell'alloggio in quanto persona cui la cosa è stata sequestrata. 5. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione l'inosservanza o violazione dell'art. 633 cod. pen.; secondo la difesa la SANTUCCI non ha posto in essere alcuna occupazione abusiva dell'alloggio popolare in quanto la stessa è assegnataria dell'immobile in virtù di regolare procedura di assegnazione e consegna dell'immobile. Non vi è prova che la SANTUCCI sia mai venuta a conoscenza del sopravvenuto provvedimento di decadenza e dell'intimazione a rilasciare l'alloggio in precedenza assegnatole. Il provvedimento di sequestro si pone in contrasto con il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione secondo cui il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. non sussiste quanto il soggetto attivo, entrato legittimamente in possesso dell'immobile, vi si trattenga indebitamente a seguito di revoca dell'assegnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni che seguono. 2. Dalla lettura degli atti, l'atto di riesame risulta essere stato tempestivamente proposto a mezzo di spedizione postale avvenuta entro il termine previsto dalla legge, ossia con lettera raccomandata A.R. che la ricorrente ha inviato in data 26 novembre 2021 e, quindi, prima della scadenza del termine di legge di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro (il decreto di sequestro è stato, infatti, eseguito in data 19 novembre 2021). 3. I giudici del riesame hanno erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di riesame facendo riferimento alla data di pervenimento dell'impugnazione presso la Cancelleria (10 dicembre 2021) piuttosto che alla data di invio della raccomandata contenente l'atto di riesame (19 novembre 2021). Al riguardo deve ribadirsi, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tempestività della richiesta di riesame proposta con raccomandata spedita alla Cancelleria del Tribunale competente entro il decimo giorno dalla sua notifica, a nulla rilevando che essa sia giunta a destinazione dopo la scadenza di quel termine con conseguente illegittimità (de-1-141-1-eg-itti-rpatà-idell'ordinanza che dichiari l'inammissibilità di tale impugnazione (vedi Sez. U., n. 8 del 1993, Rv. 193750, Sez. 1 n. 16537 del 03/02/2021, Cannizzaro, Rv. 281196 — 01,). In relazione al secondo profilo di inammissibilità va sottolineato che il Tribunale, nel valutare l'istanza di riesame, dovrà tenere conto del principio secondo cui l'interesse della ricorrente all'impugnazione non è escluso per la sola circostanza che le sia contestato il reato di invasione arbitraria, dovendo procedersi all'accertamento in concreto circa le modalità e l'epoca in cui l'occupazione dell'alloggio sia eventualmente risultata priva di legittimazione. 4. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del profilo inerente la declatoria di inammissibilità dell'istanza di riesame. 5. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza oggetto di ricorso con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Latina, compet