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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34396/2026

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I [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9627/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che le doglianze con cui si censura il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'eccessività della pena irrogata, sono generiche, limitandosi ad evocare una serie di principi giuridici, a fronte di una pena detentiva contenuta nella misura di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito operati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Rilevato che la sentenza ha evidenziato la considerevole forza fisica adoperata dal ricorrente per sottrarsi all'azione degli operanti della Polizia di Stato, che si adoperavano per farlo salire a bordo dell'autovettura, a fondamento del disvalore del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] F-TV5 A r:'- ''l 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9627/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che le doglianze con cui si censura il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'eccessività della pena irrogata, sono generiche, limitandosi ad evocare una serie di principi giuridici, a fronte di una pena detentiva contenuta nella misura di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito operati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Rilevato che la sentenza ha evidenziato la considerevole forza fisica adoperata dal ricorrente per sottrarsi all'azione degli operanti della Polizia di Stato, che si adoperavano per farlo salire a bordo dell'autovettura, a fondamento del disvalore del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] F-TV5 A r:'- ''l 2
Sentenza Cassazione n. 34396/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris