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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42117/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] brio per la parte civile ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha allegato nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 26/11/2019, sull'appello ai fini civili della sola parte civile, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Terni in data 7/4/2016, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di essersi impossessato per trarne profitto di vari quintali di vino ed aceto di proprietà del ricorrente ed avere ordinato la distruzione dei relativi reci- pienti per liberare la cantina in cui erano contenuti senza ricorrere al giudice ma esercitando arbitrariamente un preteso diritto, in Orvieto il 1/3/2013.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ancora una volta agli effetti civili, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

In ordine al rigetto delle pretese risarcitorie sul merito civile (pag. 4 della sentenza d'appello) si lamentano in ricorso mancanza, contraddittorietà o manife- sta illogicità della motivazione e violazione di legge per mancato rispetto degli artt. 3 della Cost.,

192. ca. 1 e 546 lett. e) cod. proc. pen.

La parte civile ricorrente si duole che anche i giudici di appello abbiano rite- nuto che l'assoluzione con formula dubitativa emessa dal giudice di prime cure non fosse meritoria di censura, ma non hanno spiegato in alcun modo perché si sia dovuto assolvere l'imputato nonostante erano stati portati alla loro attenzione dei testi che, se fosse stata riaperta l'istruttoria - come richiesto in atti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] - potevano confermare l'esatto contrario di quello che aveva dichiarato il Lupi (operaio - teste favorevole al Mira) nel processo di primo grado.

Difetterebbe, quindi, completamente, una spiegazione logica delle ragioni che li hanno indotti a non ritenere importanti queste differenti prove testimoniali indi- categli dalla parte civile.

La fondatezza nel merito delle ragioni della parte civile e "le falsità speculari dell'imputato e del suo teste" per la parte civile ricorrente emergevano inequivo- cabilmente dai seguenti elementi:

1. L'imputato aveva sostenuto di avere ricevuto dal ricorrente il permesso di rimuovere vino, aceto e botti ma [OSCURATO:PERSONA] (teste richiesto dalla persona offesa e non ammesso né in primo e nemmeno in secondo grado) aveva sentito chiaramente il [OSCURATO:PERSONA] dire al Mira - proprio la sera avanti ai fatti - che i recipienti di cemento non dovevano essere assolutamente rimossi o, peggio ancora, demo- liti.

Il ricorrente si domanda perché non si sia dato credito a questa testimonianza.2.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e al Palmieri di essere stato lui a far trasportare fuori dalla cantina i vari ettolitri di vino e aceto che erano statì là stipati dal ricorrente.

Perché quindi - ci si domanda in ricorso- non si è permesso al teste di riferire questi particolari?

3. Vi è stata una fitta corrispondenza (il richiamo è all'allegato 2 dell'atto di Appello) che il Mira ha chiesto al suo legale di inviare sia all'Avv.

M. Lombroni (difensore della parte civile nei gradi di merito) che allo stesso [OSCURATO:PERSONA] da cui è dato inferire che alcun accordo era stato raggiunto tra le due parti in lite per ri- muovere le botti del ricorrente da questi depositate sulla cantina che il Mira aveva acquistato all'asta della proc. esecutiva immobiliare a carico del ricorrente.

Se fu quindi necessario per il Mira fa intervenire il suo procuratore al fine di sollecitare uno sgombero del locale, è giocoforza evidente che il [OSCURATO:PERSONA] non era favorevole a che l'imputato rimuovesse le botti.

Quest'ultimo pertanto avrebbe dovuto quindi rivolgersi al giudice civile per far dirimere il contenzioso insorto ma, avendo invece agito di sua iniziativa, ha integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ra- gioni che gli era stato difatti contestato dalla Procura di Terni.

Il ricorrente eviden- zia che su questo punto la Corte territoriale non ha spiegato niente, in particolare non avrebbe chiarito se per lei il reato di esercizio arbitrario di fronte a tali evi- denze.

4. Il teste Lupi (a favore dell'imputato) aveva sostenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che il [OSCURATO:PERSONA], in sua presenza, aveva assentito al Mira di rimuovere le botti ma, nei tre anni precedenti alla sua escussione in giudizio, il predetto Lupi, benché richiesto sul punto dagli agenti intervenuti il giorno del fatto e anche dopo essere stato sentito a sommarie informazioni, non aveva mai fatto cenno a tale circostanza: una tale omissione per il ricorrente non può che apparire oltremodo strana posto che se veramente il [OSCURATO:PERSONA] avesse sin da subito prestato il suo con- senso alla rimozione delle botti, avrebbe dovuto essere fermo interesse del Lupi riferirlo con sollecitudine sin dal primo interrogatorio cui venne sottoposto dagli inquirenti onde evitare l'incriminazione, in concorso con il datore, per il reato di danneggiamento doloso ai danni della parte civile.

