CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 30938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Villaricca avverso la ordinanza del 19/04/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 aprile 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 17 marzo 2022 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cessione continuata di sostanze stupefacenti del tipo "crack" e marijuana, di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione in ordine al rigetto delle ragioni di doglianza dalla difesa prospettate a fondamento dell'istanza di riesame. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine all'esistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, in considerazione della risalente epoca di commissione dei fatti contestati, della circostanza che l'indagato è un assuntore di stupefacenti, della modesta quantità delle sostanze oggetto di cessione e della disponibilità della madre ad accoglierlo presso la sua abitazione, ai fini di una eventuale applicazione della diversa misura degli arresti domiciliari. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 giugno 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità di formulazione, omettendo di confrontarsi criticamente con il complesso delle argomentazioni linearmente esposte nella motivazione del provvedimento impugnato. 2. La gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente (pp. 2-6), dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Al riguardo, invero, deve rilevarsi come l'ordinanza impugnata abbia esaminato e disatteso le obiezioni difensive, svolgendo una completa analisi ricognitiva del materiale investigativo tratto dagli esiti delle attività d'intercettazione telefonica ed ambientale, dai servizi di controllo ed osservazione, dagli esiti delle video-riprese, dalle attività di perquisizione e sequestro di sostanze stupefacenti di vario tipo, nonché dalle informazioni rese dai relativi acquirenti. Dal complesso delle richiamate emergenze indiziarie, infatti, il Tribunale ha ragionevolmente desunto, allo stato, gli elementi costitutivi della gravità della base indiziaria delineata a carico del ricorrente, ponendone in rilievo la costante e proficua collaborazione con il fratello nell'attività di cessione delle sostanze stupefacenti oggetto dell'imputazione provvisoriamente enucleata in sede cautelare. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato, di contro, passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve necessariamente informare l'atto di impugnazione in questa Sede. 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine all'apprezzamento dal Tribunale espresso in tema di esigenze cautelari, avendo l'impugnata ordinanza considerato, sotto tale profilo, una serie di elementi relativi, in particolare: a) alla non risalente epoca di realizzazione delle condotte (temporalmente situate fra la fine del 2020 e l'inizio del 2021); b) alla loro reiterazione ed inserimento in un contesto operativo e territoriale ben organizzato, in grado di assicurare stabili rifornimenti di sostanze stupefacenti; c) alla possibilità di avvalersi di un'ampia rete di collaboratori e di appoggi logistici per l'esercizio dell'attività di spaccio; d) ai gravi e specifici precedenti penali a carico. A fronte di tale congruo vaglio delibativo, accompagnato da una motivata prognosi di inadeguatezza, allo stato, di misure cautelari diverse e meno afflittive, il ricorrente ha genericamente prospettato una lettura alternativa dei medesimi profili fattuali già puntualmente apprezzati in sede di riesame, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deci