CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31574/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 068YGK9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 387 -bis cod. pen., e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha, non incongruamente, escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata della violazione della misura degli arresti domiciliari, peraltro in luogo allo stesso specificamente interdetto con altra precedente misura cautelare (pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato, peraltro, che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 lugli