CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 10043/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11765/2022 R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lorappresenta e difende -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -controricorrente principale e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7299 /20 2 1 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 5 . 11 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Tecnosced S.r.l. l’incarico di costituire una banca dati finalizzata al controllo e all’accertamento delle imposte locali, pattuendo un corrispettivo del servizio pari al 30%delle maggiori entrate fiscali ottenute tramite l’utilizzo di quellospecifico strumento . In seguito a reciproc he accuse di inadempimento del contratto, insorsecontenzioso tra le parti, che venne sottoposto al giudizio arbitrale, come previsto da apposita clausola compromissoria. Il collegio arbitrale , in parziale accoglimento della domanda dell’impresa, accert ò un credito nei confronti del Comune di € 350.000, in linea capitale. Il lodo venneimpugnato in via principale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale daTecnosced S.r.l. La Corte d’Appello di Roma respinse entrambe le impugnazioni, compensando le spese. Contro la sentenza della Corte territoriale il Comune ha presentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Tecnosced S.r.l.si è difesa con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale. Il Comune ha depositato a sua volta controricorso incidentale. A seguito diproposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato istanza per la decisione del ricorso. Infine, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia«violazione dell’art. 360, co mma 1 , n. 5 , c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (asserita mancata dimostrazione delle somme versate dal Comune alla Tecnosced)». Sisostiene che la Corte d’Appello, dopo avere condiviso l’interpretazione dellaclausola relativa al corrispettivo d’appalto proposta dal C omune , per conferma re tuttavia il credito di Tecnosced S.r.l., pari a € 350.000 , avrebbe erroneamente affermato che non era stata «dedotta, e nemmeno dimostrata, la corresponsione di precedenti rimesse in acconto», così omettendo di esaminare il fatto documentato che il Comune aveva già versato il ben maggiore importo di € 651.616,12. 2. Il ricorso principale è inammissibile. 2.1. Nella proposta di definizione anticipata del giudizio si è osservato che: «Il mezzo di ricorso per vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale”del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo tale formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “ motivazione apparente ” , nel “ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 7.4.2014, n. 8053; Sez. un., 22.9.2014, n. 19881; Sez. un., 22.6.2017, n. 15486). Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando”tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella specie il ricorrente assume che il fatto storico ignorato sarebbe il pagamento risultante dal doc. 21, pag. 2, depositato nel giudizio arbitrale, denominato “ Fascicolo pagamenti effettuato a Tecnosced”, confermati a pag. 48 del lodo, ma non trascrive né il predetto documento, né la parte del lodo che lo richiamerebbe, non provvede alla debita “localizzazione” del documento in atti e neppure lo produce insieme al ricorso agli effetti di quanto disposto dall’art.366, n. 6, c.p.c. e 369, comma 2, n.4 c.p.c. Infine il ricorrente non dà conto in maniera puntuale e precisa di quando e come avesse sottoposto alla Corte di appello il tema dei pagamenti effettuati».2.2. Nella memoria illustrativa che ha fatto seguito all’istanza per la decisione del ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente non contesta la correttezza dei rilievi formulati nella proposta di definizione del giudizio, né la loro coerenza rispetto all’orientamento di questa Corte in merito ai requisiti di precisione e specificità del ricorso per cassazione; si limita soltanto a prospettare la incompatibilità di tale orientamento con una norma di attuazione del codice di procedura penale (art. 165 - bis ) e con la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. A parte l’ovvio rilievo che il codice di procedura penale e, in particolare, le sue norme di attuazione non possono trovare applicazione in una controversia prettamente civile, si deve osservare che l’orientamento di questa Corte è sicuramente volto al rispetto della «forma» prescritta per un atto altamente specialistico, qual è il ricorso per cassazione, ma non è affatto un orientamento «formalistico». Contrariamente a quanto affermato nella memoria illustrativa, non viene pretesa la «trascrizione integrale di tutti i documenti richiamati e posti a fondamento del ricorso», bensì –come precisato nella proposta di definizione – si richiedono l’esatta localizzazione del documento nel fascicolo e la trascrizione o la descrizione delle sue parti essenziali, nonché delle parti essenziali degli atti da cui emergono sia il carattere decisivo del fatto di cui si denuncia l’omesso esame, sia la circostanza che quel fatto èstato oggetto di discussione tra le parti(v. Cass. S.u. n. 8950/2022 e Cass.nn. 12481/2022; 8117/2022, alle cui motivazioni si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche per la valutazione sulla compatibilità di un principio di specificità del ricorso così correttamente inteso con il diritto eurounitario e con la giurisprudenza della CEDU, con particolare riferimento alla sentenza «Succi e altri contro Italia»del 28.10.2021). Nel caso di specie, il ricorrente ha indicato soltanto il numero di un documento, dicendo che da esso risulta il pagamento di una certa somma, ma senza precisare se e quando di quel pagamento – e del fatto che fosse riferibile al credito vantato in giudizio da Tecnosced S.r.l. –si fosse discusso nel processo. 2.3.Va inoltre ribadit o che « l ’ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie». La Corte d’Appello, affermando che non è stata dedotta né dimostrata «la corresponsione di precedenti rimesse in acconto» sul credito vantato in giudizio dall’impresa, ha in effetti esaminato il fatto di cui si denuncia l’omesso esame , pronunciandosi nel senso di un accertamento negativo, non condiviso dal ricorrente. 3. I n conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale il ricorso incidentale è inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di ricorso incidentale tardivo. 4. Il ricor rente principale , data l’i nefficac ia d el ricorso incidentale, risulta totalmente soccombente nel presente giudizio di legittimitàe viene pertanto condannato alla rifusione delle spese, chesi liquidano in dispositivo. 5.Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente principale viene condannato altresì al pagamento, in favore della società controricorrente principale, di una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato. 6.Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380 - bis , comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., ilricorrente viene condannato al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende. 7.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale e conseguentemente inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamentodelle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente principale , liquidate in € 6.000 per compensi , oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente principale, dell’ulteriore somma equitativamente determinata in € 6.000; condanna il ricorrente principale al pagamento dell a somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , de