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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 13644/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17413-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 761 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 91/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/02/2016 R.G.N. 283/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.17413/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n.91 del 2016, la Corte di Appello di Salerno, in accoglimento del gravame incidentale svolto dall'INPS e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha integralmente compensato le spese del giudizio di primo grado, dichiarato assorbito il gravame principale e compensate le spese del giudizio di appello;

2. la Corte di merito, esaminato preliminarmente, per logica pregiudizialità, il gravame incidentale dell'INPS avverso la regolazione delle spese, lo ha reputato fondato e ha dichiarato integralmente compensate le spese del giudizio di prime cure; ha, quindi, dichiarato assorbito il gravame principale, svolto dagli attuali ricorrenti, con il quale era stata gravata la regolazione delle spese sia sul presupposto della difformità tra dispositivo e motivazione, nella misura percentuale della disposta compensazione (tre quarti in dispositivo, due terzi in motivazione), sia per la parziale compensazione nonostante l'accertata fondatezza delle azioni proposte (per l'illegittimità del provvedimento dell'Inps di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni dal 2002 al 2003);

3. per la Corte territoriale la compensazione delle spese del giudizio di primo grado traeva origine da un accertamento ispettivo effettuato dall'Inps, in adempimento degli obblighi istituzionali, al fine di contrastare la proliferazione dei rapporti fittizi di lavoro agricolo, e trovava idonea giustificazione nel fatto che i lavoratori avessero fornito dimostrazione della fondatezza del diritto azionato ma non avessero contestato minimamente, e nei complesso, l'effettività delle rilevanti incongruenze risultate a seguito delle verifiche ispettive in riferimento alla situazione denunciata dalla parte datoriale, incongruenze analiticamente elencate nella documentazione in atti evidenziante una realtà aziendale palesemente atta a creare fittizi rapporti di lavoro facenti capo all'azienda "[OSCURATO:PERSONA]", per l'indebita percezione di prestazioni, risultante dai verbali ispettivi dai quali si desumeva un consistente impianto frodatorlo - quali il coinvolgimento dell'amministratore dell'azienda, [OSCURATO:PERSONA], in analoghe frodi di vaste proporzioni, a mezzo di altre strutture societarie ("[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]"), la fittizia disponibilità di terreni, la notevolissima sproporzione con i dati delle tabelle ettaro-colturali, la costante conduzione antieconomica dell'azienda, la totale e rilevantissima evasione contributiva, la mancanza di documentazione sufficientemente attestante l'effettività dell'attività aziendale (acquisto di sementi, attrezzi agricoli, macchinari o esistenza di rapporti commerciali intrattenuti);

4. in conclusione, per !a Corte territoriale la condotta dell'INPS era incensurabile sotto qualsivoglia profilo, per essersi estrinsecata nell'adempimento dell'obbligo di legge, al quale non poteva sottrarsi per l'oggettività delle incongruenze rilevate sicché la necessità dell'accertamento giudiziale della pretesa aveva reso il comportamento processuale dell'Istituto tale da giustificare la compensazione;

5. per le medesime ragioni i giudici del gravame hanno compensato le spese del gravame; in aggiunta al parziale diverso esito del giudizio decisorio nei gradi di merito e alle pregresse oscillazioni, della medesima Corte territoriale, sulle tematiche trattate;

6. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, illustrato con memoria, affidato a quattro motivi;

7. l'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

8. con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112,342, 434 cod.proc.civ. in riferimento al gravame incidentale volto esclusivamente alla pretesa compensazione totale delle spese processuali, i ricorrenti assumono di avere censurato, con il gravame principale, la condanna dell'ente previdenziale al rimborso solo di una quota, e non dell'intero ammontare, delle spese processuaíi, nonostante l'integrale accoglimento delle domande svolte nei confronti dell'INPS e che il gravame incidentale, con il quale l'INPS, totalmente soccombente, aveva invocato la compensazione integrale delle spese di primo grado, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile con la conseguente violazione dell'art. 112 del codice di rito, per avere la Corte di merito esercitato il potere di modificare la statuizione sulle spese del primo giudice e riesaminato i relativi criteri di liquidazione senza accogliere il gravame;

9. il primo motivo è inammissibile dal momento che il contenuto dell'appello incidentale dell'INPS non è stato trascritto nel ricorso per cassazione, in spregio al consolidato principio secondo cui l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque che la parte, in ossequio ai principio di specificità di cui all'art. 366, nn. 4-6, c.p.c., riporti in ricorso gli elementi e i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra tante, Cass. n. 23834 del 2019);

10. nella specie, il breve passaggio riportato dei gravame incidentale dell'INPS, indirizzato al regolamento delle spese della pronuncia di primo grado, con richiesta di sua revisione, non consente di vagliare lo scrutinio richiesto sulla scorta della mera richiesta di compensazione delle spese svolta con il gravame incidentale;

11. divenuta, pertanto, irretrattabile la statuizione sulla compensazione delle spese, diventano inammissibili, per carenza di interesse, i profili di doglianza svolta con i motivi (secondo e terzo) indirizzati, per plurimi profili, avverso la regolazione delle spese svolta nella pronuncia di primo grado, devoluti comunque inammissibilmente giacché privi dell'allegazione della notula sulla scorta della quale si pretendeva incrinare la statuizione impugnata;

12. il quarto motivo avversa la disposta compensazione delle spese del gravame ma in disparte, ancora una volta, profili di inammissibilità per la contestuale deduzione di censure secondo i paradigmi offerti dal codice di rito in tutte le diverse declinazioni della violazione di legge, della motivazione apparente, dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (quale le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustifica la compensazione delle spese processuali), questa Corte ha già ritenuto che le ragioni dianzi richiamate (ribadite, in sintesi, nella natura della controversia, che imponeva all'INPS un'attenta e scrupolosa verifica, per essere collegata ad indagini ispettive in riferimento a frodi di vaste proporzioni a mezzo di altre strutture societarie facenti capo al medesimo amministratore, in una realtà territoriale interessata dalla consistente proliferazione di rapporti agricoli inesistenti), esplicitamente indicate, in sentenza, dal giudice di merito, giustificano la compensazione delle spese alla luce dei criteri di gravità (in relazione alla natura degli interessi coinvolti) ed eccezionalità (che rimanda ad una situazione non ordinaria, caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari) stabiliti dall'art.92 cod.proc.civ., nel testo applicabile ratione temporis (fra le altre, Cass. n. 21643 del 2016 alla cui più ampia motivazione si rinvia);

13. la norma di cui all'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., nella parte in cui consente ai giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché occorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass.n.22333 del 2017; Cass.,Sez.Un., n, 2572 del 2012);

14. le circostanze di fatto enunciate dalla Corte territoriale (e dianzi analiticamente riportate nello storico di lite) appaiono specifiche ed attinenti della controversia decisa, costituendo la correttezza della posizione previdenziaie delle attuali ricorrenti il presupposto dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, e dunque requisiti intrinseci alla fattispecie di compensazione contemplata dall'articolo 92 cod.droc.civ. (v., in fattispecie analoga, Cass, n. 21157 del 2019);

15. esse sono, inoltre, connotate dalla gravità ed eccezionalità richiesta dalla norma, essendo esposta una situazione di fatto tale da determinare l'apparenza dei carattere fittizio dei rapporti di lavoro agricolo facenti capo all'azienda oggetto di accertamento ispettivo, facendo sorgere l'onere dell'Istituto previdenziale, nell'interesse pubblico, di provvedere al recupero delle prestazioni erogate;

16. ne' rileva, in contrario / l'esito del giudizio favorevole agli attuali ricorrenti, essendo la verifica giudiziale necessaria a superare la situazione di obiettiva e grave incertezza circa l'effettività delle prestazioni agricole delle parti ricorrenti (cfr., in fattispecie analoga, Cass. n. 5791 del 2018 e n. 21157 del 2019 cit.);

17. in conclusione, il ricorso è da rigettare;

18. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

19. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto (cfr. in relazione all'incidenza dell'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio sulla debenza del contributo unificato, Cass. Sez.

Un. 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma neila camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17413-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 761 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 91/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/02/2016 R.G.N. 283/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.17413/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.91 del 2016, la Corte di Appello di Salerno, in accoglimento del gravame incidentale svolto dall'INPS e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha integralmente compensato le spese del giudizio di primo grado, dichiarato assorbito il gravame principale e compensate le spese del giudizio di appello; 2. la Corte di merito, esaminato preliminarmente, per logica pregiudizialità, il gravame incidentale dell'INPS avverso la regolazione delle spese, lo ha reputato fondato e ha dichiarato integralmente compensate le spese del giudizio di prime cure; ha, quindi, dichiarato assorbito il gravame principale, svolto dagli attuali ricorrenti, con il quale era stata gravata la regolazione delle spese sia sul presupposto della difformità tra dispositivo e motivazione, nella misura percentuale della disposta compensazione (tre quarti in dispositivo, due terzi in motivazione), sia per la parziale compensazione nonostante l'accertata fondatezza delle azioni proposte (per l'illegittimità del provvedimento dell'Inps di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni dal 2002 al 2003); 3. per la Corte territoriale la compensazione delle spese del giudizio di primo grado traeva origine da un accertamento ispettivo effettuato dall'Inps, in adempimento degli obblighi istituzionali, al fine di contrastare la proliferazione dei rapporti fittizi di lavoro agricolo, e trovava idonea giustificazione nel fatto che i lavoratori avessero fornito dimostrazione della fondatezza del diritto azionato ma non avessero contestato minimamente, e nei complesso, l'effettività delle rilevanti incongruenze risultate a seguito delle verifiche ispettive in riferimento alla situazione denunciata dalla parte datoriale, incongruenze analiticamente elencate nella documentazione in atti evidenziante una realtà aziendale palesemente atta a creare fittizi rapporti di lavoro facenti capo all'azienda "[OSCURATO:PERSONA]", per l'indebita percezione di prestazioni, risultante dai verbali ispettivi dai quali si desumeva un consistente impianto frodatorlo - quali il coinvolgimento dell'amministratore dell'azienda, [OSCURATO:PERSONA], in analoghe frodi di vaste proporzioni, a mezzo di altre strutture societarie ("[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]"), la fittizia disponibilità di terreni, la notevolissima sproporzione con i dati delle tabelle ettaro-colturali, la costante conduzione antieconomica dell'azienda, la totale e rilevantissima evasione contributiva, la mancanza di documentazione sufficientemente attestante l'effettività dell'attività aziendale (acquisto di sementi, attrezzi agricoli, macchinari o esistenza di rapporti commerciali intrattenuti); 4. in conclusione, per !a Corte territoriale la condotta dell'INPS era incensurabile sotto qualsivoglia profilo, per essersi estrinsecata nell'adempimento dell'obbligo di legge, al quale non poteva sottrarsi per l'oggettività delle incongruenze rilevate sicché la necessità dell'accertamento giudiziale della pretesa aveva reso il comportamento processuale dell'Istituto tale da giustificare la compensazione; 5. per le medesime ragioni i giudici del gravame hanno compensato le spese del gravame; in aggiunta al parziale diverso esito del giudizio decisorio nei gradi di merito e alle pregresse oscillazioni, della medesima Corte territoriale, sulle tematiche trattate; 6. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, illustrato con memoria, affidato a quattro motivi; 7. l'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 8. con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112,342, 434 cod.proc.civ. in riferimento al gravame incidentale volto esclusivamente alla pretesa compensazione totale delle spese processuali, i ricorrenti assumono di avere censurato, con il gravame principale, la condanna dell'ente previdenziale al rimborso solo di una quota, e non dell'intero ammontare, delle spese processuaíi, nonostante l'integrale accoglimento delle domande svolte nei confronti dell'INPS e che il gravame incidentale, con il quale l'INPS, totalmente soccombente, aveva invocato la compensazione integrale delle spese di primo grado, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile con la conseguente violazione dell'art. 112 del codice di rito, per avere la Corte di merito esercitato il potere di modificare la statuizione sulle spese del primo giudice e riesaminato i relativi criteri di liquidazione senza accogliere il gravame; 9. il primo motivo è inammissibile dal momento che il contenuto dell'appello incidentale dell'INPS non è stato trascritto nel ricorso per cassazione, in spregio al consolidato principio secondo cui l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque che la parte, in ossequio ai principio di specificità di cui all'art. 366, nn. 4-6, c.p.c., riporti in ricorso gli elementi e i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra tante, Cass. n. 23834 del 2019); 10. nella specie, il breve passaggio riportato dei gravame incidentale dell'INPS, indirizzato al regolamento delle spese della pronuncia di primo grado, con richiesta di sua revisione, non consente di vagliare lo scrutinio richiesto sulla scorta della mera richiesta di compensazione delle spese svolta con il gravame incidentale; 11. divenuta, pertanto, irretrattabile la statuizione sulla compensazione delle spese, diventano inammissibili, per carenza di interesse, i profili di doglianza svolta con i motivi (secondo e terzo) indirizzati, per plurimi profili, avverso la regolazione delle spese svolta nella pronuncia di primo grado, devoluti comunque inammissibilmente giacché privi dell'allegazione della notula sulla scorta della quale si pretendeva incrinare la statuizione impugnata; 12. il quarto motivo avversa la disposta compensazione delle spese del gravame ma in disparte, ancora una volta, profili di inammissibilità per la contestuale deduzione di censure secondo i paradigmi offerti dal codice di rito in tutte le diverse declinazioni della violazione di legge, della motivazione apparente, dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (quale le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustifica la compensazione delle spese processuali), questa Corte ha già ritenuto che le ragioni dianzi richiamate (ribadite, in sintesi, nella natura della controversia, che imponeva all'INPS un'attenta e scrupolosa verifica, per essere collegata ad indagini ispettive in riferimento a frodi di vaste proporzioni a mezzo di altre strutture societarie facenti capo al medesimo amministratore, in una realtà territoriale interessata dalla consistente proliferazione di rapporti agricoli inesistenti), esplicitamente indicate, in sentenza, dal giudice di merito, giustificano la compensazione delle spese alla luce dei criteri di gravità (in relazione alla natura degli interessi coinvolti) ed eccezionalità (che rimanda ad una situazione non ordinaria, caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari) stabiliti dall'art.92 cod.proc.civ., nel testo applicabile ratione temporis (fra le altre, Cass. n. 21643 del 2016 alla cui più ampia motivazione si rinvia); 13. la norma di cui all'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., nella parte in cui consente ai giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché occorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass.n.22333 del 2017; Cass.,Sez.Un., n, 2572 del 2012); 14. le circostanze di fatto enunciate dalla Corte territoriale (e dianzi analiticamente riportate nello storico di lite) appaiono specifiche ed attinenti della controversia decisa, costituendo la correttezza della posizione previdenziaie delle attuali ricorrenti il presupposto dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, e dunque requisiti intrinseci alla fattispecie di compensazione contemplata dall'articolo 92 cod.droc.civ. (v., in fattispecie analoga, Cass, n. 21157 del 2019); 15. esse sono, inoltre, connotate dalla gravità ed eccezionalità richiesta dalla norma, essendo esposta una situazione di fatto tale da determinare l'apparenza dei carattere fittizio dei rapporti di lavoro agricolo facenti capo all'azienda oggetto di accertamento ispettivo, facendo sorgere l'onere dell'Istituto previdenziale, nell'interesse pubblico, di provvedere al recupero delle prestazioni erogate; 16. ne' rileva, in contrario / l'esito del giudizio favorevole agli attuali ricorrenti, essendo la verifica giudiziale necessaria a superare la situazione di obiettiva e grave incertezza circa l'effettività delle prestazioni agricole delle parti ricorrenti (cfr., in fattispecie analoga, Cass. n. 5791 del 2018 e n. 21157 del 2019 cit.); 17. in conclusione, il ricorso è da rigettare; 18. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva; 19. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto (cfr. in relazione all'incidenza dell'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio sulla debenza del contributo unificato, Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma neila camera di consig
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