CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13222/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E C., rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9761/2025Numero sezionale 2129/2026Numero di raccolta generale 13222/2026Data pubblicazione 07/05/2026Agenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– resistente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA SICILIA – PALERMO n. 8385/14/2024,depositata in data 8/11/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;Nel ricorso, in realtà alquanto confuso, si espone che Sig. De LucaAntonino (d’ora in poi, anche “il contribuente”) proponeva formalericorso in opposizione avverso l’avviso di accertamento n.TY502CL00873, cron. n. M1012, asseritamente notificato il15/10/2018, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava ai fini Irescosti indeducibili per € 4.995,00 maggiore Irap di € 241,00, maggioreIva di € 1.099,00, interessi di € 171,98, irrogando la sanzionepecuniaria unica di € 3.316,60, in relazione all’anno 2014.Nel contraddittorio con l’ufficio, il giudice di primo grado rigettava ilricorso.Con l’atto d’appello, il contribuente si doleva, tra gli altri motivi, che inrelazione alla ripresa oggetto di causa non era stato notificato l’avvisodi accertamento a [OSCURATO:PERSONA], anch’ella socia della società innome collettivo.Veniva allegata la sentenza della CGTR n. 7759/1/2024 resa il23/09/2024 di accoglimento dell’appello del [OSCURATO:PERSONA] eC. snc, fondato sulla mancata notifica dell’avviso di accertamento (n.r.g. n. 9761/2025 a.c. 6/3/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9761/2025Numero sezionale 2129/2026Numero di raccolta generale 13222/2026Data pubblicazione 07/05/2026TY501CL00872/2018) in relazione all’anno 2014 alla socia CalogeraOrlando.La CGT-2 della Sicilia, nel contraddittorio con l’ufficio, rigettaval’appello del contribuente.Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, depositando anche una memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione.Ragioni della decisione1.Con i tre motivi di ricorso, benché diversamente rubricati, ilcontribuente si duole, in sostanza, che in relazione alla stessa ripresanotificata alla società in nome collettivo, per la stessa annualitàd’imposta (2014), una diversa sentenza della stessa CGT-2 (n.7759/1/2024) ha riconosciuto che non vi fosse prova della notifica aCalogera Orlando dell’avviso di accertamento n. TY501CL00872/2018,rimettendo gli atti del giudizio alla CGT-1 di Agrigento.Ne conseguirebbe che, in ossequio al principio del litisconsorzionecessario in materia di riprese fiscali nei confronti delle società dipersone, anche il presente giudizio dovrebbe regredire al primo grado,per fare in modo che, con riferimento alle riprese a carico della societàin nome collettivo e dei soci relative all’anno 2014, il processo si svolga,sin dall’inizio, nei confronti di tutte le parti, soci e società.1.1.I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.La sentenza della CGT-2 della Sicilia n. 7759/1/2024, emessa tra lasocietà in nome collettivo e l’Agenzia delle Entrate, in relazione allamedesima pretesa fatta valere nel presente giudizio, ha accertato chenon vi fosse prova della notifica a [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso diaccertamento n. TY501CL00872/2018 in relazione all’anno 2014.r.g. n. 9761/2025 a.c. 6/3/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9761/2025Numero sezionale 2129/2026Numero di raccolta generale 13222/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ne consegue che, dovendosi svolgere il giudizio relativo ad un’unicapretesa fiscale nei confronti della società in nome collettivo neiconfronti sia della società che di tutti i soci, non resta che cassare lasentenza impugnata e rinviare la causa alla CGT-1 di Agrigento,affinché, in diversa composizione, proceda a rinnovare il giudizio conla presenza di tutte le parti, società e soci, regolando anche le spesedel presente giudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, ancheper le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diAgrigento, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 9761/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]