CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che in data 1° settembre 2023 il procuratore del ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; Ritenuto che la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 -01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i