CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19033/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi tre motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di effettuare una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso logico tracciato dalla Corte di appello per confermare la responsabilità accertata al tribunale. Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello offriva una persuasiva ed esaustiva motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, prendendo in considerazione la tesi alternativa proposta dalla difesa, e ritenendola inidonea la disarticolare la univoca capacità dimostrativa delle prove raccolte; queste, secondo la razionale valutazione della Corte di merito, indicavano come il ricorrente avesse reiterato nel tempo la condotta truffaldina contestata, prospettando alla persona offesa un sistema asseritamente infallibile per ottenere facili vincite al gioco consegnargli somme consistenti; considerato che non superano la soglia di ammissibilità neanche gli altri due motivi, diretti a contestare sia la consistenza degli aumenti per la continuazione, sia il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7) cod. pen.; contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello forniva una logica motivazione sia in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, che veniva ritenuto proporzionato alla gravità della condotta e la personalità del ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata), sia con riferimento all'aggravante prevista dall'art. 61, n 7) cod. pen., tenuto conto che la Corte di merito valutava correttamente che la somma oggetto della truffa fosse significativa e che il danno fosse rilevante, a prescindere dalla sua destinazione al gioco d'azzardo (pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci