CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2,e)? [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, inflitta dal Tribunale di Torino, in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, revocando la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato. Il ricorrente deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio che non è consentita in questa sede. 4. L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato derivante dai numerosi precedenti (cfr. pag. 5). Ma non solo, la corte territoriale, con ampia e diffusa motivazione, ha argomentato la maggiore pericolosità sociale derivante dalla ricaduta nel reato rilevando l'omogeneità delle violazioni commesse, la circostanza che l'imputato ha commesso un nuovo reato dopo avere fruito della sospensione dell'esecuzione della pena, e dopo avere fruito anche del beneficio della sospensione condizionale, elementi da cui ha tratto la conclusione della maggiore pericolosità dell'imputato. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Proprio con richiamo ai precedenti penali anche specifici, oltre all'omogeneità delle violazioni (cfr. pag. 5), i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicché, contrariamente all'assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ge