CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38631/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e dell'Amministrazione resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 15 novembre 2011 al 20 aprile 2016 (di cui 2 giorni in carcere e la restante parte agli arresti domiciliari). 2. La ricorrente, sottoposta alla misura cautelare in base ad imputazione provvisoria ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6, cod.pen., cadute le altre contestazioni già in fase cautelare, è stata in primo grado condannata alla pena di 9 anni di reclusione, esclusa l'aggravante di cui al comma 6, ma, poi, assolta in grado di appello per non aver commesso il fatto. 3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo causalmente rilevante nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare la condotta gravemente colposa dell'istante ("non vi sono dubbi dalla lettura degli atti processuali che - ferma ed incontestabile restando la assoluzione dell'imputata dal reato ascrittole - abbia dato luogo a condotte e atteggiamenti talmente imprudenti e consapevolmente responsabili, che hanno pienamente giustificato l'arresto ... e l'applicazione ... dalla misura cautelare"; "dal complesso degli ascolti menzionati ... emergeva un quadro cautelare rispondente ai criteri di pluralità, gravità e concordanza"). Il giudice della riparazione ha, in particolare, evidenziato una serie dì conversazioni intercettate - conversazioni del 3 luglio 2009 in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce al padre che avrebbe chiarito di fronte ai terzi di agire sempre secondo le sue direttive; del 20 aprile 2009 in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta al padre di aver rassicurato un soggetto interessato ad un proprio terreno dell'inesistenza di pericoli, così alludendo alla protezione su cui avrebbe potuto contare; del 7 agosto 2009 in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce ad un terzo, con cui ha fissato un appuntamento in un luogo sicuro, dell'esistenza di telecamere; del 20 giugno 2009 in cui [OSCURATO:PERSONA] si lamenta con il padre delle eccessive pretese della figlia di Covello, detenuto in carcere per reati di stampo mafioso; del 20 aprile 2009 in cui [OSCURATO:PERSONA] si lamenta del fatto che il fratello, pur avvisato dell'imminente esecuzione della misura cautelare, non si è reso latitante; del 30 luglio 2009 in cui [OSCURATO:PERSONA] allude con la moglie al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella riscossione delle somme e più in generale negli affari mafiosi del padre. 4. La ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sottolineando che nel provvedimento impugnato la condizione ostativa è in parte collegata ad elementi del tutto sganciati dalla propria condotta e, quindi, dalla propria colpa (ad esempio, alle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie) - elementi che, peraltro, erroneamente si è ritenuto non essere stati valutati dal giudice dell'assoluzione il quale, al contrario, ha preso in considerazione il complessivo quadro probatorio. 5.La Procura Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 6.L'Amministrazione resistente ha chiesto in via principale dichiararsi inammissibile ed in via subordinata rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Dal punto di vista probatorio, va sottolineato che, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, il giudice può tener conto degli atti che nell'ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente "fisiologica" (v., per tutte, Sez. 4, n. 38181 del 23/04/2009, Ferrigno, Rv. 245308 - 01). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc., Quaresima, Rv. 270039). Come si è recentemente precisato (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale. Tale principio va, tuttavia, collegato al diverso piano di indagine del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello penale: difatti, come già sottolineato, il giudice della riparazione non può affermare avvenuti fatti esclusi dal giudice del merito, ma semplicemente può attribuire a circostanze emerse nel giudizio di merito un diverso valore probatorio con riferimento alle diverse condotte che integrano la condizione ostativa all'indennizzo richiesto. 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, pur avendo correttamente individuato i principi che regolano la materia in esame, non ne ha fatto corretta applicazione, in quanto non ha individuato, in maniera puntuale e precisa, le condotte dolose o gravemente colpose della ricorrente eziologicamente rilevanti ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare. In particolare la Corte di appello si è limitata a rinviare ad una pluralità di intercettazioni. Tuttavia, alcune di tali intercettazioni riguardano conversazioni tra terzi aventi ad oggetto esclusivamente la possibile partecipazione della ricorrente all'associazione mafiosa del padre (partecipazione esclusa dal giudice del merito e, comunque, neppure oggetto del presente giudizio), mentre non hanno nessun rilievo probatorio ai fini della individuazione di una ulteriore e diversa condotta gravemente colposa della ricorrente, che possa aver contribuito all'errore dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne le altre intercettazioni, concernenti conversazioni della ricorrente con il padre o altri, il giudice della riparazione non ha chiarito la loro rilevanza causale ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare e soprattutto non ha individuato la colpa grave che le caratterizza. In definitiva, la motivazione del provvedimento impugnata risulta lacunosa e contraddittoria, essendo orientata a dimostrare più la correttezza del provvedimento cautelare o, in ultima analisi, la colpevolezza della ricorrente che una sua condotta - ulteriore e diversa da quella contestata nel giudizio penale - caratterizzata da dolo o colpa grave e causalmente rilevante ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare. 4.In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, a cui va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2021. Il C