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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 18823/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1645/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 268- A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1028/2017 depositata il 06/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 1028/2017 della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 6 luglio 2017.

Resistono con controricorso Emilia, [OSCURATO:PERSONA], Laura e [OSCURATO:PERSONA].

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d. lgs. n. 149 del 2022.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

3. La Corte d’appello di Brescia, accogliendo l’appello avanzato da Emilia (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], Laura e [OSCURATO:PERSONA] (discendenti di [OSCURATO:PERSONA]) contro la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo il 24 giugno 2013, “effettuata la collazione e ricostruito l’asse ereditario” di [OSCURATO:PERSONA] (madre di Gianni, Piero, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a versare i rispettivi importi dovuti alle appellanti (in rapporto alla quota di 1/4 per ciascuno dei figli Gianni, Piero, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte d’appello ha qualificato come “donazione indiretta” l’operazione di sottoscrizione in data 2 giugno 1998 di un fondo d’investimento da parte della de cuius del valore di Lire 386.025.295, poi trasferito in data 12 novembre 1998 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo queste ultime ammesso che il denaro investito nel fondo fosse di provenienza della madre.

La Corte d’appello ha quindi ritenuto di accogliere la domanda di collazione di Emilia, [OSCURATO:PERSONA], Laura e [OSCURATO:PERSONA], sulla quale il Tribunale non si era pronunciato.

La domanda delle attrici, avanzata con citazione del 18 ottobre 2006, oltre che volta ad accertare l’indebita appropriazione da parte delle convenute di beni appartenenti ad [OSCURATO:PERSONA], la falsità della firma apposta sul modulo di investimento del 2 giugno 1998 e la nullità degli atti di disposizione (domanda quest’ultima rinunciata in sede di conclusioni), aveva chiesto comunque l’accertamento delle quote di spettanza alle attrici stesse, con le conseguenti condanne delle convenute.

Alla morte di [OSCURATO:PERSONA], era risultato che il patrimonio della stessa fosse costituito soltanto da un deposito bancario di € 2.217,46.

4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 737 c.c. e 55 c.c. , perché la Corte d'appello ha confuso gli effetti dell'azione di riduzione con quella di collazione implicitamente individuata nella domanda di divisione ereditaria.

Si evidenzia che gli attori non avevano svolto una domanda di riduzione della donazione eccedente la quota disponibile.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazionedell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello ha disposto la riduzione della donazione delladonazione indiretta, quantunque gli attori non l'avessero richiesta e anzi avessero espressamente rinunciato all'unica domandariferita alla violazio ne delle quote di riserva attoree.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 566 c.c. e 537 c.c., perché la Corte d'appello ha dispostola divisione dell'asse ereditario secondo le quote della successione legittima anziché di quella necessaria, ancor ché ciò abbia statuito disponendo la ridu zione della donazione indiretta in favore dell'asse ereditario.

Si assume che l’asse ereditario dovesse essere suddiviso fra gli eredi nella misura di ¼ ciascuno solo per la quota di 2/3 e non per l’intero, tenuto conto della disponibile.

Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, perché la Corte d'appello ha ritenuto che gli attori avessero (implicitamente) svolto una domanda di colla zione, ancorché le convenute avessero ec cepito che quel petitum (mai espressamente formulato) non potesse ricavarsi in via interpretativa dalle loro alternative cau sae petendi in relazione al loro generico petitumdi accertamento della consistenza dell'asse ereditario e di divisionedello stesso tra gli eredi.

Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello ha disposto la divisionedell'asse ereditario, integrandolo con i titoli mobiliari oggetto di donazione indiretta ancorché la domanda svoltadagli attori fosse, in via principale, quella di reintegrare lo stesso di quanto illecitamente sottrattoal de cuius commettendo il reato di appropriazione in debita e, in via subordinata, per l’effetto della declaratoria della nullità della donazioneper difetto della forma solenne.

5. I cinque motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono esaminarsi congiuntamente e si rivelano del tutto infondati.

5.1. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, sia pure di modico valore (nella specie, al momento dell’apertura della successione, costituito dal saldo di un conto corrente bancario aperto presso la Banca della Bergamasca: pagina 14 della sentenza impugnata), giacché se manchi un relictum, non vi é luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione.

In tema di divisione ereditaria, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne èoggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione.

Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa (da ultimo, Cass. n. 23403 del 2022).

5.2. Avendosi nel caso in esame riguardo ad una divisione tra legittimari - da operarsi, invero, fra i quattro figli della de cuius - non occorreva affatto proporre azione di riduzione della donazione indiretta oggetto di lite (quella collegata alla sottoscrizione in data 2 giugno 1998 di un fondo d’investimento da parte della de cuius del valore di Lire 386.025.295, poi trasferito in data 12 novembre 1998 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], neppure essendo stata dedotta alcuna prova della volontà della donante di sottrarre la donazione all'obbligo della collazione).

Il meccanismo della collazione e dei prelievi è infatti sufficiente a ricondurre le situazioni soggettive dei condividenti alla legge, rimanendo annullato l'effetto della donazione: perciò correttamente la Corte di Brescia, essendo stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Laura e [OSCURATO:PERSONA] azione di divisione ereditaria tra eredi legittimari, ha fatto applicazione della collazione (art. 737 c.c.), in virtù della quale i beni donati devono essere compresi o conferiti, insieme al relictum, nella massa attiva del patrimonio ereditario, ed avente la funzione di conservare tra gli eredi stessi la proporzione stabilita nel testamento o nella legge, permettendo la divisione tra i coeredi in proporzione delle quote a ciascuno spettanti, in maniera da assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, indipendentemente dall'esperimento dell'azione di riduzione (che nel caso in esame non poteva effettivamente dirsi proposta con la mera allegazione relativa alla “violazione delle quote di riserva attoree”) (ex multis, Cass. n. 2004 del 21896; n. 15131 del 2005; n. 3013 del 2006; n. 1408 del 2007; n. 41132 del 2021).

Si spiega così che mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile.

5.3. Nondimeno, la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali; il che non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare perl'imputazione del relativo valore.

Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre lacollazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. n. 28196 del 2020; Cass. n. 39368 del 2021).

5.4. Anche, del resto, nelle ipotesi in cui sia attribuita al coerede donatario la facoltà di scelta tra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione (art. 746, comma 1, c.c.), si intende che la stessa spetti pure allorché il valore del bene donato sia superiore al valore della rispettiva quota ereditaria.

L’art. 746 c.c. trova, invero, di regola applicazione nei casi in cui il valore del bene donato sia inferiore, o al massimo uguale al valore della quota spettante al donatario, giacché se il primo valore sia superiore al secondo il medesimo donatario, chiamato alla successione insieme a coeredi aventi diritto alla collazione, ben può preferire di rinunziare all'eredità e così sottrarsi così all'obbligo della collazione della donazione ricevuta.

La norma non può, viceversa, interpretarsi nel senso che il donatario, che conferisce per imputazione, possa trattenere la differenza tra il valore della donazione ricevuta ed il valore della sua quota ereditaria: egli deve, comunque, «imputare alla sua quota» il valore della donazione ricevuta sino a concorrenza del valore della quota stessa, e versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza.

La conclusione è che, quando il coerede donatario preferisce la collazione per imputazione o deve necessariamente conferire per imputazione, la collazione non produce la risoluzione della donazione, ed il coerede trattiene i beni in forza di questa, sorgendo a suo carico soltanto l'obbligo di conferire nella massa il relativo equivalente pecuniario.

Tale conferimento, che di regola opera mediante proporzionale riduzione della massa su cui il donatario può far valere il suo diritto alla quota, assume concretezza per l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati rispetto al valore della quota stessa, in quanto per tale frazione il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario, ovvero alla corresponsione di un “debito di conguaglio”, in senso improprio, da determinarsi ai sensi dell’art. 747 c.c.; l’eccedenza è così versata nell’asse ed è prelevata dai non donatari insieme alla totalità dei beni compresi nella successione, e l’una e gli altri vengono ripartiti in ragione delle quote di ognuno.

5.5. In base a tali principi, la sentenza impugnata ha sommato al modesto relictum di € 2.217,27 l’importo del denaro imputato inerente alla donazione indiretta fatta in vita dalla de cuius, della quale le attrici avevano domandato l’accertamento, ed ha quindi proceduto alla formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede garantendo la parità di trattamento tra i vari condividenti.

6. Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore delle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrent i a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1645/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 268- A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1028/2017 depositata il 06/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 1028/2017 della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 6 luglio 2017. Resistono con controricorso Emilia, [OSCURATO:PERSONA], Laura e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d. lgs. n. 149 del 2022. Le ricorrenti hanno depositato memoria. 3. La Corte d’appello di Brescia, accogliendo l’appello avanzato da Emilia (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], Laura e [OSCURATO:PERSONA] (discendenti di [OSCURATO:PERSONA]) contro la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo il 24 giugno 2013, “effettuata la collazione e ricostruito l’asse ereditario” di [OSCURATO:PERSONA] (madre di Gianni, Piero, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a versare i rispettivi importi dovuti alle appellanti (in rapporto alla quota di 1/4 per ciascuno dei figli Gianni, Piero, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). La Corte d’appello ha qualificato come “donazione indiretta” l’operazione di sottoscrizione in data 2 giugno 1998 di un fondo d’investimento da parte della de cuius del valore di Lire 386.025.295, poi trasferito in data 12 novembre 1998 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo queste ultime ammesso che il denaro investito nel fondo fosse di provenienza della madre. La Corte d’appello ha quindi ritenuto di accogliere la domanda di collazione di Emilia, [OSCURATO:PERSONA], Laura e [OSCURATO:PERSONA], sulla quale il Tribunale non si era pronunciato. La domanda delle attrici, avanzata con citazione del 18 ottobre 2006, oltre che volta ad accertare l’indebita appropriazione da parte delle convenute di beni appartenenti ad [OSCURATO:PERSONA], la falsità della firma apposta sul modulo di investimento del 2 giugno 1998 e la nullità degli atti di disposizione (domanda quest’ultima rinunciata in sede di conclusioni), aveva chiesto comunque l’accertamento delle quote di spettanza alle attrici stesse, con le conseguenti condanne delle convenute. Alla morte di [OSCURATO:PERSONA], era risultato che il patrimonio della stessa fosse costituito soltanto da un deposito bancario di € 2.217,46. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 737 c.c. e 55 c.c. , perché la Corte d'appello ha confuso gli effetti dell'azione di riduzione con quella di collazione implicitamente individuata nella domanda di divisione ereditaria. Si evidenzia che gli attori non avevano svolto una domanda di riduzione della donazione eccedente la quota disponibile. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazionedell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello ha disposto la riduzione della donazione delladonazione indiretta, quantunque gli attori non l'avessero richiesta e anzi avessero espressamente rinunciato all'unica domandariferita alla violazio ne delle quote di riserva attoree. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 566 c.c. e 537 c.c., perché la Corte d'appello ha dispostola divisione dell'asse ereditario secondo le quote della successione legittima anziché di quella necessaria, ancor ché ciò abbia statuito disponendo la ridu zione della donazione indiretta in favore dell'asse ereditario. Si assume che l’asse ereditario dovesse essere suddiviso fra gli eredi nella misura di ¼ ciascuno solo per la quota di 2/3 e non per l’intero, tenuto conto della disponibile. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, perché la Corte d'appello ha ritenuto che gli attori avessero (implicitamente) svolto una domanda di colla zione, ancorché le convenute avessero ec cepito che quel petitum (mai espressamente formulato) non potesse ricavarsi in via interpretativa dalle loro alternative cau sae petendi in relazione al loro generico petitumdi accertamento della consistenza dell'asse ereditario e di divisionedello stesso tra gli eredi. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello ha disposto la divisionedell'asse ereditario, integrandolo con i titoli mobiliari oggetto di donazione indiretta ancorché la domanda svoltadagli attori fosse, in via principale, quella di reintegrare lo stesso di quanto illecitamente sottrattoal de cuius commettendo il reato di appropriazione in debita e, in via subordinata, per l’effetto della declaratoria della nullità della donazioneper difetto della forma solenne. 5. I cinque motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono esaminarsi congiuntamente e si rivelano del tutto infondati. 5.1. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, sia pure di modico valore (nella specie, al momento dell’apertura della successione, costituito dal saldo di un conto corrente bancario aperto presso la Banca della Bergamasca: pagina 14 della sentenza impugnata), giacché se manchi un relictum, non vi é luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione. In tema di divisione ereditaria, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne èoggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa (da ultimo, Cass. n. 23403 del 2022). 5.2. Avendosi nel caso in esame riguardo ad una divisione tra legittimari - da operarsi, invero, fra i quattro figli della de cuius - non occorreva affatto proporre azione di riduzione della donazione indiretta oggetto di lite (quella collegata alla sottoscrizione in data 2 giugno 1998 di un fondo d’investimento da parte della de cuius del valore di Lire 386.025.295, poi trasferito in data 12 novembre 1998 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], neppure essendo stata dedotta alcuna prova della volontà della donante di sottrarre la donazione all'obbligo della collazione). Il meccanismo della collazione e dei prelievi è infatti sufficiente a ricondurre le situazioni soggettive dei condividenti alla legge, rimanendo annullato l'effetto della donazione: perciò correttamente la Corte di Brescia, essendo stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Laura e [OSCURATO:PERSONA] azione di divisione ereditaria tra eredi legittimari, ha fatto applicazione della collazione (art. 737 c.c.), in virtù della quale i beni donati devono essere compresi o conferiti, insieme al relictum, nella massa attiva del patrimonio ereditario, ed avente la funzione di conservare tra gli eredi stessi la proporzione stabilita nel testamento o nella legge, permettendo la divisione tra i coeredi in proporzione delle quote a ciascuno spettanti, in maniera da assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, indipendentemente dall'esperimento dell'azione di riduzione (che nel caso in esame non poteva effettivamente dirsi proposta con la mera allegazione relativa alla “violazione delle quote di riserva attoree”) (ex multis, Cass. n. 2004 del 21896; n. 15131 del 2005; n. 3013 del 2006; n. 1408 del 2007; n. 41132 del 2021). Si spiega così che mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. 5.3. Nondimeno, la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali; il che non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare perl'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre lacollazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. n. 28196 del 2020; Cass. n. 39368 del 2021). 5.4. Anche, del resto, nelle ipotesi in cui sia attribuita al coerede donatario la facoltà di scelta tra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione (art. 746, comma 1, c.c.), si intende che la stessa spetti pure allorché il valore del bene donato sia superiore al valore della rispettiva quota ereditaria. L’art. 746 c.c. trova, invero, di regola applicazione nei casi in cui il valore del bene donato sia inferiore, o al massimo uguale al valore della quota spettante al donatario, giacché se il primo valore sia superiore al secondo il medesimo donatario, chiamato alla successione insieme a coeredi aventi diritto alla collazione, ben può preferire di rinunziare all'eredità e così sottrarsi così all'obbligo della collazione della donazione ricevuta. La norma non può, viceversa, interpretarsi nel senso che il donatario, che conferisce per imputazione, possa trattenere la differenza tra il valore della donazione ricevuta ed il valore della sua quota ereditaria: egli deve, comunque, «imputare alla sua quota» il valore della donazione ricevuta sino a concorrenza del valore della quota stessa, e versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza. La conclusione è che, quando il coerede donatario preferisce la collazione per imputazione o deve necessariamente conferire per imputazione, la collazione non produce la risoluzione della donazione, ed il coerede trattiene i beni in forza di questa, sorgendo a suo carico soltanto l'obbligo di conferire nella massa il relativo equivalente pecuniario. Tale conferimento, che di regola opera mediante proporzionale riduzione della massa su cui il donatario può far valere il suo diritto alla quota, assume concretezza per l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati rispetto al valore della quota stessa, in quanto per tale frazione il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario, ovvero alla corresponsione di un “debito di conguaglio”, in senso improprio, da determinarsi ai sensi dell’art. 747 c.c.; l’eccedenza è così versata nell’asse ed è prelevata dai non donatari insieme alla totalità dei beni compresi nella successione, e l’una e gli altri vengono ripartiti in ragione delle quote di ognuno. 5.5. In base a tali principi, la sentenza impugnata ha sommato al modesto relictum di € 2.217,27 l’importo del denaro imputato inerente alla donazione indiretta fatta in vita dalla de cuius, della quale le attrici avevano domandato l’accertamento, ed ha quindi proceduto alla formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede garantendo la parità di trattamento tra i vari condividenti. 6. Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore delle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrent i a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo
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