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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15035/2022

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guente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori e l.r. pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed elett. dom. presso la cancelleria della Corte di cassazione, come da procura in calce all’atto Pagina 1 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:EMAIL]), elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 297, come da procura in calce all’atto; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r. pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, come da procura in calce all’atto; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 179/2018 in R.G. 687/2018, depositata il 30.7.2018; viste le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 179/2018 in R.G. 687/2018, depositata il 30.7.2018, che ne ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Pagina 2 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 8.3.2018 in esito ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., che aveva professato la qualità di creditore anteriore al concordato preventivo omologato della prima società, deducendo di questa l’inadempimento del concordato, in fase esecutiva;

2. la corte ha premesso che: a) con il reclamo la società invocava l’inammissibilità del fallimento, perché confliggente la sua dichiarazione con la avvenuta omologa del concordato preventivo con cessione dei beni, non sopravanzata da annullamento o risoluzione; b) nel concordato con cessione dei beni il debitore, come nella specie, non aveva assunto alcun obbligo di garantire ai creditori il pagamento di percentuali offerte, avendo limitato il suo impegno alla messa a disposizione dell’attivo per la liquidazione e senza vincoli impeditivi od ostativi al realizzo per il valore indicato;

3. la corte di appello ha ritenuto che: a) ai fini della regolare esecuzione del concordato, occorre che i creditori siano soddisfatti in misura di non scarsa importanza, ciò correlandosi alla necessaria indicazione, da parte del debitore, di una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; b) in difetto di tale minimo soddisfacimento, il concordato, se non regolarmente eseguito, preclude al debitore il beneficio dell’esdebitazione integrale; c) il citato condizionamento, ove non realizzato, non è di ostacolo alla risoluzione del concordato, poiché la esdebitazione non è un effetto immediato dell’omologa bensì della regolare esecuzione; d) la falcidia concordataria, così ricostruita, non elimina nei creditori la rispettiva qualità, che può essere fatta valere a fronte dell’inadempimento degli obblighi concordatari oggettivamente inteso; e) ferma la possibilità di risoluzione anche anticipata rispetto alla scadenza, ove sia evidente la mancata realizzazione degli obiettivi del piano, dalle relazioni dei commissari giudiziali era emersa, nella specie, l’incapienza di ingenti crediti prededucibili e privilegiati e, in toto, per i chirografari, oltre al Pagina 3 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 mancato rispetto delle scadenze originarie per i primi, ciò legittimando pure i secondi a chiedere la risoluzione, in analogia alla decadenza del debitore dal beneficio del termine, come avvenuto nella specie, anche con riguardo al creditore istante e alla prova, conseguita, che i crediti esigibili totali ammontavano ad oltre 30.000 euro;

4. avverso il descritto provvedimento, ricorre in Cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi di ricorso; resistono con controricorso il fallimento e il creditore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che hanno anche depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 161, 184 e 186 l.f., avendo errato la corte a ritenere che il concordato con cessione dei beni, nella specie introdotto prima della novella del 2015, già facesse assumere al debitore il ruolo di garante della sua esecuzione, così escludendo l’effetto esdebitatorio, posto che l’unico obbligo assunto era quello di mettere i beni a disposizione per la liquidazione;

2. con il secondo motivo si avversa la tesi del cd. fallimento dichiarato omisso medio, cioè senza una previa declaratoria di risoluzione del concordato preventivo;

3. con il terzo motivo, viene contestata la legittimazione a richiedere il fallimento, ai sensi dell’art.6 l.f., del creditore antecedente al concordato con cessione dei beni pro soluto omologato;

4. il primo motivo di ricorso è infondato, poiché, anche nel concordato con cessione dei beni al quale si applichi il regime anteriore alle modifiche apportate all’art.161 co.2 lett. e) dal decreto legge n.83 del 2015, è del tutto estraneo il principio di un’immediata esdebitazione del debitore per effetto della sola omologazione; trova invece luogo, in materia, il necessario rispetto della sua causa concreta, nozione ben definita sin da Cass. s.u. 1521/2013 che, per un verso, rimanda ad una Pagina 4 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 nozione di effettiva realizzabilità pur nel variegato assetto che ciascuna proposta può assumere e, dall’altro, spiega che lo «obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori»;

5. in tali termini, è comune e acquisisce concretezza, anche per il tipo di concordato in esame, la previsione della lett. e) del co.2 dell’art.161 l.f., applicabile nella vicenda, per cui il debitore deve presentare un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, precetto che s’innesta nella citata nozione di causa concreta in correlazione con l’art.160 co.1 lett. a) l.f. per il quale ancora il piano può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni; questa Corte ha così più volte ripetuto che le forme del piano e, per quanto qui d’interesse, la cessione dei beni, non esauriscono la proposta essendo strumentali proprio, per quanto detto, ad un intervento diretto sui debiti, siano essi ridefiniti o pagati; così, Cass. 20652/2019 ha confermato che il concordato preventivo con cessione dei beni deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.f., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati non falcidiati, salvo che l'inadempimento abbia scarsa importanza, «tenuto conto della percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta dal debitore, anche se quest'ultimo non si sia espressamente obbligato a garantirla»;

6. sul punto, l’accertamento del giudice di merito non appare sindacabile in questa sede (Cass. s.u. 8053/2014), avendo esso ricostruito come radicale il difetto della causa concreta del concordato, Pagina 5 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 privo di risorse realizzabili addirittura per ‘ingenti crediti prededucibili e privilegiati’, oltre che di nessuna prospettiva per i chirografari;

7. il secondo motivo è inammissibile, poiché, come statuito anche di recente da Cass. s.u. 4696/2022, «non ci sono valide e convincenti ragioni per disattendere l’indirizzo interpretativo in varie occasioni, e senza contrasto, in materia stabilito da questa Corte (Cass. nn. 17703/17 e 29632/17, ma anche Cass. nn. 26002/18 e 12085/20» a conferma della tesi, da ultimo riepilogata, per cui l’art. 186 l.f. contiene il richiamo espresso all’art. 137 l.f. che, analogamente a quanto statuito dall’art. 138 l.f. per la declaratoria di annullamento, stabilisce al comma 4 che la sentenza che risolve il concordato è immediatamente esecutiva; né si rinviene una incompatibilità per l’applicazione della norma, dettata per il concordato fallimentare, altresì al concordato preventivo, sussistendo identità di ratio nell’assicurare prontamente l’instaurazione della procedura concorsuale più adeguata alla situazione di difficoltà economica del debitore, ovviamente nel primo caso riaprendo il fallimento e, nel secondo, procedendo alla sua dichiarazione se sussistono istanze in tal senso;

8. se dunque la regola è che anche la declaratoria di risoluzione del concordato preventivo, per quanto non passata in giudicato in ragione della sua esecutività immediata e al pari di quanto avviene risolvendo un concordato fallimentare, potrà essere accompagnata da una dichiarazione di fallimento contestuale, ciò dipende solo dalla ricorrenza dei presupposti procedimentali e sostanziali ulteriori propri della seconda; le ricordate Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, assicurando continuità d’indirizzo ai citati precedenti, che «nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.lvo n.5/2006 e dal D.Lvo 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed Pagina 6 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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9. infatti, si può aggiungere, la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa in seguito alla pronuncia di risoluzione, provvisoriamente ma immediatamente esecutiva; ed è dunque applicabile sul punto l’orientamento giurisprudenziale, benché dapprima espresso in tema di annullamento, ma di identica ratio, secondo il quale «l’immediata esecutività della pronuncia di annullamento del concordato impedisce che possa ricorrere una nozione di pendenza, valevole ai predetti fini e cioè quale situazione processuale ancora incompatibile con la prosecuzione, aperta ad ogni esito di merito, del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M.» (Cass. n. 14788/2016); il principio è infatti stato testualmente ripreso, per un’ipotesi di risoluzione del concordato, da Cass. 24962/2017;

10. né assume rilievo l’argomento di una sopravvenuta improcedibilità che avrebbe colpito, benché non dichiarata, le istanze di fallimento già promosse contro la società che, con l’ingresso in concordato, risultava invece fruire, pendente la procedura alternativa, di una temporanea improcedibilità della sola pronuncia dichiarativa del fallimento, come precisato dalle menzionate sentenze nn. 9935 e 9936 del 2015 delle Sezioni Unite di questa Corte; nella specie, il ricorso ha messo in luce l’incapacità strutturale della società di adempiere il concordato secondo il piano proposto, dunque violando la sua causa concreta, in virtù di una accertata non rimozione della insolvenza che invece il debitore si proponeva di regolare, conseguendone, per effetto Pagina 7 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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11. il terzo motivo è inammissibile, in alcuni profili ed assorbito per altri, alla luce della sorte negativa dei precedenti motivi; il ricorso, per un verso, omette di censurare in termini adeguati la chiara ratio decidendi della pronuncia della corte che, sia pur sinteticamente, ha disgiunto la qualità creditoria legittimante la domanda di risoluzione che, va qui ribadito – non è assoggettata ai limiti tipologici di cui all’art.15 co.9 l.f. – dai requisiti di procedibilità della eventuale istruttoria prefallimentare, condizionata nella pronuncia finale di fallimento dalla sussistenza di debiti liquidi ed esigibili, risultanti dagli atti nel complesso inferiore, appunto, a 30.000 euro; nel primo caso, ciò che va dimostrato è, accanto alla qualità di creditore (nella specie, nemmeno censurata), l’inadempimento di non scarsa importanza (requisito oggettivo, ampiamente emerso avuto riguardo già solo all’assenza di soddisfo dei chirografari, oltre all’incapienza parziale del prededotto di gestione); per la seconda fattispecie, la corte ha dato conto di debiti risultanti dagli atti ben maggiori dei 30.000 euro, circostanza che sottrae rilevanza all’interrogativo circa la misura del credito del singolo ricorrente e dunque alla pretesa violazione dell’art.6 l.f., poiché il giudice di merito ha all’evidenza conferito decisività, sul punto, all’ammontare di tutto il passivo oggetto di insuccesso regolatorio del progetto concordatario;

12. il motivo è, per altri profili, inammissibile anche perché gravemente omissivo di una sommaria esposizione dei fatti della causa, ex art.366 co. 1 n. 3 c.p.c., offerti in ricostruzione dai controricorrenti ma non illustrati in ricorso; Pagina 8 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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13. il ricorso va, pertanto, rigettato quanto al primo motivo, dichiarato inammissibile relativamente al secondo e al terzo; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate – in favore di ciascun controricorrente - in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 il Presidente estensore dott. [OSCURATO:PERSONA] 9 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori e l.r. pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed elett. dom. presso la cancelleria della Corte di cassazione, come da procura in calce all’atto Pagina 1 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:EMAIL]), elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 297, come da procura in calce all’atto; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r. pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, come da procura in calce all’atto; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 179/2018 in R.G. 687/2018, depositata il 30.7.2018; viste le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 179/2018 in R.G. 687/2018, depositata il 30.7.2018, che ne ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Pagina 2 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 8.3.2018 in esito ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., che aveva professato la qualità di creditore anteriore al concordato preventivo omologato della prima società, deducendo di questa l’inadempimento del concordato, in fase esecutiva; 2. la corte ha premesso che: a) con il reclamo la società invocava l’inammissibilità del fallimento, perché confliggente la sua dichiarazione con la avvenuta omologa del concordato preventivo con cessione dei beni, non sopravanzata da annullamento o risoluzione; b) nel concordato con cessione dei beni il debitore, come nella specie, non aveva assunto alcun obbligo di garantire ai creditori il pagamento di percentuali offerte, avendo limitato il suo impegno alla messa a disposizione dell’attivo per la liquidazione e senza vincoli impeditivi od ostativi al realizzo per il valore indicato; 3. la corte di appello ha ritenuto che: a) ai fini della regolare esecuzione del concordato, occorre che i creditori siano soddisfatti in misura di non scarsa importanza, ciò correlandosi alla necessaria indicazione, da parte del debitore, di una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; b) in difetto di tale minimo soddisfacimento, il concordato, se non regolarmente eseguito, preclude al debitore il beneficio dell’esdebitazione integrale; c) il citato condizionamento, ove non realizzato, non è di ostacolo alla risoluzione del concordato, poiché la esdebitazione non è un effetto immediato dell’omologa bensì della regolare esecuzione; d) la falcidia concordataria, così ricostruita, non elimina nei creditori la rispettiva qualità, che può essere fatta valere a fronte dell’inadempimento degli obblighi concordatari oggettivamente inteso; e) ferma la possibilità di risoluzione anche anticipata rispetto alla scadenza, ove sia evidente la mancata realizzazione degli obiettivi del piano, dalle relazioni dei commissari giudiziali era emersa, nella specie, l’incapienza di ingenti crediti prededucibili e privilegiati e, in toto, per i chirografari, oltre al Pagina 3 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 mancato rispetto delle scadenze originarie per i primi, ciò legittimando pure i secondi a chiedere la risoluzione, in analogia alla decadenza del debitore dal beneficio del termine, come avvenuto nella specie, anche con riguardo al creditore istante e alla prova, conseguita, che i crediti esigibili totali ammontavano ad oltre 30.000 euro; 4. avverso il descritto provvedimento, ricorre in Cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi di ricorso; resistono con controricorso il fallimento e il creditore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che hanno anche depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 161, 184 e 186 l.f., avendo errato la corte a ritenere che il concordato con cessione dei beni, nella specie introdotto prima della novella del 2015, già facesse assumere al debitore il ruolo di garante della sua esecuzione, così escludendo l’effetto esdebitatorio, posto che l’unico obbligo assunto era quello di mettere i beni a disposizione per la liquidazione; 2. con il secondo motivo si avversa la tesi del cd. fallimento dichiarato omisso medio, cioè senza una previa declaratoria di risoluzione del concordato preventivo; 3. con il terzo motivo, viene contestata la legittimazione a richiedere il fallimento, ai sensi dell’art.6 l.f., del creditore antecedente al concordato con cessione dei beni pro soluto omologato; 4. il primo motivo di ricorso è infondato, poiché, anche nel concordato con cessione dei beni al quale si applichi il regime anteriore alle modifiche apportate all’art.161 co.2 lett. e) dal decreto legge n.83 del 2015, è del tutto estraneo il principio di un’immediata esdebitazione del debitore per effetto della sola omologazione; trova invece luogo, in materia, il necessario rispetto della sua causa concreta, nozione ben definita sin da Cass. s.u. 1521/2013 che, per un verso, rimanda ad una Pagina 4 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 nozione di effettiva realizzabilità pur nel variegato assetto che ciascuna proposta può assumere e, dall’altro, spiega che lo «obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori»; 5. in tali termini, è comune e acquisisce concretezza, anche per il tipo di concordato in esame, la previsione della lett. e) del co.2 dell’art.161 l.f., applicabile nella vicenda, per cui il debitore deve presentare un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, precetto che s’innesta nella citata nozione di causa concreta in correlazione con l’art.160 co.1 lett. a) l.f. per il quale ancora il piano può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni; questa Corte ha così più volte ripetuto che le forme del piano e, per quanto qui d’interesse, la cessione dei beni, non esauriscono la proposta essendo strumentali proprio, per quanto detto, ad un intervento diretto sui debiti, siano essi ridefiniti o pagati; così, Cass. 20652/2019 ha confermato che il concordato preventivo con cessione dei beni deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.f., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati non falcidiati, salvo che l'inadempimento abbia scarsa importanza, «tenuto conto della percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta dal debitore, anche se quest'ultimo non si sia espressamente obbligato a garantirla»; 6. sul punto, l’accertamento del giudice di merito non appare sindacabile in questa sede (Cass. s.u. 8053/2014), avendo esso ricostruito come radicale il difetto della causa concreta del concordato, Pagina 5 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 privo di risorse realizzabili addirittura per ‘ingenti crediti prededucibili e privilegiati’, oltre che di nessuna prospettiva per i chirografari; 7. il secondo motivo è inammissibile, poiché, come statuito anche di recente da Cass. s.u. 4696/2022, «non ci sono valide e convincenti ragioni per disattendere l’indirizzo interpretativo in varie occasioni, e senza contrasto, in materia stabilito da questa Corte (Cass. nn. 17703/17 e 29632/17, ma anche Cass. nn. 26002/18 e 12085/20» a conferma della tesi, da ultimo riepilogata, per cui l’art. 186 l.f. contiene il richiamo espresso all’art. 137 l.f. che, analogamente a quanto statuito dall’art. 138 l.f. per la declaratoria di annullamento, stabilisce al comma 4 che la sentenza che risolve il concordato è immediatamente esecutiva; né si rinviene una incompatibilità per l’applicazione della norma, dettata per il concordato fallimentare, altresì al concordato preventivo, sussistendo identità di ratio nell’assicurare prontamente l’instaurazione della procedura concorsuale più adeguata alla situazione di difficoltà economica del debitore, ovviamente nel primo caso riaprendo il fallimento e, nel secondo, procedendo alla sua dichiarazione se sussistono istanze in tal senso; 8. se dunque la regola è che anche la declaratoria di risoluzione del concordato preventivo, per quanto non passata in giudicato in ragione della sua esecutività immediata e al pari di quanto avviene risolvendo un concordato fallimentare, potrà essere accompagnata da una dichiarazione di fallimento contestuale, ciò dipende solo dalla ricorrenza dei presupposti procedimentali e sostanziali ulteriori propri della seconda; le ricordate Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, assicurando continuità d’indirizzo ai citati precedenti, che «nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.lvo n.5/2006 e dal D.Lvo 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed Pagina 6 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.», tra l’altro confermando la superfluità del requisito del passaggio in giudicato della sentenza risolutiva, principio che ribadisce l’attualità anche dell’insegnamento di Cass. s.u. nn. 9935 e 9936 del 2015 per le quali l’esaurimento della procedura di concordato preventivo quale condizione di pronunciabilità del fallimento non riguarda le fasi delle impugnazioni dei provvedimenti che comunque abbiano posto appunto fine al concordato stesso; 9. infatti, si può aggiungere, la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa in seguito alla pronuncia di risoluzione, provvisoriamente ma immediatamente esecutiva; ed è dunque applicabile sul punto l’orientamento giurisprudenziale, benché dapprima espresso in tema di annullamento, ma di identica ratio, secondo il quale «l’immediata esecutività della pronuncia di annullamento del concordato impedisce che possa ricorrere una nozione di pendenza, valevole ai predetti fini e cioè quale situazione processuale ancora incompatibile con la prosecuzione, aperta ad ogni esito di merito, del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M.» (Cass. n. 14788/2016); il principio è infatti stato testualmente ripreso, per un’ipotesi di risoluzione del concordato, da Cass. 24962/2017; 10. né assume rilievo l’argomento di una sopravvenuta improcedibilità che avrebbe colpito, benché non dichiarata, le istanze di fallimento già promosse contro la società che, con l’ingresso in concordato, risultava invece fruire, pendente la procedura alternativa, di una temporanea improcedibilità della sola pronuncia dichiarativa del fallimento, come precisato dalle menzionate sentenze nn. 9935 e 9936 del 2015 delle Sezioni Unite di questa Corte; nella specie, il ricorso ha messo in luce l’incapacità strutturale della società di adempiere il concordato secondo il piano proposto, dunque violando la sua causa concreta, in virtù di una accertata non rimozione della insolvenza che invece il debitore si proponeva di regolare, conseguendone, per effetto Pagina 7 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 della risoluzione, il dovere del giudice di merito di dare riscontro, ex art.5 l.f., allo stato d’insolvenza, colto nella sua attualità relativa sia alla permanenza di obbligazioni originarie (rispetto all’epoca di accesso al concordato e di cristallizzazione del passivo) sia al sopraggiungere di passivo in prededuzione (maturato in generazione della stessa procedura, poi risolta); 11. il terzo motivo è inammissibile, in alcuni profili ed assorbito per altri, alla luce della sorte negativa dei precedenti motivi; il ricorso, per un verso, omette di censurare in termini adeguati la chiara ratio decidendi della pronuncia della corte che, sia pur sinteticamente, ha disgiunto la qualità creditoria legittimante la domanda di risoluzione che, va qui ribadito – non è assoggettata ai limiti tipologici di cui all’art.15 co.9 l.f. – dai requisiti di procedibilità della eventuale istruttoria prefallimentare, condizionata nella pronuncia finale di fallimento dalla sussistenza di debiti liquidi ed esigibili, risultanti dagli atti nel complesso inferiore, appunto, a 30.000 euro; nel primo caso, ciò che va dimostrato è, accanto alla qualità di creditore (nella specie, nemmeno censurata), l’inadempimento di non scarsa importanza (requisito oggettivo, ampiamente emerso avuto riguardo già solo all’assenza di soddisfo dei chirografari, oltre all’incapienza parziale del prededotto di gestione); per la seconda fattispecie, la corte ha dato conto di debiti risultanti dagli atti ben maggiori dei 30.000 euro, circostanza che sottrae rilevanza all’interrogativo circa la misura del credito del singolo ricorrente e dunque alla pretesa violazione dell’art.6 l.f., poiché il giudice di merito ha all’evidenza conferito decisività, sul punto, all’ammontare di tutto il passivo oggetto di insuccesso regolatorio del progetto concordatario; 12. il motivo è, per altri profili, inammissibile anche perché gravemente omissivo di una sommaria esposizione dei fatti della causa, ex art.366 co. 1 n. 3 c.p.c., offerti in ricostruzione dai controricorrenti ma non illustrati in ricorso; Pagina 8 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25471/2018 Numero sezionale 4599/2022 Numero di raccolta generale 15035/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 13. il ricorso va, pertanto, rigettato quanto al primo motivo, dichiarato inammissibile relativamente al secondo e al terzo; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate – in favore di ciascun controricorrente - in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 il Presidente estensore dott. [OSCURATO:PERSONA] 9 di 9 - RGN 25471/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
Sentenza Cassazione n. 15035/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris