CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 34835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG e-tjgst-u.....Z CAsk à_o f•-itn /2_ )(ft ote—( 5t I '4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 26 marzo 2021 la Corte di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente afferma che non sarebbe stata colta dal giudic:e della esecuzione la sostanziale omogeneità dei fatti, commessi nel medesimo contesto di spaccio di sostanze stupefacenti. La motivazione sarebbe meramente apparente. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero la decisione, pur se in modo sintetico, indica le ragioni per cui non si è ritenuta sussistente la comune ideazione e progettazione delle diverse condotte. La serialità delle condotte è stata ritenuta sintomatica di abitualità, anche in ragione delle modalità di realizzazione e dell'intervallo temporale. Tale aspetto giustifica il diniego della domanda, posto che il riconoscimento della continuazione esige la ricorrenza di precisi indicatori logici di una deliberazione unitaria, risalente alla commissione del primo reato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],k1e