Ci su duole che i giudici del gravame del merito abbiano risposto a questi dubbi avanzati dalla parte civile appellante richiamandosi a due sentenze della Cassazione che sostengono che "non costituirebbe lesione dei diritti di difesa co- stituzionali il non consentire alla p.c. che abbia accettato di partecipare al giudizio, di richiedere integrazioni probatorie per tutelare i propri interessi civili... .la p.c. potrebbe infatti anche non accettare il rito e solo in tal caso potrebbe perseguire senza alcun limite i propri interessi in sede civile", cosa che non ha voluto fare il [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso collegio d'appello ha poi rilevato che la decisione dei giudici, assunta sia in primo che in secondo grado, di non dar corso alla richiesta di avva- lersi dei poteri di assunzione probatoria d'ufficio ex art. 441 co. 5 cod. proc. pen. non può costituire motivo di nullità perché ciò costituisce una mera discrezionalità degli organi deliberanti, i quali possono procedervi solo ove ritengano "di non poter decidere allo stato degli atti".

Si obietta però che entrambi tali ragionamenti non apparirebbero idonei a fugare le già manifestate censure in sede di appello posto che, al di là di ogni altra considerazione e sentenza, i giudici, ex art 101 Cost, sono soggetti solo alla legge e, nell'ambito di questa, riveste un ruolo fondamentale l'art 3 della [OSCURATO:PERSONA] il quale richiama anche il principio di ragionevolezza come criterio che deve invol- gere l'operato dei magistrati: ne discende giocoforza, nel caso di specie, che se si è assolto l'imputato con formula dubitativa - senza quindi che si sia maturato il convincimento che sia da escludere di sicuro che egli non abbia commesso il reato - dovrà pure spiegarsi perché i dubbi della persona offesa non sono da considerarsi fondati.

Si sottolinea, inoltre, che quand'anche la parte civile accetti il rito premiale volto ad impedirle la estrinsecazione delle sue ragioni in sede penale, non risulte- rebbe alcuna preclusione per essa di segnalare una eventuale esigenza istruttoria al giudice il quale potrà pure non considerarla ma poi, in base all'art. 192 co. 1 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e al principio costituzionale di ragionevolezza, dovrà spiegare per quale motivo non ha inteso ammetterla.

Da ultimo si fa osservare che non si ricava da nessuna circostanza che la sola testimonianza del Lupi (teste dell'imputato) fosse in grado di fornire il quadro completo della situazione sottesa alle vicende di contrasto intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Mira posto che, per tutto quanto detto innanzi, emergeva, invece, una realtà nettamente contraria a quanto è andato affermando in istruttoria l'operaio del prevenuto.

Con un ulteriore motivo si lamenta, in punto di condanna alle spese della parte civile, per le stesse ragioni per le quali non si è condivisa la decisione di appello in ordine al rigetto del merito civile come, per mera logica, se non si è ritenuto di assolvere con formula piena l'imputato si era convinti della sua piena innocenza, non si dovrebbe conseguenzialmente nemmeno ritenere del tutto pretestuosa ed infondata l'impugnazione sui capi civili della parte lesa così da addossare ad essa le intere spese procedurali.

Per questi motivi chiede a questa Corte di annullare l'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione di legge, ai soli effetti delle responsabilità civile con particolare riferimento al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali patiti dal [OSCURATO:PERSONA] così come dallo stesso specificati - relativamente al petitum e al quan- tum - nella depositata costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado.3.

Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sen- tenza impugnata e, previo annullamento del pronunciamento di condanna sulle spese del grado d'appello, ha chiesto condannarsi [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese di costituzione di parte civile dei primi due gradi di giudizio, nonché del presente giudizio di legittimità, come da nota spese allegata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. In primis, va rilevato come la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della [OSCURATO:PERSONA] o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la pre- sunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art.117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla [OSCURATO:PERSONA] e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti).

3. Il ricorso è inammissibile in quanto la parte civile ricorrente, oltre a que- stioni di fatto non scrutinabili da questa Corte di legittimità, propone la questione -cui già aveva argomentatamente e logicamente risposto la Corte territoriale- del diniego alla sollecitazione di ulteriori mezzi istruttori da parte del giudice dell'ab- breviato. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in ordine ai reati di furto aggravato di vari beni situati nella sua cantina ma appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo poteva seguitare ad utilizzare in virtù di un atto transattivo intercorso con il Mira (capo A), nonché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per aver fatto demolire sei botti in cemento del [OSCURATO:PERSONA] presenti in detta cantina. (capo B) in quanto il primo giudicante, sulla base della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (alla cui escus- sione era stata subordinata la richiesta del rito abbreviato, ammesso), aveva preso atto che tali modalità di sgombero dei locali della cantina erano state previamente concordate con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e che non risultava provata l'esistenza in cantina di quei beni asseritamente sottratti dal Mira.

Come ricorda lo stesso ricorrente, il Mira in primo grado aveva optato per il giudizio abbreviato condizionato all'escussione di un solo suo teste a favore e che il pubblico ministero titolare del fascicolo, benché sollecitato con apposita me- moria dall'odierno ricorrente (rimasto nel processo come parte civile) ad opporsi a tale limitazione indicando altre testimonianze contestative su circostanze fon- danti del fatto/reato, nulla aveva obiettato; di talché il giudice di primo grado, anch'egli richiesto senza esito di avvalersi dei poteri di cui all'art 441 co. 5 cod. proc. pen. per integrare il contraddittorio prima della fine della discussione, rite- neva non sufficientemente provata la vicenda e provvedeva come da suddetto dispositivo.

A fronte di ciò il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello relativamente alle sole statuizioni civili atteso che, in base al codice di rito, la parte civile non può proporre appello autonomo sui capi penali.

Ciò assumendo di avere subito consistenti danni economici in conseguenza della distruzione delle sue botti e tali vicende sarebbero state di sicuro confermate dai testi che egli aveva indicato nella lista ex art 468 cod. proc. pen., tutti presenti nel momento in cui l'imputato aveva dichiarato di- nanzi al ricorrente di aver fatto rimuovere i liquidi e distruggere i relativi conteni- tori.

Egli si doleva già in quella sede della mancata assunzione delle prove testi- moniali indicate dalla parte civile, prove neppure ammesse d'ufficio ai sensi dell'art. 441, co. 5, cod. proc. pen., come più volte sollecitato dalla parte civile medesima, senza che il P.M. assumesse a sua volta alcuna iniziativa in tal senso Anche il giudizio d'appello non aveva però sortito la riforma del pronuncia- mento di primo grado, non avendo il Collegio perugino ritenuto di riaprire l'istrut- toria - come invece richiesto dall'appellante - né di discostarsi dagli assunti su cui si era attestato il Tribunale monocratico temano.

4. Orbene, come già evidenziato nel provvedimento impugnato, questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che nell'ambito del giudizio abbreviato non è consentito alla parte civile, che abbia accettato di partecipare al giudizio, di richie- dere una integrazione probatoria per tutelare i propri interessi civili, senza che da ciò discenda una lesione costituzionalmente illegittima dei diritti di difesa.

La parte civile ha, infatti, in tale contesto la possibilità di non accettare il rito abbreviato, e così le conseguenze delle peculiarità di tale rito contratto, scegliendo di perseguire senza limiti i propri interessi in sede civile.In tal senso la pronuncia impugnata opera un buon governo del principio -che va qui ribadito- secondo cui la persona offesa di fronte alla richiesta del rito ab- breviato, che sia o meno condizionato non rileva, da parte dell'imputato ha solo la facoltà prevista dall'art. 441, co. 4 cod. proc. pen., ma non quella di presentare proprie richieste.

Diversamente opinando si snaturerebbe, la natura del rito ab- breviato, pur sempre "a prova contratta"; né la posizione della parte civile appare rilevante sotto il profilo della illegittimità costituzionale della normativa.

Rimane la possibilità per la persona offesa o danneggiata dal reato, ove ritengano di non accettare il rito abbreviato, di esercitare l'azione nel processo civile.

Tale scelta appartiene al legittimo potere discrezionale del legislatore di disci- plinare in modo diverso situazioni differenti rispetto alle parti e tale scelta non apparendo irragionevole sotto il profilo del principio costituzionale dell'ugua- glianza.

La compatibilità della posizione della parte civile nel procedimento penale con i principi costituzionali è stata, peraltro, già affrontata dalla Corte cost., da ultimo con la sentenza del 23 maggio 2003, n. 169.

Questa Corte di legittimità, sul punto, ha affermato che è abnorme il provve- dimento del giudice dell'udienza preliminare che accoglie la richiesta di giudizio abbreviato condizionato presentata dall'imputato e, nel contempo, ammette l'e- same dei testimoni indicati dalla parte civile, in quanto la parte offesa, secondo quanto previsto dall'art. 441, co. 4, cod. proc. pen., ha solo la facoltà di accettare o meno il rito abbreviato, ma non quella di formulare istanze probatorie (così Sez. 2, n. 320 del 10/11/2004, dep. 2005, Argese ed altri Rv. 230656).

La parte civile non ha il potere di formulare richieste probatorie nel giudizio abbreviato ma può, una volta che il giudice abbia d'ufficio disposto perizia, nomi- nare consulenti tecnici (Sez. 4, n. 18974 del 09/03/2009, Romagnoli ed altro, Rv. 243992).

5. Neppure può dolersi l'appellante che il giudice da parte sua non abbia esercitato i poteri d'ufficio consentitigli dall'art. 441, co. 5, cod. proc. pen.

Costituisce ius receptum il principio che, in tema di giudizio abbreviato condi- zionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" attribuito al giudice dall'art. 441, co. 5, cod. proc. pen. è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il po- tere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento (così Sez. 1, n. 42050 del 1/7/2014, Sorgato, Rv. 260514, che, in applicazione del principio, ha ritenuto legittima l'assunzione da parte del Gup di consulenze medico-legale e psichiatrica prodotte dalla parte civile; conf.

Sez. 5, n. 2672 del 22/11/2018, dep. 2019, Ve- lardita, Rv. 274594; Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Chatoubi, Rv. 274845).

Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale si è pronunciata nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione della "ne- cessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richie- sta dell'imputato, se è vero che) non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, tuttavia presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una pro- gnosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'at- tività integrativa. (cfr. ex multis Sez. 6, n. 11558 del 23/1/2009, Trentadue e altri, Rv. 243063 che, nell'affermare tale principio, ha precisato che il potere di integra- zione probatoria non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità; con?.

Sez. 1, n. 47710 del 18/6/2015, Bostiog, Rv. 265422).

L'esercizio di una tale facoltà, dunque, come correttamente evidenzia il prov- vedimento impugnato, è rimessa all'apprezzamento libero del giudice e non può costituire di per sé causa di nullità.

È comunque da rilevare che ai sensi di detta norma il giudice può assumere d'ufficio una nuova prova solo ove ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", cosa questa che nella fattispecie in esame non è stato ritenuto, avendo il giudice di primo grado ritenuto che la testimonianza del Lupi avesse confermato sia l'accordo intercorso con il [OSCURATO:PERSONA] circa le operazioni di sgombero della cantina dalle botti in cemento, sia la mancata sottrazione da parte del Mira di vino e/o aceto e di vari altri beni di proprietà del [OSCURATO:PERSONA].

E neanche in tale sede di appello i giudici perugini hanno ritenuto che ricorressero i presupposti per l'ammissione (tanto meno d'ufficio) di ulteriori prove, che non si appalesavano come stretta- mente necessarie, potendosi ben decidere allo stato degli atti.

E' stato anche logicamente evidenziato come nelle missive intercorse tra le parti contrapposte vi sia anche indicazione del "consenso del Sig. [OSCURATO:PERSONA]" alla rimozione delle botti in cemento, sicchè tale documentazione non contraddice la testimonianza assunta nel processo.

6. Non va trascurato, peraltro, come non ha fatto la Corte, che per la riforma di una decisione assolutoria, occorre la c.d. motivazione rafforzata, non essendo sufficiente, cioè, una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorrendo che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto.

Com'è stato analiticamente affermato in un condivisibile arresto di questa Corte (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556) la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione, non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualifi- cate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma debba fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove.

Ed è stato condivisibilmente affermato, sul punto - e va qui ribadito- che: "...la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa, convincente motivazione che, sovrap- ponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati...

Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha dunque l'obbligo di delineare le linee portanti del pro- prio, alternativo, -ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più ri- levanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ra- gioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli ar- gomenti più rilevanti ivi contenuti" (Sez. 3, n. 19322 del 20/01/2015, Ruggeri, Rv. 263513, in motivazione).

Va ricordato, infatti, che il giudizio di condanna presuppone la certezza pro- cessuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza (cos ex plurimis Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. il 2012, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 252627; Sez. 3, n. 42007 del 27/9/2012, M. e altro, Rv. 253605).

Nello specifico, il principio in ragione del quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi rite- nuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argo- menti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della deci- sione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066, e n. 4996 del 26/10/2011, dep. il 2012, Abbate ed altro, rv 251782).

7. Perché potesse riformare in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non era, pertanto, sufficiente prospettare una ricostruzione dei fatti conno- tata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, bensì era necessario che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di "una forza persua- siva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrin- seco alla stessa situazione di contrasto.

La condanna, invero, presuppone la cer- tezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'in- nocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" (così la citata sez. 2 n. 677/2015).

Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte territoriale ha fatto buon governo degli stessi, riconoscendo che non vi erano le condizioni per ribaltare il verdetto assolutorio favorevole all'imputato.

Quanto alla condanna alle spese processuali, infine la Corte territoriale le ha poste a carico della parte civile, applicando correttamente - derivandone la mani- festa infondatezza anche della doglianza sul punto- l'art. 592, co. 4, cod. proc. pen. secondo cui "nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese".

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] brio per la parte civile ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha allegato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 26/11/2019, sull'appello ai fini civili della sola parte civile, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Terni in data 7/4/2016, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di essersi impossessato per trarne profitto di vari quintali di vino ed aceto di proprietà del ricorrente ed avere ordinato la distruzione dei relativi reci- pienti per liberare la cantina in cui erano contenuti senza ricorrere al giudice ma esercitando arbitrariamente un preteso diritto, in Orvieto il 1/3/2013. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ancora una volta agli effetti civili, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. In ordine al rigetto delle pretese risarcitorie sul merito civile (pag. 4 della sentenza d'appello) si lamentano in ricorso mancanza, contraddittorietà o manife- sta illogicità della motivazione e violazione di legge per mancato rispetto degli artt. 3 della Cost., 192. ca. 1 e 546 lett. e) cod. proc. pen. La parte civile ricorrente si duole che anche i giudici di appello abbiano rite- nuto che l'assoluzione con formula dubitativa emessa dal giudice di prime cure non fosse meritoria di censura, ma non hanno spiegato in alcun modo perché si sia dovuto assolvere l'imputato nonostante erano stati portati alla loro attenzione dei testi che, se fosse stata riaperta l'istruttoria - come richiesto in atti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] - potevano confermare l'esatto contrario di quello che aveva dichiarato il Lupi (operaio - teste favorevole al Mira) nel processo di primo grado. Difetterebbe, quindi, completamente, una spiegazione logica delle ragioni che li hanno indotti a non ritenere importanti queste differenti prove testimoniali indi- categli dalla parte civile. La fondatezza nel merito delle ragioni della parte civile e "le falsità speculari dell'imputato e del suo teste" per la parte civile ricorrente emergevano inequivo- cabilmente dai seguenti elementi: 1. L'imputato aveva sostenuto di avere ricevuto dal ricorrente il permesso di rimuovere vino, aceto e botti ma [OSCURATO:PERSONA] (teste richiesto dalla persona offesa e non ammesso né in primo e nemmeno in secondo grado) aveva sentito chiaramente il [OSCURATO:PERSONA] dire al Mira - proprio la sera avanti ai fatti - che i recipienti di cemento non dovevano essere assolutamente rimossi o, peggio ancora, demo- liti. Il ricorrente si domanda perché non si sia dato credito a questa testimonianza.2. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e al Palmieri di essere stato lui a far trasportare fuori dalla cantina i vari ettolitri di vino e aceto che erano statì là stipati dal ricorrente. Perché quindi - ci si domanda in ricorso- non si è permesso al teste di riferire questi particolari? 3. Vi è stata una fitta corrispondenza (il richiamo è all'allegato 2 dell'atto di Appello) che il Mira ha chiesto al suo legale di inviare sia all'Avv. M. Lombroni (difensore della parte civile nei gradi di merito) che allo stesso [OSCURATO:PERSONA] da cui è dato inferire che alcun accordo era stato raggiunto tra le due parti in lite per ri- muovere le botti del ricorrente da questi depositate sulla cantina che il Mira aveva acquistato all'asta della proc. esecutiva immobiliare a carico del ricorrente. Se fu quindi necessario per il Mira fa intervenire il suo procuratore al fine di sollecitare uno sgombero del locale, è giocoforza evidente che il [OSCURATO:PERSONA] non era favorevole a che l'imputato rimuovesse le botti. Quest'ultimo pertanto avrebbe dovuto quindi rivolgersi al giudice civile per far dirimere il contenzioso insorto ma, avendo invece agito di sua iniziativa, ha integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ra- gioni che gli era stato difatti contestato dalla Procura di Terni. Il ricorrente eviden- zia che su questo punto la Corte territoriale non ha spiegato niente, in particolare non avrebbe chiarito se per lei il reato di esercizio arbitrario di fronte a tali evi- denze. 4. Il teste Lupi (a favore dell'imputato) aveva sostenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che il [OSCURATO:PERSONA], in sua presenza, aveva assentito al Mira di rimuovere le botti ma, nei tre anni precedenti alla sua escussione in giudizio, il predetto Lupi, benché richiesto sul punto dagli agenti intervenuti il giorno del fatto e anche dopo essere stato sentito a sommarie informazioni, non aveva mai fatto cenno a tale circostanza: una tale omissione per il ricorrente non può che apparire oltremodo strana posto che se veramente il [OSCURATO:PERSONA] avesse sin da subito prestato il suo con- senso alla rimozione delle botti, avrebbe dovuto essere fermo interesse del Lupi riferirlo con sollecitudine sin dal primo interrogatorio cui venne sottoposto dagli inquirenti onde evitare l'incriminazione, in concorso con il datore, per il reato di danneggiamento doloso ai danni della parte civile. Ci su duole che i giudici del gravame del merito abbiano risposto a questi dubbi avanzati dalla parte civile appellante richiamandosi a due sentenze della Cassazione che sostengono che "non costituirebbe lesione dei diritti di difesa co- stituzionali il non consentire alla p.c. che abbia accettato di partecipare al giudizio, di richiedere integrazioni probatorie per tutelare i propri interessi civili... .la p.c. potrebbe infatti anche non accettare il rito e solo in tal caso potrebbe perseguire senza alcun limite i propri interessi in sede civile", cosa che non ha voluto fare il [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso collegio d'appello ha poi rilevato che la decisione dei giudici, assunta sia in primo che in secondo grado, di non dar corso alla richiesta di avva- lersi dei poteri di assunzione probatoria d'ufficio ex art. 441 co. 5 cod. proc. pen. non può costituire motivo di nullità perché ciò costituisce una mera discrezionalità degli organi deliberanti, i quali possono procedervi solo ove ritengano "di non poter decidere allo stato degli atti". Si obietta però che entrambi tali ragionamenti non apparirebbero idonei a fugare le già manifestate censure in sede di appello posto che, al di là di ogni altra considerazione e sentenza, i giudici, ex art 101 Cost, sono soggetti solo alla legge e, nell'ambito di questa, riveste un ruolo fondamentale l'art 3 della [OSCURATO:PERSONA] il quale richiama anche il principio di ragionevolezza come criterio che deve invol- gere l'operato dei magistrati: ne discende giocoforza, nel caso di specie, che se si è assolto l'imputato con formula dubitativa - senza quindi che si sia maturato il convincimento che sia da escludere di sicuro che egli non abbia commesso il reato - dovrà pure spiegarsi perché i dubbi della persona offesa non sono da considerarsi fondati. Si sottolinea, inoltre, che quand'anche la parte civile accetti il rito premiale volto ad impedirle la estrinsecazione delle sue ragioni in sede penale, non risulte- rebbe alcuna preclusione per essa di segnalare una eventuale esigenza istruttoria al giudice il quale potrà pure non considerarla ma poi, in base all'art. 192 co. 1 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e al principio costituzionale di ragionevolezza, dovrà spiegare per quale motivo non ha inteso ammetterla. Da ultimo si fa osservare che non si ricava da nessuna circostanza che la sola testimonianza del Lupi (teste dell'imputato) fosse in grado di fornire il quadro completo della situazione sottesa alle vicende di contrasto intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Mira posto che, per tutto quanto detto innanzi, emergeva, invece, una realtà nettamente contraria a quanto è andato affermando in istruttoria l'operaio del prevenuto. Con un ulteriore motivo si lamenta, in punto di condanna alle spese della parte civile, per le stesse ragioni per le quali non si è condivisa la decisione di appello in ordine al rigetto del merito civile come, per mera logica, se non si è ritenuto di assolvere con formula piena l'imputato si era convinti della sua piena innocenza, non si dovrebbe conseguenzialmente nemmeno ritenere del tutto pretestuosa ed infondata l'impugnazione sui capi civili della parte lesa così da addossare ad essa le intere spese procedurali. Per questi motivi chiede a questa Corte di annullare l'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione di legge, ai soli effetti delle responsabilità civile con particolare riferimento al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali patiti dal [OSCURATO:PERSONA] così come dallo stesso specificati - relativamente al petitum e al quan- tum - nella depositata costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado.3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sen- tenza impugnata e, previo annullamento del pronunciamento di condanna sulle spese del grado d'appello, ha chiesto condannarsi [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese di costituzione di parte civile dei primi due gradi di giudizio, nonché del presente giudizio di legittimità, come da nota spese allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. In primis, va rilevato come la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della [OSCURATO:PERSONA] o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la pre- sunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art.117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla [OSCURATO:PERSONA] e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). 3. Il ricorso è inammissibile in quanto la parte civile ricorrente, oltre a que- stioni di fatto non scrutinabili da questa Corte di legittimità, propone la questione -cui già aveva argomentatamente e logicamente risposto la Corte territoriale- del diniego alla sollecitazione di ulteriori mezzi istruttori da parte del giudice dell'ab- breviato. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in ordine ai reati di furto aggravato di vari beni situati nella sua cantina ma appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo poteva seguitare ad utilizzare in virtù di un atto transattivo intercorso con il Mira (capo A), nonché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per aver fatto demolire sei botti in cemento del [OSCURATO:PERSONA] presenti in detta cantina. (capo B) in quanto il primo giudicante, sulla base della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (alla cui escus- sione era stata subordinata la richiesta del rito abbreviato, ammesso), aveva preso atto che tali modalità di sgombero dei locali della cantina erano state previamente concordate con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e che non risultava provata l'esistenza in cantina di quei beni asseritamente sottratti dal Mira. Come ricorda lo stesso ricorrente, il Mira in primo grado aveva optato per il giudizio abbreviato condizionato all'escussione di un solo suo teste a favore e che il pubblico ministero titolare del fascicolo, benché sollecitato con apposita me- moria dall'odierno ricorrente (rimasto nel processo come parte civile) ad opporsi a tale limitazione indicando altre testimonianze contestative su circostanze fon- danti del fatto/reato, nulla aveva obiettato; di talché il giudice di primo grado, anch'egli richiesto senza esito di avvalersi dei poteri di cui all'art 441 co. 5 cod. proc. pen. per integrare il contraddittorio prima della fine della discussione, rite- neva non sufficientemente provata la vicenda e provvedeva come da suddetto dispositivo. A fronte di ciò il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello relativamente alle sole statuizioni civili atteso che, in base al codice di rito, la parte civile non può proporre appello autonomo sui capi penali. Ciò assumendo di avere subito consistenti danni economici in conseguenza della distruzione delle sue botti e tali vicende sarebbero state di sicuro confermate dai testi che egli aveva indicato nella lista ex art 468 cod. proc. pen., tutti presenti nel momento in cui l'imputato aveva dichiarato di- nanzi al ricorrente di aver fatto rimuovere i liquidi e distruggere i relativi conteni- tori. Egli si doleva già in quella sede della mancata assunzione delle prove testi- moniali indicate dalla parte civile, prove neppure ammesse d'ufficio ai sensi dell'art. 441, co. 5, cod. proc. pen., come più volte sollecitato dalla parte civile medesima, senza che il P.M. assumesse a sua volta alcuna iniziativa in tal senso Anche il giudizio d'appello non aveva però sortito la riforma del pronuncia- mento di primo grado, non avendo il Collegio perugino ritenuto di riaprire l'istrut- toria - come invece richiesto dall'appellante - né di discostarsi dagli assunti su cui si era attestato il Tribunale monocratico temano. 4. Orbene, come già evidenziato nel provvedimento impugnato, questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che nell'ambito del giudizio abbreviato non è consentito alla parte civile, che abbia accettato di partecipare al giudizio, di richie- dere una integrazione probatoria per tutelare i propri interessi civili, senza che da ciò discenda una lesione costituzionalmente illegittima dei diritti di difesa. La parte civile ha, infatti, in tale contesto la possibilità di non accettare il rito abbreviato, e così le conseguenze delle peculiarità di tale rito contratto, scegliendo di perseguire senza limiti i propri interessi in sede civile.In tal senso la pronuncia impugnata opera un buon governo del principio -che va qui ribadito- secondo cui la persona offesa di fronte alla richiesta del rito ab- breviato, che sia o meno condizionato non rileva, da parte dell'imputato ha solo la facoltà prevista dall'art. 441, co. 4 cod. proc. pen., ma non quella di presentare proprie richieste. Diversamente opinando si snaturerebbe, la natura del rito ab- breviato, pur sempre "a prova contratta"; né la posizione della parte civile appare rilevante sotto il profilo della illegittimità costituzionale della normativa. Rimane la possibilità per la persona offesa o danneggiata dal reato, ove ritengano di non accettare il rito abbreviato, di esercitare l'azione nel processo civile. Tale scelta appartiene al legittimo potere discrezionale del legislatore di disci- plinare in modo diverso situazioni differenti rispetto alle parti e tale scelta non apparendo irragionevole sotto il profilo del principio costituzionale dell'ugua- glianza. La compatibilità della posizione della parte civile nel procedimento penale con i principi costituzionali è stata, peraltro, già affrontata dalla Corte cost., da ultimo con la sentenza del 23 maggio 2003, n. 169. Questa Corte di legittimità, sul punto, ha affermato che è abnorme il provve- dimento del giudice dell'udienza preliminare che accoglie la richiesta di giudizio abbreviato condizionato presentata dall'imputato e, nel contempo, ammette l'e- same dei testimoni indicati dalla parte civile, in quanto la parte offesa, secondo quanto previsto dall'art. 441, co. 4, cod. proc. pen., ha solo la facoltà di accettare o meno il rito abbreviato, ma non quella di formulare istanze probatorie (così Sez. 2, n. 320 del 10/11/2004, dep. 2005, Argese ed altri Rv. 230656). La parte civile non ha il potere di formulare richieste probatorie nel giudizio abbreviato ma può, una volta che il giudice abbia d'ufficio disposto perizia, nomi- nare consulenti tecnici (Sez. 4, n. 18974 del 09/03/2009, Romagnoli ed altro, Rv. 243992). 5. Neppure può dolersi l'appellante che il giudice da parte sua non abbia esercitato i poteri d'ufficio consentitigli dall'art. 441, co. 5, cod. proc. pen. Costituisce ius receptum il principio che, in tema di giudizio abbreviato condi- zionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" attribuito al giudice dall'art. 441, co. 5, cod. proc. pen. è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il po- tere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento (così Sez. 1, n. 42050 del 1/7/2014, Sorgato, Rv. 260514, che, in applicazione del principio, ha ritenuto legittima l'assunzione da parte del Gup di consulenze medico-legale e psichiatrica prodotte dalla parte civile; conf. Sez. 5, n. 2672 del 22/11/2018, dep. 2019, Ve- lardita, Rv. 274594; Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Chatoubi, Rv. 274845). Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale si è pronunciata nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione della "ne- cessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richie- sta dell'imputato, se è vero che) non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, tuttavia presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una pro- gnosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'at- tività integrativa. (cfr. ex multis Sez. 6, n. 11558 del 23/1/2009, Trentadue e altri, Rv. 243063 che, nell'affermare tale principio, ha precisato che il potere di integra- zione probatoria non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità; con?. Sez. 1, n. 47710 del 18/6/2015, Bostiog, Rv. 265422). L'esercizio di una tale facoltà, dunque, come correttamente evidenzia il prov- vedimento impugnato, è rimessa all'apprezzamento libero del giudice e non può costituire di per sé causa di nullità. È comunque da rilevare che ai sensi di detta norma il giudice può assumere d'ufficio una nuova prova solo ove ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", cosa questa che nella fattispecie in esame non è stato ritenuto, avendo il giudice di primo grado ritenuto che la testimonianza del Lupi avesse confermato sia l'accordo intercorso con il [OSCURATO:PERSONA] circa le operazioni di sgombero della cantina dalle botti in cemento, sia la mancata sottrazione da parte del Mira di vino e/o aceto e di vari altri beni di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. E neanche in tale sede di appello i giudici perugini hanno ritenuto che ricorressero i presupposti per l'ammissione (tanto meno d'ufficio) di ulteriori prove, che non si appalesavano come stretta- mente necessarie, potendosi ben decidere allo stato degli atti. E' stato anche logicamente evidenziato come nelle missive intercorse tra le parti contrapposte vi sia anche indicazione del "consenso del Sig. [OSCURATO:PERSONA]" alla rimozione delle botti in cemento, sicchè tale documentazione non contraddice la testimonianza assunta nel processo. 6. Non va trascurato, peraltro, come non ha fatto la Corte, che per la riforma di una decisione assolutoria, occorre la c.d. motivazione rafforzata, non essendo sufficiente, cioè, una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorrendo che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. Com'è stato analiticamente affermato in un condivisibile arresto di questa Corte (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556) la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione, non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualifi- cate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma debba fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove. Ed è stato condivisibilmente affermato, sul punto - e va qui ribadito- che: "...la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa, convincente motivazione che, sovrap- ponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati... Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha dunque l'obbligo di delineare le linee portanti del pro- prio, alternativo, -ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più ri- levanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ra- gioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli ar- gomenti più rilevanti ivi contenuti" (Sez. 3, n. 19322 del 20/01/2015, Ruggeri, Rv. 263513, in motivazione). Va ricordato, infatti, che il giudizio di condanna presuppone la certezza pro- cessuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza (cos ex plurimis Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. il 2012, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 252627; Sez. 3, n. 42007 del 27/9/2012, M. e altro, Rv. 253605). Nello specifico, il principio in ragione del quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi rite- nuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argo- menti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della deci- sione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066, e n. 4996 del 26/10/2011, dep. il 2012, Abbate ed altro, rv 251782). 7. Perché potesse riformare in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non era, pertanto, sufficiente prospettare una ricostruzione dei fatti conno- tata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, bensì era necessario che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di "una forza persua- siva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrin- seco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la cer- tezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'in- nocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" (così la citata sez. 2 n. 677/2015). Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte territoriale ha fatto buon governo degli stessi, riconoscendo che non vi erano le condizioni per ribaltare il verdetto assolutorio favorevole all'imputato. Quanto alla condanna alle spese processuali, infine la Corte territoriale le ha poste a carico della parte civile, applicando correttamente - derivandone la mani- festa infondatezza anche della doglianza sul punto- l'art. 592, co. 4, cod. proc. pen. secondo cui "nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese". 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniari
Sentenza Cassazione n. 42117/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris