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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17582/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza confermava la condanna del ricorrente per i reati di rapina e di tentata estorsione; si contestava a Guarino, in concorso con Vaccaro, di avere minacciato la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], per costringerlo a consegnare della sostanza stupefacente, prospettandogli la restituzione della somma di denaro frutto della precedente rapina consumata ai danni di tale Obazee.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione le doglianze avanzate con la prima impugnazione dirette a rilevare come non vi fosse la prova della cooperazione di Guarino con Vaccaro nella richiesta estorsiva. 2.1.1.11 motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta, peraltro reiterativa rispetto a quella avanzata con l'appello, di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame, con motivazione ineccepibile, la Corte d'appello rilevava come le intercettazioni evidenziassero in modo univoco la piena cooperazione di Vaccaro con Guarino sia nella fase di programmazione, sia nella fase di esecuzione del programma delittuoso; e come fosse emerso, in modo altrettanto univoco, che gli imputati, dopo avere sottratto con violenza del denaro a Obazee, spacciatore amico di [OSCURATO:PERSONA], minacciavano quest'ultimo, al fine di farsi consegnare ulteriore sostanza stupefacente (pag. 16 della sentenza impugnata).

2.2. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato quantificato in misura eccessiva, con particolare riguardo all'aumento per la continuazione

2.2.1. Il collegio ribadisce che, in punto di quantificazione della pena, i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile, in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali.

La Corte di appello, valutando accuratamente le censure proposte con la prima impugnazione, riteneva la pena inflitta dal primo giudice fosse equa, anche tenuto della modestia dell'aumento per la continuazione (pag. 17 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 23 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza confermava la condanna del ricorrente per i reati di rapina e di tentata estorsione; si contestava a Guarino, in concorso con Vaccaro, di avere minacciato la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], per costringerlo a consegnare della sostanza stupefacente, prospettandogli la restituzione della somma di denaro frutto della precedente rapina consumata ai danni di tale Obazee. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione le doglianze avanzate con la prima impugnazione dirette a rilevare come non vi fosse la prova della cooperazione di Guarino con Vaccaro nella richiesta estorsiva. 2.1.1.11 motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta, peraltro reiterativa rispetto a quella avanzata con l'appello, di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, con motivazione ineccepibile, la Corte d'appello rilevava come le intercettazioni evidenziassero in modo univoco la piena cooperazione di Vaccaro con Guarino sia nella fase di programmazione, sia nella fase di esecuzione del programma delittuoso; e come fosse emerso, in modo altrettanto univoco, che gli imputati, dopo avere sottratto con violenza del denaro a Obazee, spacciatore amico di [OSCURATO:PERSONA], minacciavano quest'ultimo, al fine di farsi consegnare ulteriore sostanza stupefacente (pag. 16 della sentenza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato quantificato in misura eccessiva, con particolare riguardo all'aumento per la continuazione 2.2.1. Il collegio ribadisce che, in punto di quantificazione della pena, i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile, in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali. La Corte di appello, valutando accuratamente le censure proposte con la prima impugnazione, riteneva la pena inflitta dal primo giudice fosse equa, anche tenuto della modestia dell'aumento per la continuazione (pag. 17 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 23 mar
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