CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28759/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio, anche rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: avv.francesco.mattarelliCalegalmail.it ) e [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: vitorio.corradi(ffiordineavvgenova.it), dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC vittoria.paolinirealpec.it) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: avv.francesco.mattarelli@legalmailit); - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n228/05/2019 depositata in data 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - i contribuenti ricorrevano avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile a seguito di procedura DOCFA; - la CTP rigettava il ricorso; gravavano i sigg. Corradi tal pronuncia di appello; la CTR accoglieva l'appello; - l'Agenzia delle Entrate ricorre a questa Corte con atto affidato a tre motivi; resistono i contribuenti con controricorso; Considerato che: va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività dell'impugnazione di fronte a questa Corte, per esser stata la stessa proposta oltre il termine di legge; - tal eccezione è fondata; - come eccepito in controricorso e documentato dalla produzione della copia notificata da parte della difesa dei contribuenti, la sentenza qui impugnata risulta in effetti notificata alla Dir. Prov. Agenzia Entrate di Genova in data 5 marzo 2020; - il ricorso per cassazione, notificato in data 17 novembre 2020, è pertanto stato proposto oltre il termine (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1954 del 29/01/2020; in precedenza Cas. SS. UU. n. 3116 del 14/03/2006) poiché per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di merito, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato» (conf. Sez. 5, 29 gennaio 2008, n. 1925); e ciò anche tenendo conto che per il processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria dei termini prevista dalla normativa emergenziale da COVID - 19 va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, d. L. n. 18/2020 e art. 36, c. 1, d. L. n. 23/2020); sia pur tenendo debito conto di tal sospensione il termine per la notifica del ricorso per cassazione era comunque, all'atto della notifica dell'atto, già spirato il 7 luglio 2020; il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; la soccombenza regola le spese; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 3.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Così dec