CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14738/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cilio digitale alla PEC:filippo.dapassano@ordineavvgenova.it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 15, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA],dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] -domiciliodigitale alla PEC: paolo.iasiello@ordineavvgenova.it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 142/2020depositata il 03/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato avanti al Tribunale di Genovala delibera assembleare del [OSCURATO:PERSONA] di via Peschiera n.15 in data12.2.2013. L’attore aveva lamentato (per quanto ancora interessa) che:nonostante la sua richiesta, non era stato messo in condizioni diesaminare la documentazione a supporto del rendiconto per l’esercizio2012, posto all’ordine del giorno, e di aver inutilmente chiesto, nel corsodell’assemblea, un breve differimento a tal fine; ciò aveva comportato laviolazione del suo diritto al voto informato; erano ricomprese come spesedi consumo per l’erogazione di energia elettrica somme non dovute; nonera giustificata la sua esclusione dal riparto dell’indennità per equariparazione, liquidata a favore del [OSCURATO:PERSONA] per l’eccessiva durata di unprocesso in cui le parti erano il [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Andrea CorradoOliva; erano state erroneamente imputate interamente a carico delCondominio le spese legali per il procedimento ex l. n.89/2001 avanti allaCorte d’Appello, sostenute per attività svolta anche a favore di singolicondomini. Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Genova aveva accoltoil ricorso limitatamente al primo punto, riguardante la lesione del diritto diinformazione, annullando la delibera.Proposta impugnazione dal [OSCURATO:PERSONA], con richiamo ex art.346 c.p.c.delle questioni assorbite da parte del condomino appellato, la Corted’Appello di Genova aveva parzialmente riformato la sentenza di primogrado (disponendo l’annullamento della delibera solo in relazione allespese per l’erogazione di energia elettrica, non più oggetto dicontestazione in questa sede) per le seguenti ragioni: -il diritto delcondomino di esaminare la documentazione assembleare deve essereesercitato con adeguate modalità di tempo e di luogo, in modo dacontemperarlo con le esigenze del [OSCURATO:PERSONA]; l’attore aveva ricevutol’avviso di convocazione il 25.1.2013 ma aveva richiestoall’amministratore copia della documentazione solo in data 8.2.2013 -Numero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026venerdì-, quattro giorni prima dell’assemblea, con fax inviato allo studiodell’amministratore alle ore 18,46; il giorno successivo l’amministratoreaveva preso in carico la richiesta, comunicando che la documentazionesarebbe stata a disposizione del richiedente presso il suo studio la sera delgiorno precedente all’assemblea; la risposta dell’amministratore si dovevapertanto considerare avvenuta in tempi consoni e confacenti alla richiestadell’attore, che non poteva dolersi di non aver avuto il tempo necessarioall’esame della documentazione richiesta; -quanto alla mancataconsiderazione del condomino nella ripartizione dell’importo riconosciuto alCodominio per l’eccessiva durata di un processo, introdotto proprio daAndrea [OSCURATO:PERSONA], la doglianza dell’appellante deve essere respinta; rispetto all’oggetto della vertenza l’attore era titolare di un interessecontrapposto a quello del condominio, rappresentando la controparteprocessuale ed un autonomo centro di interesse, che deve essere tenutodistinto dal condominio a tutti gli effetti derivanti dalla causa, anche aquelli contemplati dalla legge e derivanti dall’eccessiva durata delprocesso (così, testualmente, la sentenza).Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a seimotivi.Propone controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.4 c.p.c. con riferimento al primo motivo di impugnativa delladelibera, il Giudice non ha reso motivazione adeguata che consenta dipercepire il fondamento della decisione .Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe esposto sullaquestione in esame i principi di diritto generali, per poi “entrare” sullafattispecie concreta fornendo una ricostruzione del tutto errata dei fatti eNumero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026ripercorrendo nella sostanza la tesi difensiva del [OSCURATO:PERSONA];mancherebbe il momento argomentativo decisionale, che sarebbe statoaffidato alla generica e apodittica frase conclusiva di accoglimentodell’appello.Il motivo è infondato.Secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte, In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelleipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale",di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà"e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali ilvizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un"fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia"decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia -così Cass.a SU n.8053/2014 alla quale sono conformi le pronunce successive-.In concreto, la Corte ha rilevato la necessità di contemperare leesigenze di informazione del condomino con quelle di gestione delCondominio; in detta ottica ha ritenuto di valorizzare -secondo la tesi delCondominio- il comportamento del condomino che, pur avendo ricevutoavviso di convocazione in un tempo congruo (il 25 gennaio), haprovveduto a richiedere la messa a disposizione della documentazionerelativa al rendiconto da approvare solo in data 8 febbraio, venerdì sera,quattro giorni prima della data fissata dall’assemblea, e ha ritenutoNumero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026adeguato il comportamento dell’amministratore che, dopo aver convocatoper tempo i condomini, aveva messo a disposizione la documentazionepresso il suo studio nella serata di lunedì, giorno precedente a quellofissato per l’assemblea; la Corte ha concluso osservando che larisposta dell’amministratore si deve pertanto considerare avvenuta intempi consoni e confacenti alla richiesta dell’attore, che non può dolersi dinon aver avuto il tempo necessario all’esame della documentazionerichiesta - ritenendo, implicitamente, legittimo il diniego di differimentodell’assemblea e correttamente applicando i principi di diritto enucleati alriguardo dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., per tutte, Cass.n.5443/2021-.La motivazione dell’accoglimento del motivo di appello del Condominioin ordine alla adeguatezza del comportamento dell’amministratore nellamessa a disposizione della documentazione non si riduce quindi alla solaapodittica affermazione di fondatezza del motivo di appello proposto dalCondominio, secondo le ragioni da questi dedotte, ma è stata esplicitata egiustificata in modo puntuale e logicamente comprensibile, nel pienorispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost.2. Con il secondo motivo di critica il ricorrente lamenta la nullitàdella sentenza per violazione degli art.115-132 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.4 c.p.c. con riferimento al primo motivo di impugnativa delladelibera, la sentenza ha fondato la decisione sul fatto, dibattuto tra leparti, della tempestiva consegna dei documenti, rendendo motivazioneapparente .La Corte di merito non avrebbe spiegato da quali elementi avrebbetratto il suo convincimento. La circostanza valorizzata dalla Corted’Appello, cioè l’aver messo a disposizione la documentazione la seraprima dell’assemblea, era stata in realtà dibattuta tra le parti, poiché ilricorrente affermava di non aver ricevuto nulla la sera primadell’assemblea mentre il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di aver inviato i documentiNumero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026con la PEC del 11.2.2013 invece mai ricevuta dal ricorrente e, a fronte delcontrasto tra le parti risolto dal Tribunale a favore del ricorrente, la Corteavrebbe dovuto indicare da quale elemento aveva tratto il suo contrarioconvincimento, indicazione senza la quale la motivazione sarebbe soloapparente.Il motivo è inammissibile.Esclusa, per quanto sopra detto, l’apparenza della motivazione, ilricorrente richiama una serie di circostanze di fatto e di argomentazionidifensive che non colloca in precisi atti e nelle fasi del processo, nonottemperando quindi al disposto dell’art.366 n.4 e 6 c.p.c.Nemmeno è correttamente prospettata la pretesa violazionedell’art.115 c.p.c. che, secondo l’orientamento interpretativo consolidatodi questa Corte è ipotizzabile quando si assuma che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio) ; è inammissibile, invece, la diversa doglianza che il Giudice nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo talesono espressi nella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 e ad essi sisono attenute le pronunce successive-.Il ricorrente non allega l’utilizzo improprio dei poteri istruttori officiosida parte del Giudice di merito ma si duole della valorizzazione edell’interpretazione degli elementi istruttori operata -in modo difformerispetto a quanto auspicato dall’interessato- dalla Corte di merito,nell’esercizio delle prerogative che le sono proprie e che non sonocensurabili in sede di legittimità al di fuori delle ipotesti del superamentoNumero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026dei limiti di prova e del vizio di motivazione nei termini sopra descritti, chenon sussistono nel caso di specie.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.1136 e 1713 c.c. in relazioneall’art.360 n.3 c.p.c. con riferimento al primo motivo di impugnativa delladelibera, la sentenza ha errato nel ritenere rispettato il diritto delcondomino di esaminare preventivamente la documentazionecondominiale .Il motivo è infondato.Si rileva in proposito che effettivamente l'art. 1129, comma 2, c.c. -introdotto con la legge n. 220 del 2012, prevede espressamente chel'amministratore debba comunicare il locale dove si trovano i registricondominiali, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previarichiesta, possa prenderne gratuitamente visione e ottenere, previorimborso della spesa, copia firmata, e che l'art. 1130 bis c.c., in tema direndiconto, riconosce il diritto dei condomini e dei titolari di diritti reali o digodimento sulle unità immobiliari a prendere visione ed estrarre copia deidocumenti giustificativi di spesa. I poteri che le norme richiamatericonoscono ai condomini, la vigilanza ed il controllo dei quali si esercitaessenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e diapprovazione del bilancio da parte dell'assemblea, non devono peraltromai risolversi in un intralcio all'amministrazione, e quindi non possonoporsi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c. Insostanza, il dovere di collaborazione imposto all'amministratore, che trovala sua giustificazione nel diritto dei condomini alla trasparenza ecomprensibilità della gestione condominiale e quindi al controllo effettivosul suo operato, si articola nella messa a disposizione effettiva econtinuativa, ai sensi degli art.1129 c.c., dei registri e delladocumentazione a tal fine necessaria e nella messa a disposizione, inparticolare, della documentazione contabile in occasione dellaNumero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026rendicontazione annuale e dell’approvazione del bilancio, ex art.1130 bisc.c.; a ciò fa da riscontro il dovere del condomino di esercitare il propriodiritto senza rallentare e ritardare ingiustificatamente i tempi dioperatività dell’amministrazione e della gestione condominiale. L'indaginesulla correttezza dell'esercizio del diritto di accesso alla documentazionecontabile da parte del singolo condomino e del conseguente adempimentoprestato dall'amministratore alla richiesta di esibizione costituisceaccertamento di fatto riservato al giudice del merito, soggetto unicamenteal controllo da parte della Corte di cassazione nei limiti di cui all'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. -cfr., per una ricostruzione del quadro normativo einterpretativo di riferimento: Cass. n.15996/2020, in motivazione; Cass.n.5443/2021-.Se si esamina il motivo alla luce delle indicazioni che precedono, sideve rilevare che la Corte d’Appello ha correttamente individuato le normeda prendere a riferimento per la valutazione della fattispecie ed haconseguentemente esaminato gli elementi istruttori documentali acquisiti -senza necessità di dover dare esplicito conto a tal fine di tutti gli elementidocumentali e di fatto non rilevanti: cfr. Cass. n.17005/2024; Cass. n.2961/2025-, ritenendo conclusivamente che nessun appunto potesseessere fatto all’operato dell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA], quanto aitempi e all’effettività della messa a disposizione della documentazionerichiesta, secondo modalità ritenute congrue rispetto all’attività dasvolgersi nell’assemblea condominiale -è irrilevante la mancatavalorizzazione di documenti e/o di difese, quando, come nel caso dispecie, il contesto della motivazione ne sottende una valutazione diininfluenza ai fini della corretta ricostruzione dei fatti-.Il ricorrente non individua propriamente nell’operato della Corte unareale violazione di legge, riferita agli art.1129, 1130 bis e 1136 c.c.,perché non deduce l'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, maNumero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026allega più propriamente un'erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa -in ordine all’identificazione del correttoadempimento da parte dell’amministratore dell’obbligo di messa adisposizione della documentazione richiestagli- che è invece esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità -cfr. Cass.n.3340/2019 e, di recente, Cass. n.7871/2025-.4. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.4 c.p.c. Con riferimento al terzo motivo di impugnativa delladelibera, il Giudice non ha reso motivazione adeguata che consenta dipercepire il fondamento della decisione Il ricorrente critica la decisione impugnata per non aver motivato inordine al mancato riconoscimento del suo diritto a partecipare, in qualitàdi condomino, all’equo indennizzo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] perirragionevole durata di un giudizio civile, pur introdotto dallo stessoAndrea [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.Richiamato quanto sopra detto sulla sufficienza del minimocostituzionale che la motivazione deve rispettare, ai fini dell’art.111 Cost.,e sui vizi della motivazione rilevabili in sede di legittimità, è sufficienterimandare alla sintesi del contenuto della sentenza ricorsa -soprariportato- per constatare l’esistenza, congruità e logicità della motivazioneposta a supporto della decisione sul punto.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art.1132 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. Conriferimento al primo motivo di impugnativa della delibera, la sentenza haerrato nel ritenere che il condomino dissenziente non possa avvantaggiarsidella sentenza favorevole .Numero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026La Corte di merito avrebbe comunque errato nell’esaminare ladoglianza del ricorrente, per non essere stato considerato nellaripartizione tra i condomini dell’indennità per equa riparazione relativa adun contenzioso che aveva visto contrapposte le stesse parti di questogiudizio; il Giudice d’appello non avrebbe preso in considerazionel’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’art.1132 c.c. prevede laseparazione della responsabilità in ordine alle conseguenze della liteper il caso di soccombenza e non anche in caso di esito favorevole, peril quale il condomino concorrerebbe sempre; inoltre, la Corte avrebbe datouna motivazione criptica , violativa dell’art.1132 c.c., e non avrebbetenuto conto del fatto che, nel giudizio di ottemperanza pure agito avantial TAR nei confronti del Ministero delle Finanze, inadempiente rispettoall’indennità riconosciuta, il ricorrente non era la controparte delCondominio.Il motivo è infondato.Il ricorrente richiama il disposto dell’art.1132 c.c., nella parte in cuidispone che: Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato dipromuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condominodissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare lapropria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso disoccombenza .La norma non si attaglia al caso di specie.L’art.1132 c.c. fa riferimento alle ipotesi in cui la posizione sostanzialedel condomino, pur dissenziente rispetto all’iniziativa giudiziaria approvatainvece dal [OSCURATO:PERSONA], non è in contrasto con quella sostanziale per la cuitutela il [OSCURATO:PERSONA] intende agire o resistere. Ogni condomino può cioèvalutare l’opportunità o convenienza dell’introduzione di un giudizio e/opuò non condividere la posizione assunta dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad unacontroversia effettiva o potenziale con terzi o con altri condomini, ma eglinon si contrappone per ciò al [OSCURATO:PERSONA] come portatore di un proprio,Numero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026contrastante interesse, che ne potrebbe giustificare la posizione dicontroparte nel processo su quel contenzioso.Ove la posizione del condomino sia in contrasto con quella delCondominio, che è ciò che avviene, per esempio, nel caso di impugnazionedi delibera assembleare o di recupero di crediti del [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del condomino moroso, non è pensabile che il condomino inposizione di contrasto possa partecipare utilmente alla discussione per lanomina del legale del [OSCURATO:PERSONA] e/o per le scelte processuali inerenti allacontroversia che lo coinvolge, così come non può partecipare alle spesesostenute per agire o per resistere in quel giudizio -salvo l’ipotesi disoccombenza nel giudizio, che è questione ben diversa-: si opera in talcaso una scissione della compagine condominiale di fronte al particolareoggetto della lite, in base ai contrapposti interessi di cui [OSCURATO:PERSONA] econdomino/i sono titolari (cfr. Cass. n.3192/2023; Cass. n.1629/2018).Con la richiesta di indennizzo per durata irragionevole del processo ilrichiedente fa valere una propria posizione di disagio rispetto al giudizioingiustificatamente protrattosi; il riconoscimento dell’indennizzo è legatoalla posizione della parte nel processo di durata irragionevole, comechiarisce bene l’art.1 bis l. n.89/2001, che riconosce, appunto, il dirittoall’esperimento dei rimedi all’irragionevole durata del processo alla “partedi un processo”, intesa come polo di interesse coinvolto nella lite.Ne consegue che nella valutazione se il condomino abbia diritto apartecipare all’indennizzo ex lege n.89/2001 ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nonsi può prescindere dalla verifica della posizione di parte nel processopresupposto del [OSCURATO:PERSONA], perché è questa posizione che delinea sottoil profilo soggettivo il beneficio riconosciuto.Ora, nel caso di specie il processo presupposto era stato intentato daAndrea [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenzache il condomino era in posizione contrapposta rispetto ad esso ed eraparte autonoma/autonomo polo di interesse del processo: così come nonNumero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026avrebbe potuto essere chiamato a pagare, in quanto condomino, le speselegali del [OSCURATO:PERSONA] per la causa che lo vedeva controparte, egli non puòessere considerato destinatario del beneficio ex lege n.89/2001,riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] in quanto parte del processo contrapposta.L’insussistenza del diritto a partecipare alla ripartizione dell’indennizzoesclude pure il diritto del ricorrente a interloquire e a partecipare alleesclude il suo obbligo a partecipare alle spese da sostenere a tal fine.6. L’ultimo motivo di critica prospetta la nullità della sentenza perviolazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. Conriferimento al terzo motivo di impugnativa della delibera, la sentenza haomesso di pronunciare su ulteriore eccezione sollevata fin dal ricorsointroduttivo .Il ricorrente lamenta che sia stata omessa la considerazione del suorilievo -reiterato anch’esso ex art.346 c.p.c.- riguardante l’imputazionedelle spese processuali sostenute per il procedimento ex l. n.89/2001 eper la successiva fase esecutiva, effettuata ad esclusivo carico delCondominio quando gli stessi legali avevano rappresentato e difeso anchesingoli condomini, a titolo personale, ai quali il diritto all’indennizzo erastato negato; [OSCURATO:PERSONA] lamenta che in tal modo la quota dispese posta a carico di ogni condomino era da considerare superioreall’effettivo dovuto.Il motivo è fondato.Sul rilievo sintetizzato la Corte d’Appello non ha in effetti pronunciatoe deve essere esaminata l’impugnazione della delibera assembleare perquesto profilo, anche alla luce anche delle considerazioni svoltenell’esaminare il motivo di ricorso precedente: non partecipando AndreaCorrado Oliva all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo da luiintentato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], non deve partecipare nemmenoNumero registro generale 26736/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 14738/2026Data pubblicazione 18/05/2026alle spese legali sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento el’ottenimento in concreto dell’indennizzo.L’accoglimento del motivo in esame viene dunque effettuato per unaragione giuridica diversa da quella prospettata, ma in base ai fattiaccertati -cfr. Cass. n. 3437/2014; Cass. n.18775/2017-.In conclusione, deve essere accolto il sesto motivo di ricorso, conrigetto dei primi cinque; la sentenza impugnata deve essere cassata neilimiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova che,in diversa composizione, dovrà rivedere la controversia nei limiti esecondo le indicazioni che precedono e provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il sesto motivo di ricorso e respinge iprimi cinque, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accoltae rinvia alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 15 gennaio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa