CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino- controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMASBICE GIUSEPPINANumero registro generale 28648/2022Numero sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 16156/2026Data pubblicazione 25/05/2026- intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1101/2022,depositata il 4 ottobre 2022 e notificata in pari data;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], BonaventuraComas, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendoche fosse dichiarato l’acquisto per usucapione, da parte loro, di alcuniterreni e fabbricati siti a [OSCURATO:PERSONA], già appartenenti ad AldoComas e oggetto di successiva divisione giudiziale fra gli eredi diquesti, che gli attori assumevano di aver posseduto in modo pieno,continuo e ininterrotto per oltre vent’anni.Si costituirono i convenuti [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto della domandae spiegando riconvenzionale perché fosse accertata la loro proprietàesclusiva di una parte dei beni; lo stesso fece il convenuto BonaventuraComas, mentre [OSCURATO:PERSONA] restò contumace.Il tribunale rigettò la domanda principale e accolse lericonvenzionali per quanto di ragione, ordinando agli attori l’immediatorilascio dei beni nei limiti di quanto accertato essere di proprietàesclusiva dei convenuti.2. Avverso tale decisione proposero appello Ventura e Aldo PompeoComas; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituironoproponendo appello incidentale, in relazione ad alcune porzioni delcompendio immobiliare non comprese nell’ordine di rilascio deltribunale.La Corte d’appello di Catanzaro, con la pronunzia in epigrafe,respinse entrambe le impugnazioni.Numero registro generale 28648/2022Numero sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 16156/2026Data pubblicazione 25/05/2026Quanto alla domanda di usucapione, i giudici distrettualiosservarono in premessa che il coerede può usucapire la quota deglialtri chiamati solo se esercita il suo possesso in modo esclusivo, cioèinconciliabile con la possibilità di godimento altrui, non essendosufficiente che gli altri proprietari si astengano dall’uso della cosa edovendosi presumere che egli abbia posseduto, altrimenti, anchenell’interesse dei compartecipi.Ciò posto, rilevarono che, sulla base dell’istruttoria esperita, gliappellanti principali, comproprietari dei beni in quanto coeredi delcomune dante causa, non avevano dato prova di un loro possessoidoneo a mutare il titolo di comproprietà in proprietà esclusiva.Osservarono, inoltre, che il possesso dei fondi agricoli si eraconcretato per lo più in attività di coltivazione, in sé non sufficiente aifini invocati.Condivisero, infine, quanto statuito dal tribunale in punto alledomande di rivendica dei beni, che ritennero supportate da provaidonea, e alle spese di lite, che erano state liquidate interamente acarico degli attori soccombenti nonostante il rigetto di parte dellericonvenzionali.3. La sentenza della Corte d’appello è stata impugnata da VenturaComas e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a seimotivi, illustrati da successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,mentre i restanti intimati non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. artt. 112, 115, 167, 324, 346 c.p.c. in riferimento all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c. – Error in procedendo per violazione del giudicatointerno su un fatto in sé incontroverso, pacifico tra le parti e accertatoNumero registro generale 28648/2022Numero sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 16156/2026Data pubblicazione 25/05/2026dalla sentenza di prime cure senza essere stato attinto da gravame sulpunto - Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.».I ricorrenti espongono che la sentenza impugnata muovedall’errato presupposto della loro qualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA],originario proprietario dei beni oggetto di controversia.Assumono, infatti, di non aver mai rivestito tale qualità e di aversempre dedotto il loro possesso esclusivo degli immobili oggetto dicontroversia; gli unici eredi dell’originario proprietario coincidevano,infatti, con le parti del giudizio per la divisione del compendio o, ovverola di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Detta circostanza doveva ritenersi pacifica, perché mai contestatadagli originari convenuti e, in ogni caso, coperta da giudicato dopo che,in esito al giudizio di divisione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaindividuato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente nei predetticontraddittori.Secondo i ricorrenti, pertanto, muovendo da un diversopresupposto logico la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato e,conseguentemente, supportato la propria decisione con unamotivazione apparente, o comunque con «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili», in termini rivelatisi decisivi per l’esame delmateriale probatorio; l’intera statuizione, infatti, era imperniata sulrilievo del fatto che la prova del possesso non era idonea a superarela presunzione di compossesso che opera nel rapporto fra coeredi, quiinvece non sussistente.2. Il secondo mezzo denunzia violazione dell’art. 1102 c.c.I ricorrenti censurano la pronunzia impugnata nella parte in cui, inconseguenza dell’errore denunziato con il primo motivo, ha sussunto iNumero registro generale 28648/2022Numero sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 16156/2026Data pubblicazione 25/05/2026fatti sotto una fattispecie – quella del possesso fra coeredi – del tuttonon pertinente alla vicenda.3. Con il terzo mezzo i ricorrenti denunziano la nullità dellasentenza per omessa pronunzia, o mancanza assoluta di motivazione,su un loro specifico motivo d’appello.Con tale motivo, in particolare, essi avevano censurato la decisionedel tribunale laddove affermava che «l'eventuale relazione fattuale condetti beni da parte degli odierni attori può aver tratto origine solo daun atto o fatto di [OSCURATO:PERSONA], quale Amministratore del compendioereditario, e non da un atto volontario di apprensione, con laconseguenza che in tale caso non può operare la presunzione dipossesso utile ad usucapionem di cui all’art. 1141 c.c.», sostenendoche si trattava di statuizione apodittica e, in ogni caso, smentita dadiverse risultanze istruttorie, ampiamente significative del fatto cheAlberto [OSCURATO:PERSONA] non aveva in concreto mai amministrato i beni oggettodi causa.4. Con il quarto motivo i ricorrenti agitano identica questione,deducendo altresì violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’omessaconsiderazione, come prova idonea del possesso, del fatto che essiavevano coltivato i terreni in modo pacifico, pieno e ininterrotto.Sul punto, infatti, la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente unatolleranza dei convenuti, che tuttavia questi ultimi, pur se di tantoonerati, non avevano provato.5. Il quinto motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 115, 116 c.p.c. - 832, 1140, 1148, 1150 e 1158 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, od in subordine n. 4 c.p.c. - Violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c. per motivazione apparente».Numero registro generale 28648/2022Numero sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 16156/2026Data pubblicazione 25/05/2026Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale, nel ritenere insufficientel’attività di coltivazione a configurare un utile possesso adusucapionem, avrebbe omesso di considerare, ai medesimi fini, chenella specie era stata posta in essere una serie di condotteincompatibili «con un impiego anche solo occasionale e non esclusivodei fondi e fabbricati»; con ciò, dunque, i giudici d’appello sarebberovenuti meno al loro dovere di valutare «in concreto e non in astratto»le attività del preteso possessore e, pertanto, non avrebbero resocomprensibile il percorso logico adottato per pervenire alla decisione.6. Il sesto motivo, infine, denunzia violazione degli artt. 91 e 92c.p.c.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte relativaalle spese del giudizio di primo grado, ribadendo che il relativoregolamento avrebbe dovuto tener conto della reciproca soccombenzaverificatasi.7. I primi due motivi attengono a questioni fra loro connesse evanno, pertanto, scrutinati congiuntamente.Le censure sono fondate nei limiti di cui si dirà in prosieguo.In ordine alla prova del possesso ad usucapionem da parte degliodierni ricorrenti, la sentenza impugnata ha correttamente premessoche il compendio immobiliare in questione apparteneva ad [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, in seguito alla morte di questi era divenuto di proprietàdei suoi coeredi.Su tale premessa, i giudici d’appello hanno poi ritenuto che gliodierni ricorrenti – in quanto coeredi, e quindi comproprietari ecompossessori dei beni – fossero onerati, ai fini dell’accertamentodell’invocata usucapione, della prova di aver esercitato il possesso utidomini con modalità tali da escludere il godimento degli altriproprietari.Numero registro generale 28648/2022Numero sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 16156/2026Data pubblicazione 25/05/2026Una tale impostazione, in diritto, è conforme al consolidatoorientamento di questa Corte, secondo cui il comproprietario che sianel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire laquota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se giàpossiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto adestendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendoche goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimentoaltrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedereuti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsisufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'usodella cosa comune (in questo senso, fra le altre, Cass. n. 6452/2025,Cass. 24781/2017).La Corte territoriale ha tuttavia errato nell’applicare tale principioalla fattispecie, sull’erroneo presupposto che gli odierni ricorrentifossero eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, fossero divenuticomproprietari dei beni dopo l’apertura della successione.Per converso, colgono nel segno le censure dei ricorrenti, e ciò sialaddove evidenziano la violazione del giudicato, rappresentatodall’accertamento della proprietà dei beni jure successionis in capo asoggetti diversi da loro conseguente al giudizio di divisione ereditariadefinito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sia laddove lamentano lasussunzione della fattispecie sotto una previsione, quella dell’art. 1102c.c., che non è invece applicabile.Né può ritenersi, come fa l’unico controricorrente, che la questionenon sarebbe decisiva, essendo in ogni caso emerso che il possesso deibeni fu esercitato mentre il compendio era gestito da [OSCURATO:PERSONA],nominato amministratore dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel corso delgiudizio di divisione.Numero registro generale 28648/2022Numero sezionale 1396/2026Numero di raccolta generale 16156/2026Data pubblicazione 25/05/2026Tale circostanza, infatti, non risulta essere stata scrutinata dallaCorte d’appello, che ha valutato le prove acquisite al solo metro delcriterio espresso dal richiamato principio giurisprudenziale – ovveroindagando sull’esistenza di attività significative di un possesso adexcludendum da parte degli affermati coeredi – che non avrebbeinvece assunto alcun rilievo senza la premessa che gli istanti eranoanche i comproprietari dei beni.In altri termini, l’intero ragionamento svolto dalla Corte d’appellosul materiale probatorio, che ha costituito il cuore della motivazionedella sentenza impugnata, dev’essere rinnovato in una diversa otticavalutativa, nella quale l’indagine sul possesso ad usucapionem nonimponga il solo accertamento di condotte idonee ad escludere i coeredidal godimento del bene.8. Il ricorso va dunque accolto in relazione ai primi due motivi; intale statuizione resta logicamente assorbito l’esame delle rimanenticensure.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, indiversa composizione, per il riesame della vicenda in conformità alleindicazioni rese in motivazione.Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbitii restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,alla Corte d’appello di Catanzaro.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci